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BONUS FACCIATE – CERCHIAMO DI FARE CHIAREZZA

BONUS FACCIATE – CERCHIAMO DI FARE CHIAREZZA 

La legge di Bilancio 2020 ha introdotto una detrazione pari al 90% in relazione alle spese
sostenute – nel 2020 – per il recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti
ubicati in determinate zone.
L’Agenzia delle entrate ha fornito rilevanti chiarimenti con la circolare n. 2/E del 14 febbraio
2020, che definiscono l’ambito soggettivo e gli interventi che rientrano nell’agevolazione.
La disposizione è “fuori sistema” rispetto alle altre detrazioni sulla ristrutturazione edilizia (art.
16 D.L. 63/2013) e riqualificazione energetica (art. 14 D.L. 63/2013): è, infatti, disciplinata in
modo autonomo dai citati commi 219-224 dell’articolo 1 della legge n. 160/2019. Da tale
affermazione discendono importanti considerazioni sull’ambito soggettivo, sull’ambito oggettivo
e sull’utilizzo alternativo della detrazione: il beneficiario del “bonus facciate” non può, infatti,
optare per la cessione del credito in alternativa alla detrazione, né per lo “sconto diretto” in
fattura.
1. LA FINALITA’ DELLA NORMA: IL DECORO URBANO
La “ratio” della disposizione è incentivare gli interventi edilizi finalizzati al decoro urbano, rivolti
a conservare l’organismo edilizio nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali
dell’organismo stesso, in conformità allo strumento urbanistico generale e ai relativi piani
attuativi, favorendo, altresì, interventi di miglioramento dell’efficienza energetica degli edifici.
L’individuazione della finalità, evidenziata nella circolare n. 2/E/2020, è rilevante per definire gli
interventi agevolabili e, in particolare, cosa si intende per “facciata esterna” (si veda il par. 3).
2. AMBITO SOGGETTIVO
Dalla formulazione letterale della norma, che non pone condizioni dal punto di vista soggettivo,
si evince che la detrazione riguarda tutti i contribuenti residenti e non residenti nel
territorio dello Stato, a prescindere dalla tipologia di reddito di cui sono titolari, che
sostengono le spese per l’esecuzione degli interventi agevolati.
INFORMATIVA N. 9/2020
IL “BONUS FACCIATE”

La circolare dell’Agenzia delle entrate definisce l’ambito oggettivo e soggettivo

di applicazione dell’agevolazione

La legge di Bilancio 2020 ha introdotto la nuova detrazione del 90% delle spese sostenute nel
2020 per il recupero e restauro della facciata degli edifici. Importanti chiarimenti sono stati
forniti dall’Agenzia delle entrate per definire l’ambito oggettivo dell’agevolazione.

Direzione Politiche Fiscali – Informativa n. 9/2020

La detrazione spetta dall’imposta lorda: di conseguenza, sono esclusi i soggetti che
possiedono esclusivamente redditi a tassazione separata o che scontano un’imposta
sostitutiva (ad esempio, i soggetti in regime forfetario). Ovviamente, se tali soggetti
possiedono altri redditi che concorrono alla formazione del reddito complessivo, l’agevolazione
potrà essere fruita in detrazione dall’imposta lorda relativa a tali ulteriori redditi.
I soggetti beneficiari della detrazione devono possedere o detenere l’immobile oggetto
dell’intervento in base ad un titolo idoneo al momento di avvio dei lavori (data risultante dai
titoli abilitativi o da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà) o al momento di
sostenimento delle spese, se antecedente il precedente avvio.
La detenzione deve essere comprovata da un regolare contratto (di locazione o comodato),
regolarmente registrato, con il consenso del proprietario all’esecuzione dei lavori.
Sono beneficiari della detrazione anche i familiari del possessore o detentore (coniuge,
componente dell’unione civile, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo), nonché i
conviventi di fatto se:
– sostengono la spesa dell’intervento
– sono conviventi con il possessore o detentore (anche attestato con dichiarazione
sostitutiva atto notorio)
-le spese riguardano interventi eseguiti su un immobile in cui si esplica la convivenza,
anche diverso dall’abitazione principale. L’immobile sul quale sono eseguiti gli
interventi detraibili deve, quindi, essere a disposizione (non deve essere locato o dato
in comodato), e non deve essere strumentale all’attività d’impresa, arte o professione.
La detrazione spetta anche:
– al promissario acquirente dell’immobile oggetto di intervento immesso in possesso, a
condizione che sia stipulato un contratto preliminare di vendita dell’immobile
regolarmente registrato;
– a chi esegue i lavori in proprio, limitatamente alle spese di acquisto dei materiali
utilizzati.
3. AMBITO OGGETTIVO: ZONE, EDIFICI ED INTERVENTI
L’agevolazione spetta per le spese documentate, sostenute nel 2020, per interventi, finalizzati
al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B ai
sensi del decreto ministeriale n. 1444 del 1968.
3.1 Le zone
Occorre individuare la zona in cui l’edificio è ubicato e verificare se, nel piano urbanistico del
Comune, il fabbricato si trova in una zona contraddistinta dalle lettere A o B, come sotto
descritte:
– zona A) parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere
storico, artistico o di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree
circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli
agglomerati stessi;
– zona B) parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A): si
considerano parzialmente edificate le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti
non sia inferiore al 12,5% (un ottavo) della superficie fondiaria della zona e nelle quali la
densità territoriale sia superiore ad 1,5 mc/mq.
Vi rientrano anche gli edifici ubicati in zone assimilabili alle predette A e B in base alla
normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali: tale assimilazione dovrà risultare dalle
certificazioni urbanistiche rilasciate dagli enti competenti.
Sono, quindi, escluse dalla detrazione del 90%, le spese sostenute per interventi effettuati su
edifici:
– ubicati in zona C o assimilate (cioè, le parti del territorio destinate a nuovi complessi
insediativi, che risultino inedificate o nelle quali l’edificazione preesistente non
raggiunga i limiti di superficie e densità di cui alla lett. B);
– ubicati in zona D o assimilate (parti del territorio destinate a nuovi insediamenti per
impianti industriali o ad essi assimilati);
– ubicati in zona E (parti destinate ad usi agricoli);
– ubicati in zona F (parti destinate ad attrezzature ed impianti di interesse generale).
Rimangono applicabili, per tali fattispecie, le altre detrazioni (50% – 65% per ristrutturazione
edilizia o riqualificazione energetica), in presenza dei requisiti specifici.

Direzione Politiche Fiscali – Informativa n. 9/2020

3.2 Gli edifici
Gli edifici interessati all’agevolazione sono di qualunque tipologia e categoria catastale,
compresi quelli strumentali, rilevando la zona (A o B) in cui gli stessi insistono. Così, a titolo
esemplificativo, il restauro della facciata di un locale commerciale situato nel centro storico
(zona A) può rientrare nell’agevolazione del 90%, mentre ne rimane esclusa la pulitura esterna
del villino situato in una zona con nuovi insediamenti (zona C).
Deve trattarsi di edifici esistenti. Come risulta dalla prassi in materia (circ. 13/E/2019), la prova
dell’esistenza dell’edificio è fornita dall’iscrizione dello stesso in catasto, oppure dalla richiesta
di accatastamento, nonché dal pagamento dell’IMU ove dovuta.
L’agevolazione non spetta per gli interventi effettuati sugli immobili in costruzione, né per gli
interventi realizzati mediante demolizione e ricostruzione, ivi compresi quelli con la stessa
volumetria dell’edificio preesistente, inquadrabili nella ristrutturazione edilizia (come chiarito
nella circ. 2/E/2020).
Seppure non ribadito nella circ. 2/E/2020, si ritiene “esistente” anche l’edificio classificato nella
categoria catastale F2 (unità collabenti): la prassi consolidata (da ultimo, circolare n.
13/E/2019), ha chiarito che, pur trattandosi di categoria riferita a fabbricati totalmente o
parzialmente inagibili e non produttivi di reddito, ciò non esclude che lo stesso possa essere
considerato come edificio esistente, trattandosi di un manufatto già costruito e individuato
catastalmente.
3.3 La facciata esterna: cosa si intende
Le spese agevolabili riguardano gli interventi finalizzati al recupero o restauro della
facciata esterna degli edifici sopraindicati (cioè, esistenti ed ubicati nelle zone A e B), effettuati
sulle strutture opache della facciata (cioè, sulle mura), su balconi, su ornamenti e fregi.
In virtù della “ratio” della disposizione, consistente nella tutela e ripristino del decoro urbano, la
circ. 2/E/2020 ha chiarito che l’agevolazione è rivolta agli interventi effettuati sull’involucro
esterno dell’edificio, vale a dire sia sulla parte anteriore, frontale e principale
dell’edificio, sia sugli altri lati dello stabile (intero perimetro esterno) in ogni caso visibili
dalla strada o dal suolo ad uso pubblico.
Vi rientrano anche gli interventi che riguardano le facciate interne soltanto se visibili
dalla strada o dal suolo ad uso pubblico.
Sono esclusi, pertanto, gli interventi che riguardano i lati dell’edificio che si affacciano
esclusivamente su chiostrine, cavedi, cortili, se non visibili dalla strada o suolo
pubblico.
3.4 Gli interventi agevolabili
Possono fruire del “bonus facciate” gli interventi:
– di pulitura o tinteggiatura esterna delle strutture opache della facciata (muri);
– di consolidamento o rinnovo degli elementi costitutivi dei balconi, ornamenti e fregi;
-riferiti a grondaie, pluviali, parapetti, cornicioni e sistemazione di tutte le parti
impiantistiche che insistono sulla parte opaca (mura) della facciata;
– le spese per acquisto dei materiali;
– le spese di progettazione e altre prestazioni professionali richieste dal tipo di lavori
(perizie, sopralluoghi, APE, etc.);
– altri costi strettamente connessi all’intervento: installazione ponteggi, smaltimento
materiali, IVA (qualora non sia detraibile), occupazione suolo pubblico, imposta di
bollo e diritti pagati per la richiesta dei titoli abilitativi edilizi, etc.;
-gli interventi finalizzati al consolidamento, ripristino, miglioramento delle
caratteristiche termiche. Al riguardo, occorre distinguere se gli interventi influiscono
dal punto di vista termico o interessano una percentuale superiore al 10%
dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio (si veda
par. 3.4.1).

Non vi rientrano gli interventi per la sostituzione di:
– vetrate,
– infissi,
– grate,
– portoni,
– cancelli.

Direzione Politiche Fiscali – Informativa n. 9/2020

3.4.1 Lavori di efficienza energetica influenti dal punto di vista termico o che interessino
oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio
Qualora i lavori che interessano la facciata esterna non siano di sola pulitura o tinteggiatura
esterna, ma influiscono dal punto di vista termico od interessano oltre il 10% dell’intonaco della
superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, per poter fruire della detrazione del 90%
è necessario soddisfare:
-i requisiti previsti in materia di riqualificazione energetica sugli edifici (requisiti “minimi” di
cui al Decreto del Ministro dello Sviluppo economico 26/6/2015);
– e, con riguardo ai valori di trasmittanza termica, i requisiti di cui alla tab. 2 dell’allegato B
del decreto del Ministro dello Sviluppo economico 11/3/2008. La circolare precisa che per
fruire della maggiore detrazione del 90% occorre che i valori delle trasmittanze termiche
delle strutture opache verticali da rispettare siano inferiori tra quelli indicati nell’all. B alla
Tab. 2 del Decreto 11/3/2008 e quelli riportati nell’appendice B all’allegato 1 D.M.
26/6/2015.
Il calcolo del 10% della superficie è effettuato tenendo conto del totale della superficie
complessiva disperdente. L’intervento deve interessare l’intonaco per oltre il 10% della
superficie lorda complessiva disperdente (pareti verticali pavimenti, tetti, infissi) confinante con
l’esterno, vani freddi o terreno.
Nel caso in cui parti della facciata siano rivestite in piastrelle o altri materiali, che non rendono
possibili interventi influenti dal punto di vista termico se non mutando completamente l’aspetto
dell’edificio, la verifica del superamento del limite del 10% va effettuata eseguendo il rapporto
tra la restante superficie della facciata interessata dall’intervento e la superficie totale lorda
complessiva della superficie disperdente.
Si applicano, ai fini delle verifiche e dei controlli, le disposizioni previste in materia di
riqualificazione energetica: asseverazione, APE, trasmissione all’ENEA entro 90 gg della
scheda descrittiva relativa agli interventi realizzati ( art. 4 e 7 DM 19/2/1997)
4. LA MISURA DELLA DETRAZIONE
La detrazione dall'imposta lorda spetta nella misura del 90% sulle spese documentate e
sostenute nel 2020.
Dalla formulazione letterale, deriva che:
– non essendo previsto né un limite massimo di spesa ammissibile, né un limite
massimo di detrazione, il 90% è calcolato sull’intera spesa sostenuta ed
effettivamente rimasta a carico del soggetto.
– La spesa documentata deve essere sostenuta nel 2020. Per individuare il momento di
sostenimento occorre:
– per le persone fisiche, esercenti arti e professioni, enti non commerciali
avere riguardo al criterio di cassa (quindi alla data di effettivo pagamento
indipendentemente dalla data di avvio degli interventi);
– per le imprese individuali, società ed enti commerciali, avere riguardo al
criterio di competenza (quindi, alle spese da imputare al periodo d’imposta in
corso al 31 dicembre 2020, indipendentemente dalla data di avvio degli interventi
e dalla data dei pagamenti). Si ritiene che il criterio della competenza
economica al fine di individuare il momento di sostenimento della spesa
debba essere utilizzato da tutte le imprese indipendentemente dal regime
contabile adottato.
– La spesa deve essere rimasta a carico: non spetta la detrazione nel caso di rimborsi
che non hanno concorso alla determinazione del reddito; eventuali contributi ricevuti
nel 2020 devono essere sottratti dall’ammontare delle spese sostenute; se i contributi
sono ricevuti in periodi successivi, la detrazione spetta ma il contributo deve essere
assoggettato a tassazione separata.
– Nel caso di interventi sulle parti comuni, si ha riguardo al bonifico effettuato dal
Condominio, che deve avvenire nel 2020, indipendentemente dalla data di versamento
della rata condominiale da parte del condomino.
Ad esempio:
– il Condominio paga il bonifico nel 2020, il condomino versa le proprie quote nel 2019,
2020 e 2021(comunque prima della presentazione del modello Redditi relativo al
2020): spetta il bonus nella misura del 90%;
– il Condominio paga il bonifico nel 2019, il condomino versa le proprie quote nel 2020:
non spetta il bonus nella misura del 90% (spettano le altre detrazioni, da
ristrutturazione edilizia o da ecobonus in presenza dei relativi requisiti).

Direzione Politiche Fiscali – Informativa n. 9/2020

5. L’UTILIZZO DELLA DETRAZIONE
La detrazione è:
-fatta valere ai fini IRPEF o IRES,
– ripartita in dieci quote annuali costanti e di pari importo nell'anno di sostenimento delle
spese (2020) e in quelli successivi, fino a concorrenza dell’imposta lorda.
L’importo che non trova capienza nell’imposta lorda di ciascun periodo non può essere rinviato,
né chiesto a rimborso.
La detrazione non può essere ceduta: ciò discende dal fatto che all’agevolazione, autonoma
nella sua collocazione rispetto agli articoli 14 e 16 D.L. 63/2013, non è applicabile il richiamo
operato per la cessione dal comma 2-ter e 2-sexies dell’articolo 14, e dal comma 1-quinquies
dell’art. 16, D.L. 63/2013.
In linea generale, al “bonus facciate” non si applica lo sconto diretto in fattura.
6. ADEMPIMENTI
La circolare n. 2/E/2020 riepiloga gli adempimenti che il soggetto deve porre in essere per
beneficiare della detrazione.
– Pagamento:
– nel caso di titolari di reddito d’impresa (IRPEF o IRES), il pagamento delle
spese relative al “bonus facciate” può essere effettuato con qualunque modalità in
quanto l’imputazione dell’intervento al periodo d’imposta deve avvenire secondo le
regole della competenza economica di cui all’art. 109 del TUIR.
Attenzione: Si segnala che con la risposta n. 46/E/2018 l’Agenzia aveva precisato che i
soggetti titolari di reddito d’impresa che adottano il regime di cassa, anche con opzione per
il "registrato”, ai fini dell’ecobonus e sismabonus devono effettuare il pagamento solo con
bonifico “parlante”, essendo rilevante per tali soggetti l’individuazione del momento in cui
avviene l’esborso finanziario. A questo punto, sembrerebbe superato il precedente
chiarimento unicamente per il “bonus facciate”.
– per i soggetti IRPEF non titolari di reddito d’impresa, è necessario effettuare il
pagamento mediante bonifico bancario o postale “parlante”, dal quale risulti la
causale, il codice fiscale del beneficiario della detrazione e codice fiscale o la partita
IVA del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato (possono essere utilizzati i
bonifici predisposti da banche/poste per ecobonus o ristrutturazione edilizia, essendo
la finalità della disposizione quella di operare la ritenuta dell’8% al momento
dell’accredito).
-Indicare in dichiarazione dei redditi i dati catastali identificativi dell’immobile (o, se
eseguiti dal detentore, gli estremi di registrazione dell’atto), salvo il caso in cui gli
interventi siano influenti dal punto di vista termico (in tal caso, l’indicazione non va
effettuata).
– Comunicare preventivamente la data inizio lavori alla ASL (se richiesto).
– Conservare le fatture e la ricevuta del bonifico.
– Conservare le abilitazioni amministrazioni richieste dalla legislazione edilizia, o una
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (se non sono richiesti i titoli
abilitativi).
– Conservare copia della domanda di accatastamento per gli immobili non censiti.
– Conservare le ricevute dei tributi locali sugli immobili, se dovuti.
– Dichiarazione del consenso del possessore, per i lavori eseguiti dal detentore.
Solo per i lavori influenti dal punto di vista energetico, alla documentazione di cui sopra
occorre aggiungere:
– asseverazione del tecnico;
– APE;
– trasmissione telematica all’ENEA della scheda descrittiva dell’intervento (a pena
di decadenza dell’agevolazione, salvo remissione in bonis).
Nel caso di Condominio, gli adempimenti possono essere effettuati dall’Amministratore o da un
condomino a ciò delegato.
7. CUMULABILITA’

Direzione Politiche Fiscali – Informativa n. 9/2020

Gli interventi ammessi al “bonus facciate” possono astrattamente rientrare anche tra quelli di
riqualificazione energetica, o di ristrutturazione edilizia: in tal caso, il contribuente potrà
avvalersi per il medesimo intervento di una sola agevolazione.
Se l’intervento posto in essere è riconducibile a diverse fattispecie agevolabili (ad esempio,
bonus 90% per la facciata esterna; bonus 50% per il rifacimento della facciata interna), il
contribuente dovrà contabilizzare distintamente le spese riferibili a ciascun intervento e
rispettare gli adempimenti specificamente previsti.
Il bonus “facciate” non è cumulabile con la detrazione spettante ai soggetti obbligati alla
manutenzione dei beni vincolati (art. 15, c.1, lett. g, TUIR)
Allegato: slides di presentazione dell’intervento che puoi scaricare cliccando qui 

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