EMERGENZA CORONAVIRUS
Dpcm 11 marzo 2020
Ieri, 11 marzo 2020, il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha firmato
il nuovo Dpcm recante ulteriori
misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19 sull'intero territorio nazionale.
Si ritiene utile evidenziare e sintetizzare quanto specificato nel Decreto.
SONO CHIUSI
i servizi alla persona PARRUCCHIERI, BARBIERI, ESTETISTI
(Articolo 1, Punto 3)
POSSONO RESTARE
APERTI LAVANDERIE, LAVANDERIE INDUSTRIALI, TINTORIE
(Allegato 2)
POSSONO RESTARE
APERTI SERVIZI DI POMPE FUNEBRI (Allegato 2)
SONO GARANTITI
i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché l’attività del settore agricolo,
zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere
che ne forniscono beni e servizi
SONO SOSPESE
le attività dei servizi di ristorazione, bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie.
Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio
nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento
che di trasporti
Attività degli artigiani e delle piccole imprese
Premesso che il Decreto recita (Articoli 7 e 8)
7) In ordine alle attività produttive e alle attività professionali s
i raccomanda che:
– sia attuato il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro
agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distan -a;
– siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla
contrattazione collettiva;
– siano sospese le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione;
– assumano protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza
interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di
protezione individuale;
– siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando
a tal fine forme di ammortizzatori sociali;
8) Per le sole attività produttive si raccomanda altresì che siano limitati al massimo
gli spostamenti all’interno dei siti e contingentato l’accesso agli spazi comuni;
si rileva che la ratio del decreto sia quella di limitare al massimo la circolazione
delle persone per contrastare la diffusione del virus.
Si interpreta quindi che
possono restare aperte le attività manifatturiere con sede fissa ed unità produttiva
(esempio: falegnamerie, segherie, carpenterie, aziende alimentari, autoriparatori, gommisti,
carrozzieri, centri di revisione, …);
possono restare aperte le imprese di pulizia in quanto il decreto incentiva le operazioni
di sanificazione; le imprese senza sede produttiva fissa quali muratori, elettricisti, idraulici,
cartongessisti, decoratori, …
Possono lavorare presso privati SOLO PER NECESSITÀ URGENTI quali riparazioni non rinviabili
Possono lavorare nei cantieri mantenendo le distanze interpersonali (in tal caso si fa riferimento
alle “comprovate esigenze lavorative”, con cui l’artigiano deve dichiarare il
cantiere sul quale sta andando a lavorare)
Altre attività economiche
POSSONO RESTARE APERTE le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità quali
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Ipermercati
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Supermercati
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Discount di alimentari
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Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari
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Commercio al dettaglio di prodotti surgelati
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Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature
per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici -
Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati
(codici ateco: 47.2) -
Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati
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Commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi
specializzati (codice ateco: 47.4) -
Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico
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Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari
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Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione
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Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici
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Farmacie
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Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica
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Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati
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Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l'igiene personale
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Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici
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Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia
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Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento
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Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini
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Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet
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Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione
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Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono
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Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici
Queste sono informazioni aggiornate alla data e ora odierna sulla base dell’interpretazione
al testo del DPCM.
In attesa che il Governo e le Autorità competenti si pronuncino su eventuali dubbi e specificità,
confermiamo che provvederemo prontamente ad informare le imprese per ulteriori chiarimenti e delucidazioni.
Il direttore
Massimo Foscale