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CORONAVIRUS – DELUCIDAZIONE SETTORE ALIMENTARE

Chiarimenti applicazione DPCM 11 marzo 2020 settore alimentare.

A seguito dell’emanazione del DPCM 11 Marzo u. s. riguardante ulteriori misure in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica del COVID-19, stiamo ricevendo
diversi quesiti sull’applicazione dello stesso relativamente ad attività rientranti nel campo
dell’artigianato alimentare.
Le domande più frequenti riguardano l’assoggettamento o meno all’obbligo della chiusura per
attività artigianali quali pizzerie a taglio, rosticcerie, gastronomie, gelaterie e pasticcerie.
Secondo l’art. 1 comma 2 del DPCM rientrano nei servizi di ristorazione e quindi sono
sospese fino al 25 Marzo p. v. anche le attività di gelateria e pasticceria, pur
consentendo la sola fornitura a domicilio nel rispetto delle normative igienico-sanitarie previste
per il confezionamento ed il trasporto.

La motivazione dell’inquadramento di queste sopra citate attività tra quelle di ristorazione è
determinata dal fatto che in base alla nuova classificazione ATECO le stesse pur essendo
attività artigiane di produzione sono assimilate, in caso di vendita diretta al consumatore
indipendentemente dal possesso o meno di autorizzazione amministrativa alla
somministrazione, agli esercenti attività di bar, mentre rientrerebbero sotto il codice della
“produzione” e quindi sarebbe consentita a loro l’apertura soltanto quelle che forniscono i
prodotti a terzi, quali ad es. esercizi commerciali, mense etc.
E’ chiaro che questa impostazione della norma è palesemente una “ forzatura” che contrasta
con la ratio del provvedimento che mira ad impedire eventuali assembramenti nei locali dove si
svolge l’attività ma solo nel caso in cui vi fosse un consumo sul posto o una somministrazione
di prodotto e non laddove vi è il semplice asporto come nella maggioranza delle gelaterie e
pasticcerie. Ma in considerazione che gli organi di controllo solitamente interpretano “alla
lettera” ed in modo restrittivo le norme, sarebbe preferibile in via cautelativa che le gelaterie e
pasticcerie con vendita diretta al consumatore rispettassero l obbligo della chiusura.

Per quanto riguarda invece le attività di pizzerie , rosticcerie e gastronomie nel caso in
cui le stesse siano svolte nella modalità di semplice asporto dei prodotti e non siano quindi
autorizzate , come accade in varie Regioni, a poter fornire i prodotti per il consumo sul posto (
c. d. somministrazione non assistita), seguendo la ratio della norma come sopra illustrato ,
sarebbero escluse dall’obbligo della chiusura.Resta fermo comunque l obbligo di
garantire l accesso al locale con il rispetto delle distanze di un metro tra gli avventori.
Nel caso in cui l ;impresa artigiana svolge anche l attività di somministrazione di alimenti e
bevande con carattere strumentale ed accessorio all attività artigiana in modo promiscuo nello
stesso locale è chiaro che deve rispettare l’obbligo della chiusura o, se vuole continuare
l  attività di produzione e vendita per asporto dovrebbe rimuovere le attrezzature per la
somministrazione. Nel caso in cui vi sia una separazione funzionale dei locali in cui vengono
espletate le due tipologie di attività ( Produzione+ vendita e somministrazione) potrebbe
continuare  l attività di produzione e vendita per asporto, impedendo l accesso al locale di
somministrazione. Anche in questo caso però considerata l’interpretazione normalmente
restrittiva degli organi di controllo potrebbe essere utile un confronto preventivo con l’autorità
locale di controllo.
Le attività di produzione e vendita di pasta fresca e di panificazione anche se non citate
nell’allegato 1 – Commercio al dettaglio – di fatto possono essere equiparate alle stesse e
quindi esentate dall’obbligo della chiusura , fermo restando l obbligo di garantire l accesso
al locale con il rispetto delle distanze di un metro tra gli avventori. Anche per queste tipologie
di attività nel caso in cui si avvalessero della possibilità di poter fornire i prodotti per il
consumo sul posto valgono le considerazioni sopra esposte.
Dietro la segnalazione di un collega che sottolinea la ricaduta del decreto sulle pasticcerie,
soprattutto su quelle che riforniscono strutture commerciali, che si ritrovano a non poter
smaltire nei 14 gg. di chiusura dell’attività materie prime occorrenti alla produzione con date di
scadenza ravvicinate, sarebbe importante che ci comunicaste l’esistenza di tale fenomeno nei
vs. territori ed eventualmente l’ entità dei danni, calcolati presuntivamente subiti dalle aziende.
Ci riserviamo comunque eventuali ulteriori comunicazioni rispetto ad altri chiarimenti richiesti
ed aggiornamenti forniti dagli organi competenti.

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