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CORONAVIRUS- MISURE PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID 19

“Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il
contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”.

PREMESSA
Il principio cardine del Protocollo, contenuto nella Premessa è che “La prosecuzione
delle attività produttive può infatti avvenire solo in presenza di condizioni che
assicurino alle persone che lavorano adeguati livelli di protezione”.
Per consentire ciò sono state previste nei vari punti del Protocollo molteplici misure
di varia natura.
Viene in primo luogo prevista la possibilità di ricorrere agli ammortizzatori sociali, al
fine di consentire di ridurre o sospendere l’attività, per permettere alle realtà
lavorative, di tutti i settori, di porre in essere interventi di prevenzione e tutela
adeguati a garantire la salute e sicurezza di chi è chiamato a continuare a svolgere
la propria attività lavorativa nei casi, ad esempio, nei quali non sia possibile
adottare lo smart-working, pur raccomandato.
In tema di ammortizzatori sociali, si ricorda che FSBA dal 26 febbraio scorso ha
attivato la causale specifica per le sospensioni determinate dall’epidemia in atto,
prevedendo fino a 20 settimane di sospensione aggiuntiva a quella ordinaria.
Entrando nel tema della tutela della salute e sicurezza sul lavoro, il Protocollo
conferma che il COVID-19 non costituisce un rischio biologico professionale, ma
generico, e indica una serie di misure da rispettare con riferimento agli ambienti di
lavoro.
In linea con quanto già disposto dal DPCM 11 marzo 2020, e quindi oltre i concetti
di obbligo di distanza interpersonale, sanificazione dei locali, limitazione degli
spostamenti, lavoro agile, ferie, congedi, il Protocollo introduce e chiarisce alcune
procedure da porre in essere, coniugandole con quelle già eventualmente adottate
nelle realtà lavorative, privilegiando la maggior tutela e prevenzione, al fine di
redigere un protocollo aziendale completo ed esaustivo di tutti gli interventi
necessari per garantire la tutela e per contrastare la diffusione del virus.
Il Protocollo individua 13 temi. Nel rinviare a un’approfondita lettura del
documento, si riportano, in sintesi, gli aspetti di maggior rilievo.
1. INFORMAZIONE
Viene stabilito l’obbligo, a carico del datore di lavoro, di informare i lavoratori (e
chiunque entri nelle realtà lavorative) delle disposizioni delle Autorità alle quali
devono necessariamente attenersi, mediante apposite modalità comunicative.
2. MODALITA’ DI INGRESSO IN AZIENDA
Viene prevista, come possibilità (ove quindi ritenuta necessaria), la verifica della
temperatura corporea del personale al momento dell’accesso nel luogo di lavoro,
con conseguente divieto di accesso in caso di temperatura superiore ai 37,5°. Allo
stesso tempo, vengono ricordate le indicazioni da seguire per coloro che negli ultimi
14 giorni hanno avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o
provengano da zone a rischio come identificate dall’OMS.
3. MODALITA’ DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI
Per l’accesso di fornitori esterni e dei visitatori (il cui accesso in azienda va limitato
il più possibile) vengono previste indicazioni molto precise, per le quali si rimanda
alla lettura del Protocollo.
Con riferimento agli autisti dei mezzi di trasporto, è previsto, ove possibile, che gli
stessi restino a bordo dei propri mezzi. Tale misura è motivata dalla incertezza in
merito alla località di provenienza dell’autista. Per la medesima ragione è altresì
prevista l’individuazione o l’installazione per i fornitori, trasportatori e/o altro
personale esterno, di servizi igienici dedicati, con il divieto di utilizzo di quelli del
personale dipendente, fermo restando l’obbligo da parte dell’azienda di garantire
una adeguata pulizia giornaliera.
Vengono inoltre precisate le indicazioni da rispettare relativamente agli operatori di
aziende in appalto.
4. PULIZIA E SANIFICAZIONE IN AZIENDA
In questo paragrafo viene ribadito l’impegno che ciascuna azienda deve dedicare
per assicurare la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli
ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago.
In caso di presenza all’interno dei locali aziendali di una persona con COVID-19 si
rimanda a quanto previsto in materia di pulizia e sanificazione dalla circolare del
Ministero della Salute n. 5443 del 22/02/2020.
Infine viene prevista la possibilità di sospendere l’attività lavorativa ricorrendo agli
ammortizzatori sociali, anche in deroga, per poter svolgere interventi specifici di
pulizia e sanificazione dei contesti lavorativi.
5. PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI
Viene ribadito l’obbligo del rispetto da parte di tutti delle precauzioni igieniche, in
particolare per le mani, prevedendo a tal fine che da parte dell’azienda vengano
messi a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani, raccomandando
comunque che il primo presidio igienico è la frequente pulizia delle mani con acqua
e sapone.
6. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
In merito all’uso delle mascherine viene precisato che lo stesso dovrà avvenire in
conformità a quanto previsto dalle indicazioni dell’OMS (Organizzazione Mondiale
della Sanità) e non in deroga, come chiedeva il sindacato.
Viene altresì previsto che in considerazione della situazione di emergenza (vista
l’obiettiva difficoltà nel reperire mascherine sul mercato), è consentito, al solo fine
di evitare la diffusione del virus, l’utilizzo di mascherine la cui tipologia non
corrisponda alle indicazioni dell’autorità sanitaria.
Medesima priorità di tutela, a fronte delle difficoltà di reperimento dei presidi
specifici, viene perseguita con la possibilità di preparazione da parte dell’azienda di
liquido detergente che dovrà, comunque, essere conforme alle indicazioni dell’OMS.
Tra i dispositivi di protezione che vengono indicati, seppure in via esemplificativa,
anche dispositivi di protezione ulteriori quali guanti, occhiali, tute, cuffie, camici,
ecc.
7. GESTIONE SPAZI COMUNI (MENSA, SPOGLIATOI, AREE FUMATORI,
DISTRIBUTORI DI BEVANDE E/O SNACK…)

Sono previste disposizioni di pulizia, sanificazione e ventilazione degli spazi comuni,
unite all’accesso contingentato agi stessi e all’obbligo di osservare la distanza di
sicurezza interpersonale di almeno 1 metro. Ulteriori specifiche disposizioni sono
previste per gli spogliatoi.
8. ORGANIZZAZIONE AZIENDALE (TURNAZIONE, TRASFERTE E SMART-
WORKING, RIMODULAZIONE DEI LIVELLI PRODUTTIVI)

Sono previste indicazioni e misure in materia di organizzazione aziendale e del
lavoro che le aziende potranno adottare, “avendo a riferimento quanto previsto dal
CCNL e favorendo così le intese con le rappresentanze sindacali aziendali”.
Come già evidenziato, non è previsto alcun obbligo a intese con le
rappresentanze sindacali aziendali, sempre se presenti.
Le misure variano “dalla chiusura di tutti i reparti diversi dalla produzione” alla
“rimodulazione dei livelli produttivi”.
Va favorito lo smart-working ove possibile, sono possibili l’adozione di un piano di
turnazione dei dipendenti con l’obiettivo di ridurre al massimo i contatti, l’utilizzo
degli ammortizzatori sociali, anche in deroga.
Viene precisato di valutare la possibilità di assicurare che l’utilizzo degli
ammortizzatori sociali riguardi l’intera compagine aziendale (anche, se del caso, con
opportune rotazioni), al fine di non creare disallineamenti di trattamento tra i
lavoratori, così come l’indicazione di utilizzare, in via prioritaria, gli istituti
contrattuali finalizzati a consentire l’astensione dal lavoro senza perdita della
retribuzione, a fronte dell’utilizzo delle ferie arretrate e non fruite.
Vanno annullate tutte le trasferte e viaggi di lavoro nazionali e internazionali.
9. GESTIONE ENTRATA E USCITA DEI DIPENDENTI
In osservanza alle note misure concernenti il rispetto della distanza interpersonale e
il divieto di assembramenti, si prevede di favorire orari di entrata e uscita
scaglionati dagli spazi comuni, arrivando anche, per quanto possibile, a dedicare
una porta di entrata e di uscita dai locali, garantendo anche in questi varchi la
disponibilità di detergenti, opportunamente segnalati da apposite indicazioni, al fine
di consentire il facile e immediato utilizzo.
10. SPOSTAMENTI INTERNI, RIUNIONI, EVENTI INTERNI E
FORMAZIONE

Viene ribadita l’indicazione di limitare gli spostamenti all’interno dei siti aziendali e
di non effettuare riunioni in presenza.
Laddove le stesse fossero connotate dal carattere della necessità e urgenza,
nell’impossibilità di collegamento a distanza, dovrà essere ridotta al minimo la
partecipazione necessaria e, comunque, dovranno essere garantiti il distanziamento
interpersonale e un’adeguata pulizia/areazione dei locali.
Anche le attività di formazione (anche quella obbligatoria) vanno sospese e
annullate. Ove è possibile va effettuata la formazione a distanza.
Sono previste deroghe alle disposizioni normative vigenti, che consentono, a fronte
di un mancato completamento dell’aggiornamento della formazione professionale
e/o abilitante lo svolgimento dello specifico ruolo/funzione. Gli esempi indicati nel
Protocollo sono l’addetto all’emergenza e il carrellista.

11. GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN AZIENDA
Viene ribadito quanto previsto per il trattamento delle persone (quindi anche
lavoratori) con febbre e sintomi di infezione respiratoria, per le quali è obbligo, nel
caso specifico degli ambienti di lavoro, dichiarare il proprio stato all'ufficio del
personale. Nelle realtà aziendali nelle quali non sia presente un ufficio del personale
la disposizione va ottemperata dichiarando il proprio stato al responsabile diretto o
al datore di lavoro. L’azienda dovrà immediatamente informare le Autorità sanitarie
competenti e dovrà collaborare con le stesse alla definizione puntuale dei “contatti
stretti”.
12. SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RLS
La sorveglianza sanitaria deve proseguire nel rispetto delle indicazioni del Ministero
della Salute e in collaborazione con il medico competente. Non sono quindi previste
deroghe in materia, pertanto la sorveglianza sanitaria periodica non va interrotta. Il
medico competente collabora con il datore di lavoro e il rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza (RLS/RLST) nell’integrare e proporre le misure di
regolamentazione legate al COVID-19.
13. AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO DI AUTOREGOLAMENTAZIONE
Viene prevista la costituzione in azienda di un Comitato per l’applicazione e la
verifica delle regole del Protocollo, disponendo la partecipazione delle
rappresentanze sindacali aziendali e degli RLS.
Riteniamo possibile dare applicazione a questa disposizione, in assenza di
rappresentanze sindacali aziendali e RLS, anche a livello territoriale, attraverso
l’Associazione, con il coinvolgimento del RLST.

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