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DECRETO -CURA ITALIA- SOSPENSIONE ATTIVITA’ DEGLI ENTI IMPOSITORI

DECRETO – CURA ITALIA – SOSPENSIONE ATTIVITA' ; DEGLI ENTI IMPOSITORI
L’articolo 67 introduce la disposizione in base alla quale sono sospesi dall’8 marzo al 31
maggio 2020
i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di
riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori.
Si ritiene che nella sospensione in oggetto non rientrino i versamenti dovuti nel citato
periodo in relazione agli avvisi bonari (comunicazioni emesse in seguito al controllo
automatico articoli 36-bis del DPR n. 600/1973 e 54-bis del DPR n. 633/1972 e da controllo
formale ai sensi dell’articolo 36 ter del DPR n. 600/1973) in quanto trattasi di versamenti
eseguiti “spontaneamente” per regolarizzare la propria posizione.
Il comma 4 dispone che i termini di prescrizione e decadenza sono prorogati fino al 31
dicembre del 2° anno successivo alla fine del periodo di sospensione.