Dal 10 luglio 2020, ai sensi del combinato disposto fra l’articolo 1, comma 1, lettera ii, del D.P.C.M. del 11 giugno 2020 e l’articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33,
è consentita la ripresa del trasporto a pieno carico nelle linee extraurbane limitatamente ai posti a sedere per il settore del trasporto pubblico regionale/locale di linea ferroviario, automobilistico extraurbano, nonché del trasporto pubblico non di linea, fermo restando il rigoroso rispetto delle “Linee guida per l’informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19 in materia di trasporto pubblico” allegate sub 15 al D.P.C.M. del 11 giugno 2020 e delle linee guida regionali di prossima emanazione, richiamando le Autorità vigilanti al puntuale sanzionamento dei comportamenti difformi, in particolare per quanto riguarda il mancato rispetto dell’obbligo di regolare utilizzo della mascherina e del divieto di trasporto di viaggiatori in piedi;
2. dal 9 luglio 2020, è consentita l’apertura di sale da ballo, discoteche e locali assimilati, con attività di ballo svolte esclusivamente in spazi esterni, nel rigoroso rispetto di quanto previsto dall’articolo 1, comma 1, lettera m, del D.P.C.M. Del 11 giugno 2020 e dalla scheda tecnica “Discoteche” contenuta nelle “Linee guida per la riapertura della Attività Economiche, Produttive e Ricreative” di cui all’ allegato 9 del D.P.C.M del 11 giugno 2020;
3. è consentito l’accesso ai locali di qualsiasi attività tuttora sospesa per lo svolgimento di lavori, di vigilanza, manutenzione, pulizia e sanificazione nonché per la ricezione in magazzino di beni e forniture, da svolgersi nel rispetto delle misure di prevenzione previste dal D.P.C.M. del 11 giugno 2020 e del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 68 del 13 giugno 2020;
4. gli uffici della pubblica amministrazione (inclusi quelli giudiziari e delle altre Autorità dello Stato) svolgono la loro attività in conformità alla scheda tecnica “Uffi- ci aperti al pubblico” contenuta nelle “Linee guida per la riapertura della Attività Economiche, Produttive e Ricreative” di cui all’ allegato 9 del D.P.C.M del 11 giugno 2020;
5. il mancato rispetto delle misure previste dal presente Decreto, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 2 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, è sanzionato secondo quanto previsto dall’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con legge 22 maggio 2020, n. 35.
Il presente Decreto ha efficacia fino alla data del 14 luglio 2020
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