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DPCM 13 OTTOBRE, RISTORAZIONE

DPCM 13 Ottobre 2020 – Chiarimenti applicazione norme nel settore  ristorazione

E‘ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 253 del 13 ottobre scorso il DPCM 13
Ottobre 2020 relativo ad ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza
epidemiologica da COVID-19.
In riferimento ad alcune richieste di chiarimenti sull’applicazione nel settore della
ristorazione del DPCM in oggetto, al cui art. 1 sono stabilite “Misure urgenti di
contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale”, vi forniamo i seguenti
elementi di interpretazione al fine di consentire una applicazione uniforme delle norme
da parte delle imprese associate.
All’art. 1 lettera ee) viene previsto che per gli esercizi di ristorazione di cui al codice
ATECO 56 (bar, ristoranti gelaterie, pasticcerie, pizzerie, rosticcerie, friggitorie, take-
awai etc.) l’attività è permessa fino alle ore 24,00 “con consumo al tavolo”, nei locali ove
vi siano idonee attrezzature per tale modalità di consumo, in modo da garantire,
seguendo la evidente ratio della disposizione, il distanziamento dei clienti.
La terminologia usata per l’individuazione delle fattispecie indica che la modalità di
“consumo al tavolo” è indipendente dalla fornitura o meno di un apposito servizio.

Invece in tutti gli altri casi in cui non vi siano attrezzature specifiche che consentano il
consumo al tavolo, l’attività deve terminare alle ore 21,00.
Riguardo i limiti orari riteniamo che debbono intendersi come limitirispetto alla clientela
ovvero superati i quali non debbono più stazionare clienti nel locale, ove magari si
potrebbero però svolgere attività di pulizia/sanificazione.
Nulla comunque si dice di contro per quanto riguarda l’orario di riapertura dell’attività
dopo la chiusura forzata agli orari di cui sopra, ovvero se debba esserci un periodo
temporale minimo di impedimento dell’attività, superato il quale si possa riprendere
l’attività stessa. Al fine di dare indicazioni più precise abbaiamo sottoposto il quesito al
Ministero dello Sviluppo Economico.
Viene confermato, per quanto riguarda l’attività di consegna al domicilio e quella per
asporto che “…..resta sempre consentita…
”, per cui non sussistono limiti orari allo
svolgimento delle stesse adottando le stesse misure precauzionali già a suo tempo
indicate e riportate nelle nostre precedenti circolari (rispettivamente misure igienico-
sanitarie nella fase di confezionamento e trasporto degli alimenti, e il rispetto della
distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro).
E’ stabilito invece il divieto espresso dopo le ore 21 della possibilità di consumare i
prodotti sul posto nonché nelle immediate vicinanze dei locali di vendita, sempre al fine
di evitare assembramenti.
Si consiglia al fine di evitare fraintendimenti da parte della
clientela di dare pertanto comunicazione scritta ai clienti che dopo le ore 21,00 è
consentita la sola vendita per asporto nei locali dove non è possibile effettuare
consumo al tavolo o la consegna a domicilio.
Anche le attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale
continuano ad essere permesse con le solite precauzioni del distanziamento
interpersonale di un metro.
Comunque tutte le attività di cui sopra presuppongono una preventiva verifica da parte
delle Regioni e delle provincie autonome della situazione epidemiologica locale che
permetta il normale esercizio delle attività stesse.
Viene specificato inoltre che debbono essere adottate le misure precauzionali contenute
nei protocolli o linee guida redatti dalle stesse regioni o dalla Conferenze delle regioni e
delle provincie autonome in conformità ai principi dettati da protocolli o linee guida
nazionali ed in coerenza con i Criteri elaborati dal Comitato tecnico-scientifico in data
15 maggio 2020, di cui all’ allegato 10 del DPCM.
Resta un punto controverso, sul quale ugualmente abbiamo richiesto una esatta
interpretazione da parte del MiSE, riguardo a quanto previsto alla lettera n) dell’art. 1,
laddove si specifica che “Le feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose sono
consentite con la partecipazione massima di 30 persone….”.
Dalla sola lettura di questa prescrizione non si intende chiaramente cosa debba
intendersi per “feste”; tuttavia coordinando con quanto prevede il paragrafo sulle
cerimonie riportato nella scheda tecnica della ristorazione di cui all’allegato 9 del DPCM,
dove vengono forniti indirizzi specifici circa i banchetti per cerimonie e in cui- tra l’altro
– non si fa esplicita menzione di un limite di partecipanti, in analogia con il settore della
ristorazione dove la limitazione dei posti è in funzione del rispetto delle distanze
interpersonali di un metro, sembrerebbe che il termine “feste” debba riferirsi ad eventi
altri, tra cui non sarebbero contemplati gli stessi banchetti.
Vi aggiorneremo rispetto ai dubbi interpretativi sopra esposti alla luce dei chiarimenti
richiesti al MiSE.