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REGIONE PIEMONTE – DECRETO PRESIDENTE 114 DEL 22 OTTOBRE 2020

Decreto Presidente della Giunta Regionale n.114 – 22 ottobre 2020
Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Integrazioni al D.P.G.R. n. 111 del 20 ottobre 2020.

all’articolo 28 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 111 del 20 ottobre 2020, dopo le parole “generi alimentari” sono aggiunte le parole “e di piante e fiori”;
2) il divieto di cui all’articolo 28 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 111 del 20 ottobre 2020 non è esteso alle farmacie e alle parafarmacie operanti nelle aree interessate da tale articolo.

Per conoscenza l' articolo 28 del Decreto del Presindente della Giunta Regionale  n. 111 recita 
28)  è vietata l’apertura delle grandi superfici di vendita e delle attività annesse o pertinenti, superiori a metri quadri 1.500 nei Comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti e superiori a metri quadri 2.500 per i Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, nelle giornate di sabato e di domenica, fatti salvi il commercio di generi alimentari, gli studi medici, i pubblici esercizi, le rivendite di monopoli, le edicole e le stazioni di servizio, nel rispetto delle schede tecniche “Ristorazione e commercio al dettaglio” contenuta nelle “Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative” allegate sub 1 al D.P.G.R. n. 109 richiamato,disponendo che i ristoranti devono integrare l’elenco dei soggetti con prenotazione con l’elenco dei soggetti che non hanno prenotato, mantenendolo per un periodo di 14 giorni;