Confartigianato Biella - Via Galimberti 22 - 13900 BIELLA - Tel : 015-8551711 / 8551710 - Fax : 015-8551722 - Email: biella@biella.confartigianato.it

NUOVO DPCM DOMENICA 25 OTTOBRE 2020

Il premier Conte firma, dopo diversi scontri con le regioni, un nuovo DPCM  in cui si introducono misure più restrittive per limitare la diffusione del contagio. Le misure contenute nel DPCM saranno attive da lunedì 26 ottobre a martedì 24 novembre 2020.

1) Coprifuoco dalle 21 in alcune piazze
ART.3 . Delle strade o piazze nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento, può
essere disposta la chiusura al pubblico, dopo le ore 21,00, fatta salva la possibilità di accesso, e
deflusso, agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private.

2) Limitare gli spostamenti
ART.4. È fortemente raccomandato a tutte le persone fisiche di non spostarsi, con mezzi di trasporto
pubblici o privati
, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di
necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi.

3) Sospese competizioni sportive
ART 9 -E Sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive degli sport individuali e di squadra, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato; restano consentiti soltanto gli eventi e le competizioni sportive, riconosciuti di interesse nazionale, nei settori professionistici e dilettantistici, dal Comitato olimpico
nazionale italiano (CONI), dal Comitato italiano paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni
sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, ovvero organizzati da
organismi sportivi internazionali, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse ovvero
all'aperto senza la presenza di pubblico, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni
sportive nazionali, discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva; le sessioni di
allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra
partecipanti alle competizioni di cui alla presente lettera sono consentite a porte chiuse, nel rispetto
dei protocolli emanati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate ed
enti di promozione sportiva;
ART 9 -G Fatto salvo quanto previsto alla lettera e) in ordine agli eventi e alle competizioni sportive di
interesse nazionale, lo svolgimento degli sport di contatto, come individuati con provvedimento del
Ministro per le politiche giovanili e lo sport, è sospeso; sono altresì sospese l’attività sportiva
dilettantistica di base, le scuole e l’attività formativa di avviamento relative agli sport di contatto
nonché tutte le gare, le competizioni e le attività connesse agli sport di contatto, anche se aventi
carattere ludico-amatoriale;

4) Chiuse palestre e piscine
ART. 9 -F Sono sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, fatta eccezione per quelli con presidio sanitario obbligatorio o che effettuino l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza, nonché centri culturali, centri sociali e centri ricreativi;
ferma restando la sospensione delle attività di piscine e palestre, l'attività sportiva di base e l'attività
motoria in genere svolte all’aperto presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, sono consentite
nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, in conformità con le
linee guida emanate dall'Ufficio per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI),
fatti salvi gli ulteriori indirizzi operativi emanati dalle Regioni e dalle Province autonome, ai sensi
dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020; sono consentite le attività dei centri di
riabilitazione, nonché quelle dei centri di addestramento e delle strutture dedicate esclusivamente al
mantenimento dell’efficienza operativa in uso al Comparto Difesa, Sicurezza e Soccorso pubblico,
che si svolgono nel rispetto dei protocolli e delle linee guida vigenti;
5) Sospese attività sale gioco
ART.9-L Sono sospese le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò;
6) Chiusi cinema e teatri
ART 9- M Sono sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale
cinematografiche e in altri spazi anche all'aperto;

7) Scuola, aumenta al 75% la didattica a distanza
Non ci sarà una chiusura totale delle scuole. Il nuovo DPCM va tuttavia ad istituzionalizzare una didattica a distanza pari almeno al 75% per le scuole superiori, mentre per tutte le altre (asili nido, scuola materna, elementari e scuole medie) prosegue la didattica in presenza.(ART.9-S-)

8) Rimangono aperte le attività commerciali al dettaglio
ART.9 SS Le attività commerciali al dettaglio si svolgono a condizione che sia assicurato, oltre alla
distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni
; le
suddette attività devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a
prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle
Regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti
nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10.
Si raccomanda altresì l'applicazione delle misure di cui all'allegato 11;

9) Bar e ristoranti chiusi alle ore 18 
ART.9 ee) Le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono
consentite dalle ore 5.00 fino alle 18.00; il consumo al tavolo è consentito per un massimo di quattro
persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi; dopo le ore 18,00 è vietato il consumo di cibi e
bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico; resta consentita senza limiti di orario la ristorazione
negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri client
i, che siano ivi alloggiati; resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie
sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 24,00 la ristorazione con
asporto,
con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze; le attività di cui al primo periodo
restano consentite a condizione che le Regioni e le Province autonome abbiano preventivamente
accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l'andamento della situazione
epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a
prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi; detti protocolli
o linee guida sono adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome
nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza
con i criteri di cui all'allegato 10; continuano a essere consentite le attività delle mense e del catering
continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di almeno
un metro, nei limiti e alle condizioni di cui al periodo precedente;

10) Bar e ristori in autostrade ospedali ed aereoporti aperti
ART 9- ff) Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree
di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti, con
obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro;
11) Limitazioni ali spostamenti da e per l' estero
ART4 – 1. Sono vietati gli spostamenti da e per Stati e territori di cui all'elenco E dell'allegato 20, l'ingresso e il transito nel territorio nazionale alle persone che hanno transitato o soggiornato negli Stati e territori di cui al medesimo elenco E nei quattordici giorni antecedenti, nonché gli spostamenti verso gli Stati
e territori di cui all'elenco F dell'allegato 20, salvo che ricorrano uno o più dei seguenti motivi,
comprovati mediante la dichiarazione di cui all'articolo 5, comma 1:
a) esigenze lavorative;
b) assoluta urgenza;
c) esigenze di salute;
d) esigenze di studio;
e) rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;
f) ingresso nel territorio nazionale da parte di cittadini di Stati membri dell'Unione europea, di
Stati parte dell'accordo di Schengen, del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord, di Andorra,
del Principato di Monaco, della Repubblica di San Marino, dello Stato della Città del Vaticano;

 

Per scaricare il nuovo DPCM clicca qui 
 

Tag Cloud