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DPCM 3 novembre, la Prefettura risponde sualla criticit? degli spostamenti tra comuni

In riferimento alle problematiche  insorte per gli spostamenti tra comuni diversi interessante i clienti delle attività al allegato 23 e 24  del DPCM 3 novembre 2020 e alla definizione degli aiuti a fondo perduto non da destinare in base agli ATECO ma in base all' attività svolta, Confartigianato Biella aveva richiesto alla Prefettura di Biella dei chiarimenti.
In data odierna ci è pervenuta la loro risposta ufficiale (
Prefettura Biella – Area I – Prot. Uscita N.0030410 del 18/11/2020) di cui evidenziamo quanto segue :

Rif. Bonus ristori, ristori bis 
……..quanto prospettato anche con riferimento a quei mestieri artigiani non ammessi ai contributi previsti dai recenti interventi normativi –c.d. Ristoro 1 e bis- nonostante i notevoli e prolungati cali di fatturato. La logica, quale suggerita da codesta Associazione, sarebbe quella della filiera e non dei codici ATECO, perché venga fornito un aiuto concreto esclusivamente a quegli esercizi che dimostrino un calo di fatturato, di rilevante percentuale, a prescindere, quindi, dall’attività e dal servizio svolti.?

 

Rif. problematiche di spostamenti tra comuni 
………….. alla questione, pure evidenziata, degli spostamenti fra Comuni al fine di fruire dei servizi attivi, in particolare, di quelli alla persona, si fa presente che nell’attuale quadro normativo, quale emerge dalle previsioni di cui all’art. 3, comma 4, lett. a) del DPCM del 3 novembre scorso, alla luce anche degli indirizzi forniti dal Gabinetto del Ministro dell’Interno e dalle recenti FAQ della Presidenza del Consiglio, gli spostamenti all’interno del Comune o tra Comuni diversi sono consentiti esclusivamente per “comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute”.

Dovendo fornire un’interpretazione rispettosa del testo di legge e, al contempo, rispondente ai principi di logicità e ragionevolezza nell’applicazione della citata normativa alla concreta realtà, si ritiene che possano essere raggiunte, dalla clientela, le attività economiche del commercio al dettaglio di cui all’allegato n. 23 e i servizi alla persona di cui al successivo allegato n. 24 al citato DPCM, che si trovino lungo il percorso degli spostamenti consentiti, e anche in occasione degli stessi, in quanto quegli spostamenti siano originati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità o motivi di salute. In tali evenienze, difatti, esigenze di ragionevolezza impongono di considerare come legittimo e giustificato usufruire delle attività economiche e dei servizi che si trovano in prossimità del luogo già raggiunto per le consentite motivazioni fissate dal citato disposto normativo.

La Prefettura inoltre precisa  che
…… impone di limitare gli spostamenti allo stretto necessario. Infatti, anche ove fosse garantito il contingentamento degli ingressi, e dunque evitato il rischio di assembramento, consentire di raggiungere l’esercizio “fuori zona”, non solo incrementerebbe il flusso della circolazione, con conseguenti ripercussioni sui trasporti, ma potrebbe favorire, al contempo, la circolazione del virus.

Le difficoltà dell’attuale momento storico e la necessità di superare quanto prima l’emergenza epidemiologica, impongono uno sforzo congiunto di tutte le parti sociali attive sul territorio

 

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