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PIEMONTE ZONA ROSSA, ecco quali saranno le nuove regole da rispettare

ZONA ROSSA: ECCO LE NUOVE REGOLE IN VIGORE DA LUNEDI' 15 marzo 2021

Da lunedì 15 marzo a martedì 6 aprile il Piemonte è in zona rossa. Ecco le nuove regole da rispettare:

angryNon si può uscire di casa se non per motivi di lavoro, salute, necessità dalle 22 alle 5.

angry non è consentito recarsi presso le proprie abitazioni diverse da quella principale (c.d. seconde case) ubicate nel territorio della Regione Piemonte fatti salvi gli spostamenti motivati da comprovate e gravi situazioni di necessità;

angrynon è consentito a coloro che non risiedono nel territorio della Regione Piemonte recarsi presso le proprie abitazioni diverse da quella principale (c.d. seconde case) ubicate nel territorio della Regione fatti salvi gli spostamenti motivati da comprovate e gravi situazioni di necessità;

angry si raccomanda comunque fortemente di evitare gli spostamenti verso le abitazioni di privati, ubicate nel territorio della Regione Piemonte, fatti salvi gli spostamenti motivati da comprovate e gravi situazioni di necessità;

angrysi rammenta che il richiamato D.P.R.G. n. 32 dispone che l’accesso alle attività commerciali al dettaglio, al fine di limitare al massimo la concentrazione di persone, è consentito ad un solo componente per nucleo familiare, fatta eccezione per la necessità di recare con sé minori, disabili o anziani;

angrysono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici, come previsto all’articolo 45 del D.P.C.M. del 2 marzo 2021;

angrynelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all’interno dei mercati, dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali, altre strutture ad essi assimilabili, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, lavanderie e tintorie, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi, edicole e librerie, ai sensi dell’articolo 26, comma 2, del D.P.C.M. del 2 marzo 2021;

angryLe attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono sospese.  Resta consentita la sola ristorazione con consegna  a  domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia  per  l'attivita'  di confezionamento che di trasporto, nonche'  fino  alle  ore  22,00  la ristorazione con asporto, con divieto di  consumazione  sul  posto  o nelle  adiacenze.  Per  i  soggetti  che  svolgono   come   attivita’ prevalente una di quelle identificate dal codice ATECO 56.3 l’asporto e' consentito esclusivamente fino alle ore 18,00;

winkLavanderia e pulitura di articoli tessili e pellicci, lavanderie, tintorie, servizi di pompe funebri e attività connesse;

angrySospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 23;

winkAperti edicole, tabaccai, farmacie e parafarmacie, librerie;

angryChiusi acconciatori ed estetiste, restano sospese le attività dei centri benessere e dei centri termali;

angrySono sospesi le mostre e i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura, ad eccezione delle biblioteche dove i relativi servizi sono offerti su prenotazione e degli archivi, fermo restando il rispetto delle misure di contenimento dell'emergenza epidemica;

winkAttività manifatturiere aperte sempre nel rispetto dei protocolli di sicurezza;
 

winkl’attività motoria è consentita, esclusivamente all'aperto, solo in prossimità della propria abitazione, nel rispetto della distanza di almeno un metro da altre persone e con obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezioni individuali. 

angry è fatto divieto di accesso alle aree attrezzate per gioco e sport (a mero titolo esemplificativo, aree attrezzate con scivoli ed altalene, campi di basket, aree skate) in aree pubbliche e all’interno di parchi, ville e giardini pubblici, fatta salva la la facoltà dei Sindaci competenti di assumere differenti regolamentazioni nel rispetto delle misure di prevenzione;

angrySono sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori. Tutte le attività svolte nei centri sportivi anche all'aperto sono sospese. Sono altresì sospesi tutti gli eventi e le competizioni organizzati dagli enti di promozione sportiva;

winkSono consentiti soltanto gli eventi e le competizioni di livello agonistico e riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) o dal Comitato italiano paralimpico (CIP) riguardanti gli sport individuali e di squadra organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva ovvero da organismi sportivi internazionali, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico;

angryChiuse le scuole di ogni ordine e grado, si procede con la didattica a distanza;

winkL'accesso ai luoghi di culto avviene con misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro, le funzioni religiose con la partecipazione di persone si svolgono nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle rispettive confessioni;

winkle attività delle strutture ricettive sono esercitate nel rigoroso rispetto dell’articolo 27 del D.P.C.M. del 2 marzo 2021 e della scheda tecnica “Attività ricettive” contenuta nelle “Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative” allegate sub 1 al presente provvedimento; 

winkè consentito l’accesso ai locali di qualsiasi attività tuttora sospesa per lo svolgimento di lavori, di vigilanza, manutenzione, pulizia e sanificazione nonché per la ricezione in magazzino di beni e forniture, da svolgersi nel rigoroso rispetto delle misure di prevenzione previste dal D.P.C.M. del 2 marzo 2021; 

 winkl’accesso agli Uffici Giudiziari fino a cessazione dell’emergenza è consentito, previa rilevazione della temperatura corporea, con l’obbligo per chiunque di indossare protezioni delle vie respiratorie dal momento dell’ingresso e fino all’uscita e nel rigoroso rispetto delle misure di prevenzione previste dal D.P.C.M. del 2 marzo 2021;

angryl mancato rispetto delle misure previste dal presente Decreto, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 2 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, è sanzionato secondo quanto previsto dall’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con legge 22 maggio 2020, n. 35.

Per scaricare l'ordinanza n.37 della Regione Piemonte clicca qui 

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