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Decreto legge 41 – decreto Sostegni-, pubblicato il testo in Gazzetta Ufficiale

Oggetto: Decreto-legge 22 marzo 2021 n. 41 – decreto “Sostegni”.

Cari Associati,
sulla G.U. di ieri è stato pubblicato il D.L. n. 41 del 22 marzo 2021
(cosiddetto decreto “Sostegni”) in cui sono contenute una serie di
provvedimenti finalizzati, principalmente, a sostenere l’economia e le imprese
e in materia di lavoro.
Per quel che concerne, in particolare, l’ambito dei soggetti ammessi
al contributo a fondo perduto si evidenzia, come richiesto dalla
Confederazione, il superamento, per l’individuazione dei soggetti
meritevoli del contributo, dei codici ATECO
che ha penalizzato, nei
diversi decreti “Ristori”, tutte quelle attività che operano in filiera con soggetti
costretti a chiusure o a drastiche riduzioni a seguito delle misure emanate per
contenere la pandemia. Così pure si valuta positivamente la maggior
intensità di aiuto riconosciuta alle imprese di minori dimensioni
per le
quali, specie per quelle a base familiare, la contrazione dei fatturati determina
una immediata riduzione del reddito a disposizione della famiglia. Nel ritenere
positiva la metodologia seguita per l’intervento, si giudica, però,
assolutamente insufficiente lo stanziamento previsto per la misura
(circa 11 miliardi di euro) rispetto all’ingente e straordinaria perdita di
fatturato sofferta dalle imprese nel 2020 rispetto al 2019.

In materia di lavoro si evidenzia la proroga dell’assegno ordinario
(quindi dei trattamenti erogati da FSBA) e della cassa integrazione in deroga
per un periodo pari a 28 settimane, con la relativa assegnazione ai Fondi di
solidarietà bilaterale, tra cui il Fondo dell’artigianato (FSBA), di uno
stanziamento di 1.100 milioni di euro per l’anno 2021 per l’erogazione
dell’assegno ordinario. La misura recepisce le indicazioni della Confederazione
per rifinanziare il Fondo bilaterale dell’Artigianato: è ora fondamentale che il
trasferimento delle risorse avvenga celermente, in modo da consentire di
effettuare i pagamenti con la massima tempestività. I trattamenti di cassa
integrazione ordinaria con causale Covid-19 sono invece stati
prorogati per un periodo pari a 13 settimane. Si valuta positivamente
anche il nuovo regime di a-causalità per le proroghe e i rinnovi dei
contratti a termine, che amplia la precedente previsione contenuta nella
legge di bilancio 2021 e che costituisce un primo segnale per il superamento,
in più occasioni auspicato e richiesto dalla Confederazione, delle rigidità del
decreto Dignità.
Di seguito le misure di maggior interesse:
Articolo 1 – Contributo a fondo perduto in favore degli operatori
economici, dal 30 marzo è possibile inoltrare richiesta all'agenzia delle entrate

L’articolo 1 del decreto prevede uno stanziamento di 11,15 miliardi di euro
per il riconoscimento di un contributo a fondo perduto a favore di imprese
e lavoratori autonomi a condizione che l’ammontare medio mensile del
fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 sia inferiore almeno del 30 per
cento rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei
corrispettivi del 2019.
L’ammontare del contributo è determinato in misura pari all’importo ottenuto
applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare medio mensile del
fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 e l’ammontare medio mensile del
fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019.
La menzionata percentuale è fissata al:
• 60% per i soggetti con ricavi non superiori a 100.000 euro;
• 50% per i soggetti con ricavi tra 100.000 euro e fino a 400.000 euro;
• 40% per i soggetti con ricavi tra 400.000 euro e fino a un 1 mln di
euro;
• 30% per i soggetti con ricavi tra 1 e 5 mln di euro;
• 20% per i soggetti con ricavi tra 5 e 10 mln di euro
nel periodo d’imposta 2019 (secondo periodo antecedente a quello in corso
alla data di entrata in vigore del decreto-legge).
È, in ogni caso, garantito un contributo minimo pari a:
• 1.000 euro per le persone fisiche;
• 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.
È stabilito un limite massimo all’importo del contributo che è pari a
150.000 euro.
Articolo 2 – Misure di sostegno ai Comuni a vocazione montana
appartenenti a comprensori sciistici.

L’articolo 2 stanzia 700 milioni di euro per l’anno 2021 in uno specifico
Fondo presso il MEF destinato alle Regioni e alle Province autonome di
Trento e Bolzano per la concessione di contributi in favore dei soggetti
esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nei
Comuni a vocazione montana appartenenti a comprensori sciistici.

Articolo 3 – Fondo autonomi e professionisti.
Il Fondo per l’esonero dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori
autonomi e dai professionisti, istituito dall’ultima legge di bilancio 2021
nello stato di previsione del Ministero del Lavoro, viene incrementato di
1.500 milioni di euro, arrivando a una dotazione complessiva per il 2021 di
2.500 milioni di euro.
La platea dei beneficiari è costituita dai lavoratori autonomi iscritti alle
Gestioni previdenziali dell’Inps e dai professionisti iscritti agli enti gestori di
forme obbligatorie di previdenza ai sensi dei D.Lgs. n. 509/94 e n. 103/96.
I soggetti beneficiari devono aver percepito nel 2019 un reddito complessivo
non superiore a 50.000 euro e subito un calo del fatturato o dei corrispettivi
nel 2020 non inferiore al 33% rispetto a quelli del 2019.
Restano inalterati i criteri attuativi per la concessione dell’esonero parziale
mediante uno o più decreti del Ministero del Lavoro, nonché il ruolo di
monitoraggio della spesa da parte degli enti interessati che comunicano i
risultati al Ministero vigilante.
La norma subordina inoltre l’efficacia della disciplina, in quanto la stessa va
considerata aiuto di Stato, all’autorizzazione della Commissione europea.

Articolo 4 – Proroga del periodo di sospensione della riscossione.
Viene esteso al 30 aprile 2021 il periodo di sospensione del versamento
di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di
pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati
all’Agente della riscossione (termine prima fissato al 28 febbraio). Sono
considerati validi i versamenti connessi alla Rottamazione ter e “Saldo e
stralcio” se effettuati integralmente:
– entro il 31 luglio 2021, per quanto riguarda le rate in scadenza il 28
febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre
2020;
– entro il 30 novembre 2021, per quanto riguarda le rate in scadenza
il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021.
Sono automaticamente annullati i debiti di importo residuo fino a 5.000
euro risultanti da singoli carichi affidati agli agenti della riscossione
dal 2000 al 2010 (anche se ricompresi nelle varie forme di rottamazione)
delle persone fisiche che hanno conseguito, nel 2019, un reddito imponibile
fino a 30.000 euro.
La stessa misura è estesa anche ai soggetti diversi dalle persone fisiche
che hanno conseguito, nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019,
un reddito imponibile fino a 30.000 euro.

Articolo 5 – Ulteriori interventi fiscali di agevolazione e
razionalizzazione connessi all’emergenza Covid-19.

È prevista la possibilità di definire in via agevolata le somme dovute a
seguito del controllo automatizzato in relazione alle dichiarazioni
relative ai periodi di imposta 2017 e 2018.
In particolare, la misura interessa i soggetti con partita IVA attiva alla data di
entrata in vigore del presente decreto-legge che hanno subito una
riduzione maggiore del 30% del volume d’affari dell’anno 2020
rispetto al volume d’affari dell’anno precedente.

La definizione consiste nell’abbattimento delle sanzioni e delle somme
aggiuntive richieste con le comunicazioni di irregolarità, previste per
le dichiarazioni dei redditi dall’articolo 36-bis del D.P.R. n. 600/1973 e per le
dichiarazioni IVA dall’articolo 54-bis del D.P.R. n. 633/1972.
Il comma 14, del medesimo articolo 5, stante la perdurante situazione
emergenziale, al fine di evitare un numero eccessivo di segnalazioni
anche nei confronti di soggetti potenzialmente beneficiari di interventi di
sostegno, differisce di un anno la decorrenza dell’obbligo di
segnalazione previsto a carico dell’Agenzia delle entrate dall’articolo 15,
comma 7, del decreto legislativo n. 14 del 2019 (Codice della crisi
d’impresa), la cui decorrenza è fissata, a norma del medesimo comma 7,
con riferimento alle comunicazioni della liquidazione periodica IVA relative al
primo trimestre dell’anno d’imposta successivo all’entrata in vigore del codice
della crisi d’impresa, differita al 1° settembre 2021 dall’articolo 5 del decreto-
legge n. 23 del 2020.

Articolo 6 – Taglio oneri in bolletta elettrica per le BT altri usi e Canone
Speciale RAI.

L’articolo 6 del DL Sostegni destina 600 milioni di euro per la riduzione della
spesa sostenuta dalle utenze elettriche connesse in bassa tensione diverse
dagli usi domestici, attraverso i provvedimenti che ARERA dovrà adottare per
intervenire sulle voci della bolletta identificate come "trasporto e gestione del
contatore e oneri generali di sistema" per il periodo decorrente dal 1° aprile
al 30 giugno 2021.
A differenza di quanto previsto a fine 2020 con la norma del DL Ristori, che
valeva 180 milioni di euro per il 2021, per le imprese a cui è destinata la
misura del DL Sostegni non c’è alcun riferimento a codici ATECO.
Il taglio-oneri imprese da 600 milioni di euro è coperto per 180 milioni di euro
mediante l’utilizzo delle risorse derivanti dalla soppressione dell’intervento del
DL Ristori, qui rivisto, e per i rimanenti 420 milioni dalle risorse impegnate
con il DL Sostegni. Conseguentemente, tale intervento e in linea con quanto
richiesto da Confartigianato, utilizza risorse derivanti dalla fiscalità generale,
sollevando le PMI beneficiarie da interventi di socializzazione del relativo
impatto.
Sempre a seguito delle specifiche sollecitazioni di Confartigianato, il
medesimo articolo 6 riduce il Canone Speciale RAI per le strutture ricettive
nonché di somministrazione e consumo di bevande in locali pubblici o aperti
al pubblico del 30 per cento e riconosce, altresì, un credito di imposta pari al
30 per cento dell’avvenuto versamento prima dell’entrata in vigore del
provvedimento in discorso.
Articolo 7 – Disposizioni finanziarie relative a misure di integrazione
salariale.

La norma in esame ridetermina i limiti della spesa destinata al finanziamento
delle misure di integrazione salariale per l’anno 2021, rendendo disponibili
risorse già stanziate a legislazione vigente (art. 12, D.L. n. 137/2020, e art.
1, comma 312, della legge n. 178/2020) ma non finalizzate.
A seguito della rideterminazione viene, quindi, incrementata l’autorizzazione
di spesa di cui alla legge di bilancio 2021 (art. 1, comma 299, legge n.
178/2020) al fine di concorrere alla copertura delle nuove misure di
integrazione salariale previste dal decreto.

Articolo 8 – Nuove disposizioni in materia di trattamenti di
integrazione salariale.

È previsto un ulteriore trattamento di cassa integrazione ordinaria con
causale Covid-19, per un periodo pari a 13 settimane, e di assegno
ordinario (cioè la prestazione erogata da FSBA) e di cassa integrazione in
deroga per un periodo pari a 28 settimane, con una dotazione per l’anno
2021 di 2.901 milioni per i trattamenti di cassa integrazione ordinaria e
assegno ordinario e di 1.603 milioni per i trattamenti di cassa in deroga.
Le 13 settimane di trattamento ordinario di integrazione salariale devono
essere collocate tra il 1° aprile e il 30 giugno 2021, mentre per i trattamenti
di integrazione salariale in deroga e di assegno ordinario le 28 settimane
devono essere collocate tra il 1° aprile e il 31 dicembre 2021. I
trattamenti in esame non sono soggetti ad alcun contributo addizionale.
Viene confermato il termine di presentazione delle domande e di invio dei dati
necessari all’Inps in caso di pagamento diretto da parte dell’Istituto, entro la
fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di
sospensione o riduzione dell’attività lavorativa. In sede di prima applicazione
i termini di cui sopra sono prorogati al mese successivo alla data di entrata
in vigore del decreto in esame.
Per la trasmissione dei dati all’Inps viene introdotta una procedura ad hoc con
il flusso telematico “Uniemens-Cig” di nuova istituzione.
Ai Fondi di solidarietà bilaterale ex art. 27, D.Lgs. n. 148/2015, tra cui il
Fondo dell’artigianato (FSBA), che garantiscono l’erogazione dell’assegno
ordinario con causale Covid-19, per la medesima durata massima di 28
settimane collocate tra il 1° aprile e il 31 dicembre 2021, è assegnato tramite
decreto del Ministero del Lavoro di concerto con il Ministero dell’Economia,
uno stanziamento pari a 1.100 milioni di euro per l’anno 2021.

Articolo 8, commi 9-11 – Disposizioni in materia di licenziamento.
La disposizione interviene sulla proroga del divieto di licenziamento
individuando due diversi termini per la cessazione del blocco e legati alla
fruizione dei nuovi periodi di integrazione salariale introdotti dal decreto.
In primo luogo, viene prorogato per tutti i datori di lavoro il blocco dei
licenziamenti per motivo economico fino al 30 giugno 2021. In
particolare, fino a tale data:
• è precluso l’avvio delle procedure relative ai licenziamenti collettivi e sono
sospese le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23
febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal
recesso, già impiegato nell’appalto, sia riassunto a seguito di subentro di
nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di
lavoro o di clausola di contratto di appalto;
• in merito ai licenziamenti individuali, il datore di lavoro,
indipendentemente dal numero dei dipendenti, non può recedere dal
contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell’articolo 3, della
legge n. 604/1966 e sono sospese le procedure in corso di cui all’articolo
7 della medesima legge.
Dal 1° luglio al 31 ottobre 2021 il blocco permane solo per i datori di
lavoro che fruiscono dell’assegno ordinario o della cassa integrazione
in deroga con causale “Covid-19” (e, quindi, riguarda le imprese
artigiane aventi diritto alla prestazione FSBA), secondo le durate
previste dal comma 2 dell’articolo 8 (28 settimane nel periodo tra il 1° aprile
e il 31 dicembre 2021).

Il blocco dei licenziamenti, sia collettivi sia individuali, non si applica alle
seguenti ipotesi:
• cessazione definitiva dell’attività di impresa;
• accordo collettivo aziendale volto a incentivare la risoluzione del
rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono
all’accordo stesso. In tal caso ai lavoratori sarà riconosciuta la NASpI;
• fallimento, quando non sia previsto l’esercizio provvisorio dell’impresa,
ovvero ne sia disposta la cessazione.
Articolo 9, comma 1 – Rifinanziamento del Fondo sociale per
occupazione e formazione.

La disposizione prevede un rifinanziamento del Fondo sociale per occupazione
e formazione, istituito presso il Ministero del Lavoro, pari a 400 milioni di euro
per il 2021 e a 80 milioni di euro per il 2022.

Articolo 10 – Indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli
stabilimenti termali, dello spettacolo e dello sport.

L’articolo oltre ad assicurare un’ulteriore indennità onnicomprensiva di
2.400 euro alle stesse categorie di cui agli artt. 15 e 15-bis del decreto-
legge n. 137/2020, prevede, ai commi 2, 3, 4, 5 e 6 un’indennità pari a 2.400
euro a favore delle stesse categorie di lavoratori, che presentano determinati
requisiti, da erogarsi previa nuova domanda da presentare entro il 30 aprile
2021.
Si tratta, in particolare, di:
• lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli
stabilimenti termali, anche in somministrazione, che hanno
cessato involontariamente il rapporto di lavoro tra il 1° gennaio 2019 e
la data di entrata in vigore del decreto, che abbiano svolto la prestazione
lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo, non titolari
di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASpI;
• lavoratori dipendenti stagionali e in somministrazione
appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli
stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto
di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata
in vigore del decreto e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per
almeno trenta giornate nel medesimo periodo;
• lavoratori intermittenti, che abbiano svolto la prestazione lavorativa
per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019
e la data di entrata in vigore del decreto;
• lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme
previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio
2019 e la data di entrata in vigore del decreto siano stati titolari di
contratti autonomi occasionali e che non abbiano un contratto in essere
il giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto, a patto che
siano già iscritti, alla data di entrata in vigore del decreto, alla Gestione
separata con accredito nello stesso arco temporale di almeno un
contributo mensile;
• incaricati alle vendite a domicilio con reddito annuo 2019 superiore
a euro 5.000 e titolari di partita IVA attiva e iscritti alla Gestione
separata alla data di entrata in vigore del decreto e non iscritti ad altre
forme previdenziali obbligatorie.

La medesima indennità è riconosciuta ai lavoratori dipendenti a tempo
determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali in
possesso cumulativamente dei seguenti requisiti:
a) titolarità nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata
in vigore del decreto di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato
nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, di durata complessiva
pari ad almeno trenta giornate;
b) titolarità nell’anno 2018 di uno o più contratti di lavoro a tempo
determinato o stagionale nel medesimo settore di cui alla lettera a), di
durata complessiva pari ad almeno trenta giornate;
c) assenza di titolarità, al momento dell’entrata in vigore del presente
decreto, di pensione e di rapporto di lavoro dipendente.
Articolo 11 – Disposizioni in materia di reddito di cittadinanza.
La disposizione, al comma 1, incrementa di 1 miliardo per il 2021 il Fondo
per il reddito di cittadinanza. Il comma 2 prevede per il 2021 la sospensione
dell’erogazione del reddito di cittadinanza, in luogo della decadenza, nel caso
in cui i componenti del nucleo beneficiario stipulino uno o più contratti a
termine e a condizione che il valore del reddito familiare non sia superiore a
10.000 euro annui. In tali ipotesi il beneficio economico resta sospeso per
una durata corrispondente a quella dei contratti stipulati dal percettore, e
comunque non oltre i sei mesi, riprendendo a decorrere al termine di ciascun
contratto.
Articolo 12 – Ulteriori disposizioni in materia di reddito di emergenza.
L’articolo in esame riconosce l’erogazione di tre mensilità del reddito di
emergenza, da marzo a maggio 2021, ai nuclei familiari in condizioni di
necessità economica in conseguenza dell’emergenza Covid-19, secondo i
requisiti individuati dallo stesso articolo 82.
Viene, inoltre, ampliata la platea dei beneficiari prevedendo che le tre
mensilità di Rem siano riconosciute, indipendentemente dal possesso dei
requisiti, ai soggetti che hanno terminato tra il 1° luglio 2020 e il 28 febbraio
2021 le prestazioni di NASpI e DIS-COLL e che non siano titolari di contratto
di lavoro subordinato, né di rapporto di collaborazione coordinata e
continuativa, né di pensione sia diretta che indiretta.
La domanda per le quote di Rem è presentata all’INPS entro il 30 aprile
2021.
Articolo 15 – Misure a sostegno dei lavoratori in condizioni di fragilità.
Sono estese sino al 30 giugno 2021 le misure a tutela dei lavoratori fragili
e dei lavoratori con disabilità grave (di cui all’art. 26, commi 2 e 2-bis, del
D.L. n. 18/2020) con equiparazione del periodo di assenza dal servizio
al ricovero ospedaliero e previsione dell’esercizio dell’attività lavorativa in
smart working anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa
nella medesima categoria o area di inquadramento o lo svolgimento di
specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.
La norma specifica, inoltre, che i periodi di assenza equiparati a ricovero
ospedaliero non sono computabili ai fini del periodo di comporto.
Infine, il comma 3, tenuto conto del fatto che la legge di bilancio 2021 aveva
esteso le tutele per i lavoratori fragili fino al 28 febbraio 2021, e al fine di
evitare un vuoto normativo, prevede l’applicabilità delle misure sopra
descritte anche per il periodo intercorrente tra il 1° marzo e la data di entrata
in vigore del decreto.

Articolo 16 – Disposizioni in materia di NASpI.
L’articolo prevede che a decorrere dall’entrata in vigore del decreto e fino al
31 dicembre 2021 l’indennità potrà essere concessa a prescindere dalla
sussistenza, in capo al lavoratore, del requisito dei 30 giorni di effettivo
impiego nei 12 mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione.

Articolo 17 – Disposizioni in materia di proroga o rinnovi di contratti
a termine.

La norma modifica nuovamente l’art. 93 del D.L. n. 34/2020 prevedendo la
possibilità fino al 31 dicembre 2021 di prorogare o rinnovare i contratti
a termine, senza indicazione della causale, per un periodo massimo di 12
mesi e per una sola volta, ferma restando la durata massima di 24 mesi.
Il comma 2 specifica che la deroga trova applicazione a partire dall’entrata in
vigore del decreto e che, ai fini della sua applicazione, non si tiene conto
dei rinnovi e delle proroghe già intervenuti.
Alla luce di tale precisazione, e tenuto conto del fatto che la disposizione in
esame è sostitutiva della disciplina previgente, sembrerebbe quindi possibile
adottare il nuovo regime a-casuale anche qualora il rapporto di lavoro sia
stato già prorogato o rinnovato in applicazione del previgente art. 93 del D.L.
n. 34/2020 (modificato, da ultimo, anche dalla legge di bilancio 2021 che ha
previsto la possibilità di adottare il regime agevolato, sempre per una sola
volta, fino al 31 marzo 2021).

Articolo 26 – Fondo per il sostegno delle attività economiche
particolarmente colpite dall’emergenza epidemiologica.

Istituito, per l'anno 2021, presso il MEF, un Fondo di 200 milioni di euro da
ripartire tra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano da
destinare al sostegno delle categorie economiche particolarmente colpite
dall'emergenza da Covid-19, ivi incluse le imprese esercenti attività
commerciale o di ristorazione operanti nei centri storici e le imprese
operanti nel settore dei matrimoni e degli eventi privati.
Articolo 28 – Adeguamento alle modifiche apportate al Temporary
Framework.

L’articolo 28 adegua le prescrizioni di cui al D.L. 34/2020 (decreto Rilancio)
alle ultime modifiche approvate dalla Commissione europea al quadro
temporaneo per le misure di aiuto di Stato (cd. Temporary Framework),
estendendone l’operatività fino al 31 dicembre 2021 e aumentando l’intensità
degli aiuti elevando i massimali stabiliti.
Articolo 30 – Ulteriori disposizioni di proroga.
Il comma 1, lett. a) dell’articolo 30 proroga dal 31 marzo al 30 giugno 2021
l’esenzione dal versamento del canone unico di cui ai commi 816 e
seguenti della legge n. 160 del 2019. Il beneficio fiscale riguarda le
occupazioni effettuate dalle imprese di pubblico esercizio di cui all'articolo 5
della legge 25 agosto 1991, n. 287 (ad esempio: occupazioni con tavolini
effettuate da esercenti l’attività di ristorazione) e le occupazioni temporanee
che vengono realizzate per l’esercizio dell’attività mercatale. Il comma 1,
lettera b) in considerazione dell’emergenza sanitaria da Covid-19, proroga
ulteriormente dal 31 marzo 2021 al 31 dicembre 2021 le modalità
semplificate di presentazione di domande di concessioni per l’occupazione di
suolo pubblico e di misure di distanziamento di pose in opera temporanea di
strutture amovibili.

Articolo 38 – Misure di sostegno al sistema delle fiere.
Viene previsto un incremento di 150 milioni di euro della dotazione del
Fondo destinato alla concessione, agli enti fieristici italiani, di
contributi a fondo perduto commisurati ai costi fissi sostenuti e non coperti
da utili, ovvero misure di sostegno erogate da pubbliche amministrazioni o
da altre fonti di ricavo. Viene altresì istituito un fondo di 100 milioni di euro
per l’anno 2021 destinato al ristoro delle perdite derivanti
dall'annullamento, dal rinvio o dal ridimensionamento, in seguito
all'emergenza epidemiologica da Covid-19, di fiere e congressi. Per la
ripartizione degli importi e la concreta attuazione delle misure di ristoro si
rinvia a un decreto del Ministro del turismo.

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