Contributi per wedding, intrattenimento, cerimonie e HoReCa
Contributi a sostegno dei settori del “wedding”, dell’intrattenimento e dell’organizzazione di cerimonie e dell’HORECA
Cos’è
La misura è volta a mitigare gli effetti della crisi economica derivante dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, che ha duramente colpito le imprese operanti nei settori del wedding, dell'intrattenimento, dell'organizzazione di feste e cerimonie e del settore dell'Hotellerie-Restaurant-Catering (HO.RE.CA), attraverso l’erogazione di un contributo a fondo perduto.
I criteri e le modalità per l’erogazione dei contributi alle imprese, in attuazione dell’articolo 1-ter del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 (c.d. decreto Sostegni Bis), sono stati definiti con decreto interministeriale 30 dicembre 2021.
Le risorse finanziarie disponibili sono pari a euro 60.000.000,00 per l’anno 2021, di cui:
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una quota pari a euro 40.000.000 è destinata al settore del “wedding”
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una quota pari a euro 10.000.000,00 è destinata al settore, diverso dal “wedding”, dell'intrattenimento e dell'organizzazione di feste e cerimonie
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una quota pari a euro 10.000.000,00 è destinata alle imprese operanti nel settore dell'HO.RE.CA.
A chi si rivolge
Le agevolazioni sono concesse alle imprese operanti nei settori del “wedding”, dell'intrattenimento, dell'organizzazione di feste e cerimonie e del settore dell'HO.RE.CA., che si trovino in entrambe le seguenti condizioni:
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nell’anno 2020 hanno subito una riduzione del fatturato non inferiore al 30% rispetto al fatturato del 2019. Ai fini della quantificazione del fatturato, rilevano i ricavi di cui all’articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del TUIR, relativi ai periodi d’imposta 2019 e 2020. Per le imprese costituite nel corso dell’anno 2019, la riduzione del fatturato, nella medesima misura del 30%, è rapportata al periodo di attività del 2019 decorrente dalla data di costituzione e iscrizione nel registro delle imprese, prendendo in considerazione il fatturato registrato nel predetto periodo e il fatturato registrato nel corrispondente periodo del 2020, secondo quanto specificato con il provvedimento di cui all’articolo 6, comma 3
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hanno registrato, nel periodo d’imposta 2020, un peggioramento del risultato economico d’esercizio in misura pari o superiore al 30%.
Le agevolazioni sono concesse alle suddette imprese che alla data di presentazione della domanda devono:
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risultare regolarmente costituite, iscritte e “attive” nel registro delle imprese
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operare nei già citati settori svolgendo, quale attività prevalente, una delle attività individuate nell’Allegato 1 al decreto interministeriale 30 dicembre 2021 , secondo quanto specificato nel medesimo decreto
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avere sede legale o operativa ubicata sul territorio nazionale
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non essere in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatorie
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non essere già in difficoltà al 31 dicembre 2019, fatte salve le deroghe previste per le micro e piccole imprese dalla disciplina in materia di aiuti di riferimento
Sono in ogni caso escluse dalle agevolazioni le imprese destinatarie di sanzioni interdittive e/o che si trovino in altre condizioni previste dalla legge come causa di incapacità a beneficiare di agevolazioni finanziarie pubbliche o comunque a ciò ostative.
Le agevolazioni
Le agevolazioni sono concesse nella forma del contributo a fondo perduto, ai sensi e nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Sezione 3.1 del Quadro Temporaneo degli aiuti COVID-19 ovvero, successivamente al periodo di vigenza dello stesso, ai sensi e nel rispetto del regolamento de minimis.
Scaduto il termine per la presentazione delle istanze di accesso al contributo le risorse sono ripartite tra le imprese in possesso dei requisiti, secondo le seguenti modalità:
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il 70% di ciascuna assegnazione è ugualmente ripartito tra tutte le imprese istanti ammissibili
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il 20% per cento di ciascuna assegnazione è ripartito, in via aggiuntiva rispetto all’assegnazione di cui alla lettera a), tra tutte le imprese istanti ammissibili che presentano un ammontare dei ricavi superiore a euro 100.000,00
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il restante 10% di ciascuna assegnazione è ripartito, in via aggiuntiva rispetto alle assegnazioni di cui alle lettere a) e b), tra tutte le imprese istanti ammissibili che presentano un ammontare dei ricavi superiore a euro 300.000,00.
Termini e modalità di presentazione delle istanze
Le istanze di accesso al contributo devono essere presentate esclusivamente per via telematica all’Agenzia delle entrate competente per l’erogazione del beneficio che viene corrisposto mediante accreditamento diretto sul conto corrente bancario o postale indicato dal richiedente nell'istanza.
I termini e le modalità di presentazione della domanda sono individuati con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 8 giugno 2022, che ha definito anche la relativa modulistica.
La trasmissione dell’istanza può essere effettuata a partire dal giorno 9 giugno 2022 e non oltre il giorno 23 giugno 2022.
Ogni impresa interessata può presentare una sola istanza di accesso al contributo.
Normativa
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Provvedimento 8 giugno 2022 dell’Agenzia delle entrate (agenziaentrate.gov.it)
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Articolo 1-ter del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (normattiva.it)