Modifica al D. M. 37/08 in attuazione del Codice delle Comunicazioni Elettroniche
Vi informiamo che nella Gazzetta Ufficiale di ieri, 13 dicembre, è stato pubblicato il decreto
29 settembre 2022 numero 192 “Regolamento concernente l’attuazione dell’articolo 11-
quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante
riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all’interno
degli edifici.” che entrerà in vigore il prossimo 28 dicembre 2022.
Come noto, con l’aggiornamento del Codice delle Comunicazioni Elettroniche (rif. co. 2,
articolo 4 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207) è stata prevista una modifica al
D. M. 37/08 per adeguare la disciplina agli obblighi di infrastrutturazione digitale all’interno
degli edifici, con gli impianti di comunicazione ad alta velocità in fibra ottica a banda ultra
larga di cui all’articolo 135-bis del Testo Unico dell’Edilizia (D.P.R. n. 380/2001).
Si ricorda che tale adempimento, previsto per tutti gli edifici di nuova costruzione e in caso
di opere che richiedano il rilascio di un permesso di costruire, è attestato dall’etichetta di
“edificio predisposto alla banda ultra larga”, rilasciata da un impiantista abilitato con la
lettera b), su istanza del soggetto che ha richiesto il rilascio del permesso di costruire o di
altro soggetto interessato e che tale attestazione è necessaria ai fini della segnalazione
certificata di agibilità e che verrà successivamente (entro 90 giorni) comunicata dal Comune
al SINFI (Sistema informativo nazionale federato delle infrastrutture).
Il decreto, composto da un solo articolo prevede le seguenti modifiche e integrazioni al
decreto del Ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37:
– Modifica all’art. 1 (Ambito di applicazione) che specifica l’ambito di applicazione
della lettera b) la cui declaratoria diviene:
«b) impianti radiotelevisivi, le antenne, gli impianti elettronici deputati alla gestione
e distribuzione deisegnali tv, telefono e dati, anche relativi agli impianti di sicurezza
compresi gli impianti in fibra ottica, nonché’ le infrastrutture necessarie ad ospitare
tali impianti;»;
– Modifica all’art. 2 (Definizioni relative agli impianti) che al comma 1, lettera a),
definisce il punto di consegna inserendo la frase «ovvero il punto terminale di rete
come definito dall’articolo 2, comma 1, lettera oo), del decreto legislativo 8
novembre 2021, n.207»;
Qui si segnala un refuso poiché il riferimento corretto sarebbe dovuto essere al
decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 come modificato dal D. Lgs. 207/2021
dove è rubricata la lettera oo) punto terminale di rete: il punto fisico a partire dal quale l’utente finale ha accesso a una rete pubblica di comunicazione elettronica e che, in caso di reti in
cui abbiano luogo la commutazione o l’instradamento, e’ definito mediante un
indirizzo di rete specifico correlabile a un numero di utente finale o a un nome di
utente finale; per il servizio di comunicazioni mobili e personali il punto terminale
di rete e’ costituito dall’antenna fissa cui possono collegarsi via radio le
apparecchiature terminali utilizzate dagli utenti del servizio;
– modifica all’art. 2 (Definizioni relative agli impianti), con la sostituzione della lettera
f con “f) impianti radiotelevisivi ed elettronici: le componenti impiantistiche
necessarie alla trasmissione ed alla ricezione dei segnali tv, telefono e dati, anche
relativi agli impianti di sicurezza, ad installazione fissa, comprese le infrastrutture
destinate ad ospitare tali impianti;” inserendo l’infrastruttura fisica tra gli elementi
di impianto, storica battaglia di Confartigianato Antennisti Elettronici;
– inserimento di un articolo 5 bis) (Adempimenti del tecnico abilitato) che prevede:
1. Il responsabile tecnico dell’impresa, abilitato per gli impianti è responsabile
dell’inserimento nel progetto edilizio dell’edificio di tutte le parti di infrastruttura
fisica multiservizio passiva e degli accessi che richiedono di essere realizzati per
gli interventi previsti ai sensi dall’articolo 135-bis del decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
2. Al termine dei lavori, su istanza del soggetto che ha richiesto il rilascio del
permesso di costruire o di altro soggetto interessato, il responsabile tecnico
dell’impresa di cui al comma 1 rilascia una dichiarazione di conformità
dell’impianto ai sensi di quanto previsto dalle Guide CEI 306-2, CEI 306-22 e 64-
100/1, 2 e 3, corredata degli allegati ove sono descritte le caratteristiche degli
accessi e della infrastruttura fisica multiservizi passiva.
3. Tale dichiarazione è necessaria ai fini della presentazione allo sportello unico
dell’edilizia della segnalazione certificata di cui all’articolo 24 del decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
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