AMBIENTE D. LGS. 116_2020 GESTIONE DEI RIFIUTI COSA CAMBIA DAL 26 SETTEMBRE 2020?
Il 26 settembre 2020 è entrato in vigore il Decreto Legislativo n. 116/2020 che, nel recepire le
Direttive Europee sui rifiuti e sugli imballaggi, MODIFICA in modo sostanziale la parte IV del Testo
Unico Ambientale e di conseguenza GLI OBBLIGHI E GLI ADEMPIMENTI DELLE IMPRESE CHE
PRODUCONO E GESTISCONO I RIFIUTI.
Di seguito una sintesi delle principali novità.
REGISTRI CARICO E SCARICO RIFIUTI
Dal 26/09/2020 sono esonerati dall’obbligo di tenuta del registro di carico e scarico le imprese che
raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi (cat. 2bis dell’Albo Gestori Ambientali)
nonché PER I SOLI RIFIUTI NON PERICOLOSI le imprese e gli enti produttori iniziali che non hanno
più di 10 dipendenti; a tal proposito si specifica che è stata avanzata una richiesta di chiarimenti per
la definizione di “dipendenti”.
A tal proposito si rammenta che NULLA è variato rispetto all’obbligo TEMPORALE di smaltimento
dei rifiuti che non superando i 30 m3 (rifiuti non pericolosi) resta ANNUALE: si consiglia pertanto
all’azienda non più obbligata ad effettuare le annotazioni di prevedere una traccia delle produzioni
per rispettare i termini di smaltimento.
Si segnala inoltre che le aziende la cui produzione annua non eccede le 20 tonnellate di rifiuti non
pericolosi e le 4 tonnellate di rifiuti pericolosi possono avvalersi per la tenuta dei registri di carico
e scarico dei rifiuti del servizio della nostra Organizzazione che può provvedere all’annotazione con
cadenza mensile.
Gli altri soggetti obbligati alla tenuta delle scritture ambientali sono rimasti invariati ma sono state
chiarite le tempistiche per le annotazioni di carico e scarico:
a) per i produttori iniziali almeno entro 10 giorni lavorativi dalla produzione del rifiuto e dallo
scarico dello stesso;
b) per i soggetti che effettuano la raccolta e il trasporto, almento entro 10 giorni lavorativi
dalla data di consegna dei rifiuti all’impianto di destino;
c) per i commercianti e gli intermediari di rifiuti almeno entro 10 giorni lavorativi dalla data
di consegna dei rifiuti all’impianto di destino;
d) per i soggetti che effettuano le operazioni di recupero e di smaltimento entro due giorni
lavorativi dalla presa in carico dei rifiuti.
I soggetti esercenti attività ricadenti nell’ambito dei codici ATECO 96.02.01 (Parrucchieri), 96.02.02
(Estetiste), 96.02.03 (Servizi di manicure e pedicure) e 96.09.02 (Attività di tatuaggio e piercing) che
producono rifiuti pericolosi ed i produttori di rifiuti pericolosi non rientranti in organizzazione di
ente o impresa possono adempiere all’obbligo con una delle seguenti modalità:
a) Con la conservazione progressiva per tre anni del formulario di identificazione relativo al
trasporto dei rifiuti
b) Con la conservazione per tre anni del documento di conferimento rilasciato dal soggetto che
provvede alla raccolta di detti rifiuti nell’ambito del circuito organizzato di raccolta.
I tempi di conservazione del registro di carico e scarico scendono a tre anni dalla data dell’ultima
registrazione effettuata.
FORMULARIO DI IDENTIFICAZIONE DEI RIFIUTI
Si conferma che la IV copia del formulario può essere trasmessa al produttore a mezzo pec, purché
il trasportatore assicuri la conservazione del documento originale ovvero provveda successivamente
all’invio dello stesso al produttore.
Le copie dei formulari di identificazione dei rifiuti dovranno essere conservate per tre anni.
In tema di trasporto rifiuti sono previste delle novità sia in tema di vidimazione che per quanto
riguarda i rifiuti derivanti da attività di manutenzione, piccoli interventi edili, attività di pulizia,
disinfestazione, derattizzazione e sanificazione ma anche su questo sono state presentate delle
richieste di chiarimenti per permettere alle aziende associate di poter applicare le nuove disposizioni
senza incorrere nel rischio di sanzioni.
RESPONSABILITÀ DEL PRODUTTORE
Operativamente torna la necessità di dimostrare l’effettivo smaltimento dei rifiuti; nello specifico
il Decreto stabilisce che “nel caso di conferimento di rifiuti a soggetti autorizzati alle operazioni di
raggruppamento, ricondizionamento e deposito preliminare di cui ai punti D13, D14, D15, la
responsabilità dei produttori dei rifiuti per il corretto smaltimento è esclusa a condizione che
questi ultimi, oltre al formulario di identificazione abbiano ricevuto un’attestazione di avvenuto
smaltimento, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
sottoscritta dal titolare dell’impianto da cui risultino: i dati dell’impianto e del titolare, le quantità
dei rifiuti trattate, la tipologia di operazione di smaltimento effettuata.”
SISTEMA DI TRACCIABILITÀ DEI RIFIUTI – REGISTRO ELETTRONICO NAZIONALE (R.E.N.)
Il decreto disciplina il nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti che si compone delle procedure e
degli strumenti di tracciabilità integrati nel “Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei
rifiuti”, istituito ai sensi dell’art. 6 del D.L. 135/18.
Le modalità di organizzazione, di funzionamento, di iscrizione da parte dei soggetti obbligati o di
coloro che vi aderiranno in forma volontaria, la compilazione, la vidimazione e la tenuta in formato
digitale dei registri di carico e scarico rifiuti e dei formulari di identificazione dei rifiuti sono
demandati a successivi decreti ministeriali.
Fino all’entrata in vigore del nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti, per i soggetti obbligati le
modalità di compilazione, vidimazione, tenuta dei registri di carico e scarico e dei formulari di
identificazione dei rifiuti sono quelle attualmente in vigore.
M.U.D. – MODELLO UNICO DI DICHIARAZIONE AMBIENTALE
Restano invariati i soggetti obbligati alla presentazione del M.U.D.
ALTRE NOVITÀ
Sono state riformulate le sanzioni sugli obblighi di comunicazione, tenuta dei registri di carico e
scarico, formulari di identificazione dei rifiuti, obbligo di iscrizione al nuovo registro elettronico
nazionale, etc.
Sono state modificate alcune definizioni in particolare sulla nuova definizione di rifiuti urbani, che
prevede che moltissimi rifiuti da speciali diventeranno urbani per legge.
Si precisa tuttavia che la definizione di rifiuti urbani rileva ai fini degli obiettivi di preparazione per il
riutilizzo e il riciclaggio nonché delle relative norme di calcolo e non pregiudica la ripartizione delle
responsabilità in materia di gestione dei rifiuti tra gli attori pubblici e privati.
Inoltre, l’art. 198 sancisce che le utenze non domestiche possano conferire al di fuori del servizio
pubblico i propri rifiuti urbani previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante
attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l’attività di recupero dei rifiuti stessi. Tali rifiuti sono
computati ai fini del raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio dei rifiuti urbani.
Si precisa che tali disposizioni entreranno in vigore dal 1 gennaio 2021.
Si segnala infine che “gli sfalci e le potature derivanti dalla manutenzione del verde pubblico dei
Comuni” non rientrano più tra le esclusioni previste dall’articolo 185 del Testo unico Ambientale e
pertanto dal 26 settembre 2020 dovranno essere gestiti come rifiuti.
Le novità sopraelencate sono tra le più salienti ma altre sono state inserite e sono in corso di
approfondimento.
Si invitano le aziende associate a mettersi in contatto con il nostro Ufficio Ambiente e Sicurezza per
avere chiarimenti in merito e verificare la propria posizione aziendale.