La legge 124/2017 prevede che entro il 30 giugno di ogni anno i soggetti profit e no-profit pubblichino gli estremi degli aiuti e contributi pubblici percepiti nel corso dell'anno precedente, se l’ammontare complessivo supera i 10.000 euro (criterio di cassa).
In particolare, “i soggetti che redigono il bilancio ai sensi dell’articolo 2435-bis del codice civile e quelli comunque non tenuti alla redazione della nota integrativa assolvono all’obbligo […] mediante pubblicazione delle medesime informazioni e importi, entro il 30 giugno di ogni anno, su propri siti internet, secondo modalità liberamente accessibili al pubblico o, in mancanza di questi ultimi, sui portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza.”
La legge di conversione del Dl Riaperture, pubblicata il 21 giugno 2021, ha spostato per il 2021 al 31 dicembre il termine consueto per la pubblicazione, per i contributi ricevuti nell'anno 2021 la pubblicazione deve avvenire entro il 30 giugno 2022.
Con circolare del 25 giugno 2021, il Ministero del Lavoro ha precisato che sono esclusi dagli obblighi di pubblicità i contributi pubblici di carattere generale, anche se erogati a categorie di soggetti che soddisfano condizioni determinate. In virtù del chiarimento, l’adempimento non riguarda i contributi 5 per mille e tantomeno i contributi e sussidi ricevuti per emergenza COVID.
Per i soggetti che non dispongono di un sito internet, Confartigianato Biella mette a disposizione un apposito spazio in questa pagina.
CHI E' TENUTO ALL'ADEMPIMENTO
a)soggetti profit
Società di capitali (spa, srl, sapa) non tenute alla presentazione di nota integrativa del bilancio
società di persone (snc, sas)
ditte individuali esercenti attività di impresa
b)soggetti no profit
associazioni e fondazioni, nonché tutti i soggetti che hanno assunto la qualifica di ONLUS
Non sono tenuti all'adempimento i liberi professionisti.
QUALI CONTRIBUTI DEVONO ESSERE PUBBLICATI
Sono soggetti a pubblicazione:
sovvenzioni
sussidi
contributi
vantaggi
effettivamente erogati nell'anno di riferimento e complessivamente superiori a 10mila euro erogati da:
Stato
Enti locali
istituzioni universitarie
Camere di commercio
Enti pubblici non economici
Amministrazioni e aziende del Servizio Sanitario Nazionale (incluse ASL)
Agenzia per la rappresentanza negoziale delle Pubbliche amministrazioni (ARAN)
Agenzie fiscali
Società a controllo pubblico
L’inosservanza degli obblighi comporta una sanzione pari all’1% degli importi ricevuti (con un minimo di 2.000 euro) e quella accessoria dell’adempimento agli obblighi di pubblicazione; decorsi 90 giorni dalla contestazione senza che sia stato ottemperato agli obblighi di pubblicazione e al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, si applica la sanzione della restituzione integrale del beneficio ai soggetti eroganti.
Per scaricare il modulo per fare richiesta clicca qui