L’indennità una tantum di 200 euro, prevista dal decreto aiuti, viene versata dall'INPS a secondo della categoria di appartenenza.
LAVORATORI CHE NON DOVRANNO FARE RICHIESTA MA CHE RICEVERANNO IL BONUS IN AUTOMATICO:
Lavoratori dipendenti
L’articolo 31 del citato decreto prevede che l’indennità, che ammonta ad un importo pari a 200 euro, sia erogata, attraverso i datori di lavoro, ai lavoratori dipendenti, del pubblico e del privato, titolari di uno o più rapporti di lavoro, destinatari dell’esonero contributivo dello 0,8% della quota a carico del lavoratore, in relazione a contratti di lavoro stipulati prima del 24 giugno 2022. La somma unatantum sarà pagata in automatico nella mensilità di LUGLIO
Titolari di assegni di disoccupazione e beneficiari indennità Covid-19
Tra i beneficiari del provvedimento ci sono anche i titolari di NASpI e DIS-COLL, i beneficiari di disoccupazione agricola per il 2022 (di competenza 2021) e i beneficiari dell’indennità Covid-19 varata dai decreti Sostegni e Sostegni bis. Gli appartenenti a queste categorie non dovranno presentare alcuna domanda: il beneficio sarà erogato direttamente da INPS.
Beneficiari del Reddito di Cittadinanza
La misura sarà infine liquidata anche ai nuclei beneficiari del Reddito di Cittadinanza. Per questi ultimi si provvederà a stanziare la somma maggiorando la rata di luglio, qualora i membri del nucleo non abbiano già beneficiato dello stesso contributo in quanto appartenenti alle altre categorie destinatarie del bonus.
DOVRANNO PRESENTARE DOMANDA ALL'ISTITUTO I LAVORATORI:
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titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, iscritti alla Gestione Separata e con un contratto attivo alla data del 18 maggio 2022 e reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 35.000 euro per il 2021;
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stagionali, a tempo determinato e intermittenti con 50 giornate di lavoro effettivo nel 2021, da cui deriva un reddito non superiore a 35.000 euro. Nella platea dei destinatari sono ricompresi anche i lavoratori a tempo determinato del settore agricolo;
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iscritti al Fondo Pensione Lavoratori dello Spettacolo con 50 contributi giornalieri nel 2021, da cui deriva un reddito non superiore a 35.000 euro;
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autonomi occasionali privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, già titolari nel 2021 di contratti disciplinati dall’articolo 2222 del Codice Civile, iscritti alla Gestione Separata alla data del 18 maggio 2022, che abbiano versato almeno un contributo mensile nel corso del 2021;
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incaricati alle vendite a domicilio, titolari di partita IVA attiva e iscritti alla Gestione Separata alla data del 18 maggio 2022, che possano far valere per il 2021 un reddito superiore a 5.000 euro derivante da tale attività.
- Lavoratori domestici
Il beneficio è riconosciuto anche ai lavoratori domestici assicurati presso la Gestione dei lavoratori domestici dell’INPS, appartenenti alle categorie individuate dal vigente CCNL che prevede le funzioni prevalenti dei collaboratori familiari e degli assistenti alla persona non autosufficiente. Questi devono avere almeno un rapporto attivo alla data del 18 maggio 2022, un reddito 2021 non superiore a 35.000 euro e non devono essere titolari – al momento della presentazione della domanda – di altra attività di lavoro dipendente o di pensione.
I contratti considerati saranno tutti quelli già in essere alla data di entrata in vigore del decreto (18 maggio 2022) o la cui instaurazione non sia stata respinta.