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L’articolo 2 del decreto interministeriale 19 agosto 2022 prevede il riconoscimento
dell’indennità una tantum a favore dei lavoratori autonomi e dei professionisti iscritti alle
gestioni previdenziali dell’INPS, nonché a favore dei professionisti iscritti agli enti gestori di
forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al decreto legislativo n. 509/1994, e al
decreto legislativo n. 103/1996.
Con specifico riferimento ai lavoratori autonomi e professionisti iscritti alle gestioni
previdenziali dell’INPS (di seguito, anche gestioni autonome), si indicano di seguito le categorie
di lavoratori che, in presenza dei requisiti previsti dal medesimo decreto interministeriale,
possono accedere all’indennità una tantum:
-lavoratori iscritti alla gestione speciale dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli
artigiani, istituita presso l’INPS ai sensi dell’articolo 3 della legge 4 luglio 1959, n. 463;
lavoratori iscritti alla gestione speciale dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli
esercenti attività commerciali, istituita presso l’INPS ai sensi dell’articolo 5 della legge 22
luglio 1966, n. 613;
-lavoratori iscritti alla gestione speciale per i coltivatori diretti e per i coloni e mezzadri,
istituita ai sensi dell’articolo 6 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047, compresi gli
imprenditori agricoli professionali iscritti alla predetta gestione;
-pescatori autonomi di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, recante “Previdenze a favore
dei pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne”, che istituisce, tra
l’altro, tutele previdenziali a favore delle persone che esercitano la pesca quale esclusiva
o prevalente attività lavorativa, quando siano associate in cooperative o compagnie e
rapporto di lavoro autonomo oppure esercitino tale attività per proprio conto, senza
essere associate in cooperative o compagnie;
-liberi professionisti iscritti alla Gestione separata dell’INPS, di cui all’articolo 2, comma
26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, quali soggetti che esercitano per professione
abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, di cui al comma 1
dell’articolo 53 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, ivi compresi i partecipanti agli studi
associati o società semplici.
Sono destinatari dell’indennità una tantum anche i lavoratori iscritti in qualità di coadiuvanti e
coadiutori alle gestioni previdenziali degli artigiani, esercenti attività commerciali e coltivatori
diretti e per i coloni e mezzadri.
Sono esclusi dal beneficio gli imprenditori agricoli professionali iscritti alla gestione per i
coltivatori diretti e per i coloni e mezzadri per l’attività di amministratore in società di capitali
in quanto il reddito percepito non rientra tra i redditi prodotti dall’attività aziendale.
L’importo dell’indennità una tantum è pari a 200 euro per i lavoratori che nell’anno di imposta
2021 hanno percepito un reddito non superiore a 35.000 euro, ma superiore a 20.000 euro.
L’indennità, ai sensi dell’articolo 20 del decreto-legge n. 144/2022, è incrementata di 150 euro
in favore dei lavoratori interessati che, nell’anno d’imposta 2021, hanno percepito un reddito
complessivo non superiore a 20.000 euro.
In entrambi i casi, l’indennità una tantum non costituisce reddito ai fini fiscali, né ai fini della
corresponsione di prestazioni previdenziali e assistenziali ai sensi del D.P.R. n. 917/1986; la
stessa non può essere ceduta, sequestrata o pignorata ed è corrisposta a ciascun avente diritto
una sola volta. Per il periodo di fruizione dell’indennità in argomento non è riconosciuto
l’accredito di contribuzione figurativa.
-
Requisiti
L’articolo 2, commi da 1 a 3, del decreto interministeriale 19 agosto 2022 prevede che, ai fini
dell’accesso all’indennità una tantum, i lavoratori interessati devono fare valere
congiuntamente i seguenti requisiti:
a) Avere percepito un reddito complessivo non superiore a 35.000 euro nel periodo d’imposta
2021
Per i lavoratori autonomi e i professionisti che nel periodo d’imposta 2021 hanno percepito un
reddito complessivo non superiore a 20.000 euro, si rinvia al successivo paragrafo 4 della
presente circolare, ferme restando le precisazioni di seguito riportate in ordine alla verifica e
alla determinazione del reddito complessivo, nonché in ordine ai requisiti di cui ai successivi
punti b), c), d), e) ed f).
Ai fini della verifica del requisito reddituale, l’articolo 4, comma 2, del decreto interministeriale
19 agosto 2022, stabilisce che dal computo del reddito personale assoggettabile a IRPEF, al
netto di tutti i contributi previdenziali e assistenziali, sono esclusi i trattamenti di fine rapporto
comunque denominati, il reddito della casa di abitazione e le competenze arretrate sottoposte
a tassazione separata.
Pertanto, il valore reddituale da considerare ai fini del riconoscimento dei benefici in oggetto è
quello del reddito complessivo, come rilevato nel modello “Redditi Persone fisiche 2022”, dato
dalla sommatoria di redditi contenuta nel quadro RN, rigo RN1 colonna 1, al netto dei
contributi previdenziali obbligatori e del reddito fondiario dell’abitazione principale .
Si precisa, inoltre, che nell’ambito dei contributi previdenziali effettivamente versati non
devono essere computate le somme riconosciute dall’INPS a titolo di esonero contributivo.
Ai fini dell’accesso all’indennità una tantum, l’assicurato, in sede di presentazione della
domanda, è tenuto a dichiarare – pena l’inammissibilità dell’istanza – di non avere percepito
nell’anno d’imposta 2021 un reddito complessivo superiore all’importo di 35.000 euro come
sopra delimitato .
b) Essere già iscritti alla gestione autonoma con posizione attiva alla data del 18 maggio 2022,
data di entrata in vigore del decreto Aiuti
I beneficiari devono essere già iscritti alle gestioni previdenziali dell’INPS, alla data del 18
maggio 2022. Ai fini dell’accesso all’indennità l’assicurato, in sede di presentazione della
domanda, è tenuto a dichiarare – pena l’inammissibilità dell’istanza – di essere iscritto, alla
data del 18 maggio 2022, alla gestione autonoma per cui è richiesta l’indennità (cfr. il
paragrafo 5). In ogni caso sono destinatari dell’indennità i soggetti che abbiano provveduto a
presentare tempestiva iscrizione alla Gestione previdenziale.
c) Essere titolari di partita IVA attiva e con attività lavorativa avviata al 18 maggio 2022, data
di entrata in vigore del decreto Aiuti
Il decreto interministeriale in esame prevede che i beneficiari siano titolari di partita IVA attiva
e che l’attività lavorativa risulti già avviata al 18 maggio 2022, data di entrata in vigore del
decreto Aiuti.
Si evidenzia che il requisito della titolarità della partita IVA non trova applicazione e non deve
essere soddisfatto dagli assicurati che sono iscritti alla gestione autonoma in qualità di
coadiuvanti e coadiutori (artigiani/commerciati/agricoli). Pertanto, i richiedenti il beneficio in
qualità di coadiuvanti e coadiutori possono accedere allo stesso solo laddove il titolare
dell’impresa presso cui prestano attività lavorativa sia titolare di partita IVA attiva e con
attività avviata alla data del 18 maggio 2022.
Per i soci di società o i componenti degli studi associati, il requisito della titolarità della partita
IVA, attiva alla data del 18 maggio 2022, deve essere soddisfatto in capo alla società o allo
studio associato.
Ne consegue che non sono destinatari dell’indennità una tantum i lavoratori iscritti alle gestioni
autonome in qualità di titolari e i relativi coadiuvanti e coadiutori, per i quali per lo svolgimento
dell’attività non è prevista l’apertura di partita IVA.
d) Avere effettuato entro il 18 maggio 2022, per il periodo di competenza dal 1° gennaio 2020
e con scadenze di versamento entro il 18 maggio 2022, almeno un versamento contributivo,
totale o parziale, alla gestione di iscrizione per la quale è richiesta l’indennità
Per accedere all’indennità è necessario avere effettuato, entro il 18 maggio 2022, data di
entrata in vigore del decreto-legge n. 50/2022, almeno un versamento per la contribuzione
dovuta alla gestione di iscrizione per la quale è richiesta l’indennità una tantum, con
competenza a decorrere dall’anno 2020.
Si precisa che, ai sensi dell’articolo 2, comma 3, del decreto interministeriale in argomento, il
predetto requisito contributivo non trova applicazione per i contribuenti per i quali non
risultano scadenze ordinarie di pagamento (o contribuzione dovuta da versare per i liberi
professionisti) entro la data del 18 maggio 2022.
Si evidenzia, inoltre, che il medesimo articolo 2, comma 3, del decreto interministeriale 19
agosto 2022 prevede che per gli iscritti alla gestione autonoma in qualità di coadiuvanti e
coadiutori (artigiani/commerciati/agricoli) il requisito contributivo viene verificato sulla
posizione del titolare della posizione aziendale. Pertanto, gli assicurati che richiedono
l’indennità una tantum in qualità di coadiuvanti e coadiutori possono accedere al beneficio solo
laddove il requisito contributivo sia soddisfatto sulla posizione aziendale del titolare.
e) Non essere titolare di trattamenti pensionistici diretti alla data del 18 maggio 2022, data di
entrata in vigore del decreto Aiuti
L’indennità una tantum – in ragione della previsione di cui all’articolo 3, comma 3, lettera a),
del decreto interministeriale 19 agosto 2022 – è incompatibile con le pensioni dirette a carico,
anche pro quota, dell’Assicurazione generale obbligatoria (AGO) e delle forme esclusive,
sostitutive, esonerative e integrative della stessa, delle forme previdenziali compatibili con
l’AGO, della Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995, degli
enti di previdenza di cui al decreto legislativo n. 509/1994 e al decreto legislativo n. 103/1996,
nonché con l’indennità di cui all’articolo 1, comma 179, della legge 11 dicembre 2016, n. 232,
e successive modificazioni (c.d. APE sociale).
Ai fini dell’accesso all’indennità l’assicurato, in sede di presentazione della domanda, è tenuto a
dichiarare – pena l’inammissibilità dell’istanza – di non essere titolare di trattamenti
pensionistici diretti alla data del 18 maggio 2022 ;
f) Non essere percettore delle prestazioni di cui agli articoli 31 e 32 del decreto Aiuti
Ai sensi del comma 6 dell’articolo 2 del decreto interministeriale 19 agosto 2022, l’indennità
una tantum è incompatibile con le prestazioni di cui agli articoli 31 e 32 del decreto Aiuti.
Indennità una tantum di importo pari a 350 euro a favore dei lavoratori autonomi
e professionisti con reddito complessivo non superiore a 20.000 nell’anno d’imposta
2021
L’articolo 20 del decreto-legge n. 144/2022 prevede che l’indennità una tantum di cui
all’articolo 33 del decreto Aiuti è incrementata di 150 euro per i lavoratori autonomi e
professionisti che, nel periodo d’imposta 2021, abbiano percepito un reddito complessivo non
superiore a 20.000 euro, determinato come chiarito al punto a) del precedente paragrafo 3.
Pertanto, in presenza del predetto requisito reddituale, l’indennità una tantum di cui al decreto
interministeriale in argomento è riconosciuta ai lavoratori interessati nella misura di 350 euro
anziché nella misura di 200 euro.
Si precisa che ai fini del riconoscimento dell’indennità una tantum di 350 euro, i lavoratori
autonomi e professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell’INPS devono altresì soddisfare
congiuntamente tutti i requisiti di cui ai punti b), c), d), e) ed f) di cui al precedente paragrafo
3.
Ai fini del riconoscimento dell’indennità una tantum di 350 euro l’assicurato, in sede di
presentazione della domanda, è tenuto a dichiarare – pena l’inammissibilità dell’istanza – di non
avere percepito nell’anno d’imposta 2021 un reddito complessivo superiore all’importo di
20.000 euro.
La domanda si può presentare all’INPS in via telematica, entro la data del 30 novembre 2022, o attraverso il nostro ufficio PATRONATO previo appuntamento da fissare telefonando al 015 8551733 Claudia Duchini.