Il bonus contributo a fondo perduto, previsto dal “decreto Rilancio” (Dl n. 34 del 19 maggio 2020), consiste nell’erogazione ai titolari di attività d’impresa, di lavoro autonomo e agricole, di una somma di denaro commisurata alla diminuzione di fatturato causata dall’emergenza Coronavirus.
Requisiti per accedere al contributo
Per ottenere l’agevolazione è necessario aver conseguito nel 2019 un ammontare di ricavi e compensi non superiore a 5 milioni di euro. Per le società con esercizio non coincidente con l’anno solare, occorre fare riferimento al periodo d’imposta precedente a quello in corso al 19 maggio 2020 (data di entrata in vigore del decreto Rilancio).
Ai fini della verifica del requisito, l’importo da considerare deve riferirsi al complesso delle attività esercitate dal contribuente, per le quali sia ammessa la richiesta del contributo e deve essere calcolato sommando:
- per i titolari di reddito agrario, il volume d’affari
- per i titolari di attività di impresa, i ricavi di cui all’art. 85 comma 2 lettere a) e b) del TUIR, ossia:
- i corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa
- i corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili – esclusi quelli strumentali – acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione.
- per i titolari di attività di lavoro autonomo, i compensi di cui all’art. 54 comma 1 del TUIR, ossia:
- i compensi in denaro o in natura percepiti – anche sotto forma di partecipazione agli utili – nell’esercizio dell’arte o della professione
- i predetti compensi devono essere conteggiati al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali a carico del cliente e addebitati in fattura dal professionista.
Per ottenere l’erogazione del contributo a fondo perduto, inoltre, deve essere soddisfatto almeno uno tra i seguenti requisiti:
- ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 inferiore ai due terzi dell’analogo ammontare del mese di aprile 2019
- inizio dell’attività a partire dal 1° gennaio 2019
- domicilio fiscale o sede operativa situati nel territorio di Comuni colpiti da eventi calamitosi (sisma, alluvione, crollo strutturale), i cui stati di emergenza erano in atto alla data del 31 gennaio 2020 (dichiarazione dello stato di emergenza da Coronavirus).
L’ammontare del contributo si calcola applicando una diversa percentuale alla differenza tra l’importo del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l’analogo importo del mese di aprile 2019.
Le percentuali previste sono le seguenti:
- 20%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 sono inferiori o pari a 400.000 euro
- 15%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano la soglia precedente ma non l’importo di 1.000.000 euro
- 10%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano la soglia precedente ma non l’importo di 5.000.000 euro.
Il contributo è comunque riconosciuto per un importo non inferiore a 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.
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