Ministero
della Salute
Ordinanza contingibile e urgente n. 1
Il Ministro della Salute
di Intesa con il Presidente della Regione Piemonte
Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID-2019.
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Considerato che si sono verificati finora n. 6 casi in tre comuni del territorio della Regione
Piemonte e che precisamente, come dettagliatamente illustrato nella relazione inviata
dall’Unità di crisi della Regione Piemonte in data odierna al Ministero della Salute:
– per 1 caso è stato accertato il contatto con un soggetto positivo del milanese;
– per 3 casi si tratta di soggetti di nazionalità cinese rientrate da area interessata dal virus
(Cina);
– per 2 casi sono tuttora in corso gli accertamenti da parte del Servizio di igiene e sanità
pubblica competente al fine di individuare la possibile fonte di trasmissione;
situazione che potrebbe allargare i focolai epidemici anche ad altri territori del Piemonte in
quanto, non conoscendo con certezza la fonte e le modalità di diffusione, i casi di
infezione possono essere ad oggi imprevedibili nei tempi, nei modi e nei numeri,
considerando l’estensione del confine del Piemonte con la Lombardia da cui è
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riscontrabile una situazione di rischio che potrebbe essere l’origine di un caso di contagio
e di altre situazioni di rischio attualmente sotto analisi;
Rilevata pertanto la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per
contenere e contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 si devono adottare
misure di contrasto e di contenimento alla diffusione del predetto virus;
Tenuto conto che l’Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato
l’epidemia da COVID-19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
Preso atto dell’evolversi della situazione epidemiologica globale, del carattere
particolarmente diffusivo dell’epidemia e dell’incremento dei casi e dei decessi notificati
all’Organizzazione Mondiale della Sanità;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 febbraio
2020, e ai sensi dell’articolo 32 Legge 833/78, articolo 117 D.L. 112/98 e articolo 50 D.L.
267/2000;
Art. 1
(Misure urgenti per evitare la diffusione del COVID-19)
1. Allo scopo di evitare il diffondersi del COVID-19 nel territorio regionale, il Presidente
della Regione Piemonte adotta straordinarie misure per il contenimento adeguato per
contrastare l’evolversi della situazione epidemiologica.
2. Le misure di cui al comma 1 sono le seguenti:
a) Sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi, in luogo pubblico o
privato, sia in luoghi chiusi che aperti al pubblico, anche di natura culturale, ludico, sportiva
e religiosa;
b) Chiusura dei servizi educativi dell’infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado, nonché
della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, corsi professionali (ivi
compresi i tirocini), master, corsi universitari di ogni grado e università per anziani, con
esclusione degli specializzandi nelle discipline mediche e chirurgiche e delle attività
formative svolte a distanza;
c) Sospensione dei servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della
cultura di cui all’articolo 101 dei Codici dei beni culturali e del paesaggio di cui al D.L.
42/2004, nonché dell’efficacia delle disposizioni regolamentari sull’accesso libero o
gratuito a tali istituti o luoghi;
d) Sospensione di ogni viaggio di istruzione sia sul territorio nazionale che estero;
e) Previsione dell’obbligo da parte di individui che hanno fatto ingresso nel Piemonte da zone
a rischio epidemiologico come identificate dall’Organizzazione Mondiale della Sanità di
comunicare tale circostanza al Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda sanitaria
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competente per territorio per l’adozione della misura di permanenza domiciliare fiduciaria
con sorveglianza attiva.
3. Costituiscono misure igieniche per le malattie a diffusione respiratoria sottoriportate:
a) Lavarsi spesso le mani: a tal proposito si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i
locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione soluzioni
idroalcoliche per il lavaggio delle mani;
b) Evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
c) Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
d) Coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
e) Non prendere farmaci antivirali né antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;
f) Pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;
g) Usare la mascherina solo si sospetta di essere malato o si assiste persone malate;
h) Considerare che i prodotti Made in China e i pacchi ricevuti dalla Cina non sono
pericolosi;
i) Considerare che gli animali da compagnia non diffondono il Coronavirus COVID 19;
j) Evitare tutti i contatti ravvicinati;
k) Ricordare che i cittadini che presentino evidenti condizioni sintomatiche ascrivibili a
patologie respiratorie, fra cui rientra il Coronavirus COVID 19, possono contattare il
numero 1500, il proprio medico di base e le ASL di riferimento ovvero, solo in caso di
reale urgenza, il numero 112 e che si devono evitare accessi impropri al pronto soccorso.
4. Le Direzioni sanitarie ospedaliere pubbliche, private, convenzionate ed equiparate devono
predisporre la massima limitazione dell’accesso dei semplici visitatori alle aree di degenza.
Le strutture residenziali e semiresidenziali territoriali di post-acuzie, fra cui, ad esempio, RSA,
RAF, CAVS, Centri Diurni, Comunità Alloggio, devono limitare l’accesso dei visitatori agli ospiti.
5. Si raccomanda fortemente che il personale tecnico (OSS) e sanitario si attenga alle misure di
prevenzione per la diffusione delle infezioni per via respiratoria, nonché alla rigorosa applicazione
delle indicazioni per la sanificazione e disinfezione degli ambienti previste dalla circolare
ministeriale;
6. Deve essere predisposta dagli organismi competenti la disinfezione giornaliera dei treni regionali
e di tutto il trasporto pubblico locale via terra, via aerea e via acqua;
7. Sono sospese le procedure concorsuali ad esclusione dei concorsi per personale sanitario;
8. Sono sospesi congedi ordinari del personale sanitario e tecnico nonché del personale
le cui attività siano necessarie a gestire le attività richieste dall’Unità di Crisi.
Art. 2
(Durata e altre misure urgenti per evitare la diffusione del COVID-19)
I provvedimenti del presente decreto hanno efficacia dalla data della firma del presente
documento fino a sabato prossimo 29 febbraio 2020.
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La presente ordinanza è soggetta a modifiche al seguito del variare dello scenario
epidemiologico.
Ai sensi della vigente normativa, salvo il fatto che non costituisca più grave reato, il
mancato rispetto delle misure di contenimento di cui al presente decreto è punito secondo
le previsioni contenute del Codice penale.
Copia del Decreto è trasmessa ai Prefetti e ai Nuclei Antisofisticazione (NAS).
Torino, 23 febbraio 2020 Alberto Cirio Roberto Speranza