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CORONAVIRUS- MODIFICATO L’ ELEBNCO DELLE DITTE CHE POSSONO RIMANERE APERTE

Nella giornata di ieri è stato adottato un Decreto del Ministro dello Sviluppo
Economico che modifica, limitando ulteriormente la lista delle imprese che
possono proseguire l’attività, il DPCM del 22 marzo che aveva già molto limitato
queste ultime. Queste ulteriori disposizioni si applicano a partire da oggi e
fino al 3 aprile 2020. Nell’allegato a questo decreto sono state apportate
modifiche sia inserendo Codici Ateco che non erano previsti – e quindi consentendo
alcune attività –, sia specificando Codici Ateco di Macro settori il cui Codice Macro
era ricompreso nell’Allegato del DPCM del 22 marzo, sia eliminando Codici Ateco di
settori non considerati essenziali.
In termini generali riteniamo debbano valere i seguenti principi:
– le linee produttive riconducibili ai Codici Ateco individuati sono
esclusivamente riferite alla produzione di beni di necessità;
– l’attività a cui occorre fare riferimento è quella effettivamente svolta
dall’impresa di cui ai Codici Ateco indicati con ciò volendo intendere che,
laddove l’attività dichiarata al Registro delle Imprese rientra fra quelle che possono
continuare ad operare mentre quella effettivamente svolta è compresa tra quelle ad
obbligo di chiusura, occorre fare riferimento a tale ultima attività;
– le imprese le cui attività sono sospese per effetto di questo decreto del
Ministro dello Sviluppo Economico possono completare le attività necessarie
alla sospensione entro il 28 marzo 2020, compresa la spedizione della
merce in giacenza. Le attività sospese possono proseguire se organizzate in
modalità di lavoro a distanza o agile;
– le indicazioni fornite devono essere lette anche con riferimento a quanto
eventualmente previsto dalle ordinanze che, per effetto del decreto legge (v. infra),
possono essere più restrittive.

In particolare devono essere sospese entro il 28 marzo le attività di:
Settore Manifatturiero:
– 13.94 Fabbricazione di spago, corde, funi e reti
– 17.23 Fabbricazione di prodotti cartotecnici
– 17.24 Fabbricazione di carta da parati
– 20.12 Fabbricazione di coloranti e pigmenti
– 20.51.01 Fabbricazione di fiammiferi
– 20.51.02 Fabbricazione di articoli esplosivi
– 20.59.50 Fabbricazione di prodotti chimici impiegati per ufficio e per
il consumo non industriale
– 20.59.60 Fabbricazione di prodotti ausiliari per le industrie tessili e
del cuoio
– 22.1 Fabbricazione articoli in gomma
– 22.29.01 Fabbricazione di parti in plastica per calzature
– 22.29.02 Fabbricazione di oggetti per l'ufficio e la scuola in plastica
– 28.3 Fabbricazione di macchine per l'agricoltura e la silvicultura
– 28.93 Fabbricazione di macchine per l'industria alimentare, delle
bevande e del tabacco (incluse parti e accessori)
-33.11.01 Riparazione e manutenzione di stampi, portastampi,
sagome, forme per macchine
– 33.11.02 Riparazione e manutenzione di utensileria ad azionamento
manuale
– 33.11.03 Riparazione e manutenzione di armi, sistemi d'arma e
munizioni
– 33.11.04 Riparazione e manutenzione di casseforti, forzieri, porte
metalliche blindate
– 33.11.05 Riparazione e manutenzione di armi bianche
– 33.11.07 Riparazione e manutenzione di carrelli per la spesa
– 33.11.09 Riparazione e manutenzione di altri prodotti in metallo
– 33.12.92 Riparazione e manutenzione di giostre, altalene, padiglioni
da tiro al bersaglio ed altre attrezzature per parchi di divertimento
– 33.16 Riparazione e manutenzione di aeromobili e di veicoli spaziali
– 33.17 Riparazione e manutenzione di locomotive e di materiale
rotabile ferro-tranviario (esclusi i loro motori)
Costruzioni:
– 42.91 Costruzione di opere idrauliche
– 42.99.09 Altre attività di costruzione di altre opere di ingegneria
civile nca
Commercio:
– 46.69.19 Commercio all'ingrosso di altri mezzi ed attrezzature da
trasporto

Possono, invece, riprendere le attività di:
Settore Manifatturiero:
– 23.13 Fabbricazione di vetro cavo
– 25.21 Fabbricazione di radiatori e contenitori in metallo per caldaie
per il riscaldamento centrale
– 25.92 Fabbricazione di imballaggi leggeri in metallo
– 27.2 Fabbricazione di batterie di pile e di accumulatori elettrici
– 28.29.30 Fabbricazione di macchine automatiche per la dosatura, la
confezione e per l’imballaggio

Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese:
– 78.2 Attività delle agenzie di lavoro temporaneo (interinale), nei
limiti in cui siano espletate in relazione alle attività di cui agli allegati
1 e 2 del DPCM 11 marzo 2020 e di cui all’allegato 1 del DPCM 22
marzo 2020.
– 82.99.99 Altri servizi di sostegno alle imprese (limitatamente
all’attività relativa alle consegne a domicilio di prodotti).

Nella Gazzetta Ufficiale di ieri sera è stato pubblicato il Decreto Legge n. 19 del
2020 che reca “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da
COVID-19”, che entra in vigore oggi.
L’adozione di questo decreto legge si è resa necessaria per ovviare a possibili
criticità interpretative relative ai numerosi atti (DPCM, ordinanze regionali,
ordinanze dei sindaci) che si sono susseguite nell’ultima settimana. È stata, quindi,
scelta l’adozione di una fonte normativa primaria quale il Decreto Legge per
rendere il quadro normativo, almeno da un punto di vista di gerarchia delle
fonti, il più chiaro possibile.
Per quanto riguarda le misure si prevede:
? la possibilità, in capo al Governo, di adottare, su parti del territorio
nazionale ovvero su tutto il territorio, una o più misure per periodi
predeterminati di durata non superiore a 30 giorni, reiterabili e
modificabili, anche più volte, fino al 31 luglio 2020 (termine dello stato
di emergenza deliberato il 31 gennaio 2020);
? le misure che possono essere adottate, secondo principi di adeguatezza
e proporzionalità al rischio effettivamente presente sono, tra le altre
(art. 1, comma 2):
– limitazione della circolazione delle persone, anche prevedendo
limitazione alla possibilità di allontanarsi dalla propria residenza se non per
spostamenti individuali motivati da esigenze lavorative, da situazioni di
necessità o urgenza, da motivi di salute o da altre specifiche ragioni (a));
– limitazioni o divieto di allontanamento e di ingresso in territori
comunali, provinciali o regionali, nonché rispetto al territorio nazionale (c));
– applicazione della misura della quarantena precauzionale ai soggetti che
hanno avuto contatti stretti con casi confermati di malattia o che rientrano
da aree ubicate fuori dal territorio nazionale (d));
– divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora per
le persone sottoposte a quarantena perché positive al virus (e));
– possibilità di disporre o di affidare alle competenti autorità statali e
regionali la limitazione, la riduzione, la sospensione o la soppressione
di servizi di trasporto di persone e di merci, automobilistico, ferroviario,
aereo, marittimo, nelle acque interne, anche non di linea, nonché di
trasporto pubblico locale (o));
– sospensione dei servizi educativi compresi i corsi professionali e le
attività formative svolte da enti pubblici, anche territoriali e locali e da
soggetti privati, o di altri analoghi corsi, attività formative o prove di
esame (p));

– limitazione o sospensione delle attività commerciali di vendita al
dettaglio, ad eccezione di quelle necessarie per assicurare la
reperibilità di generi agricoli, alimentari e di prima necessità da
espletare con modalità idonee ad evitare assembramenti di persone, con
obbligo a carico del gestore di predisporre le condizioni per garantire il
rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale predeterminata e
adeguata a prevenire o ridurre il rischio di contagio (u));
– limitazione o sospensione delle attività di somministrazione al
pubblico di alimenti e bevande, compresi bar e ristoranti (v));
– limitazione o sospensione di altre attività di impresa o
professionali, anche ove comportanti l’esercizio di pubbliche funzioni,
nonché di lavoro autonomo, con possibilità di esclusione dei servizi di
pubblica necessità (previa assunzione di protocolli di sicurezza anti contagio,
e laddove non sia possibile rispettare la distanza di sicurezza interpersonale
predeterminata ed adeguata a prevenire il rischio di contagio con adozione
di adeguati strumenti di protezione individuale (z));
– limitazione allo svolgimento di fiere e mercati, ad eccezione di quelli
necessari per assicurare la reperibilità dei generi agricoli, alimentari e di
prima necessità (aa));
– previsione che le attività consentite si svolgano previa assunzione
del titolare o del gestore di misure idonee a evitare assembramenti di
persone, con obbligo di predisporre le condizioni per garantire il rispetto
della distanza di sicurezza predeterminata e adeguata a prevenire o ridurre il
rischio di contagio (gg));
– eventuale previsione di esclusioni dalle limitazioni alle attività
economiche con verifica caso per caso affidata ad autorità pubbliche
specificamente individuate (hh)).
I provvedimenti possono essere adottati con DPCM, sentiti i Ministri
competenti ed il Presidente della Conferenza delle Regioni (ovvero i singoli
Presidenti delle Regioni nel caso riguardino singoli territori) ovvero su proposta
dei Presidenti delle Regioni interessate nel caso di singole Regioni e deve
essere sentito, per i profili tecnico scientifici e per le valutazioni di adeguatezza e
proporzionalità, il Comitato Tecnico Scientifico previsto dall’Ordinanza della
Protezione Civile 630 del 2020.
Si prevede, inoltre, che può essere imposto lo svolgimento di attività non oggetto di
sospensione che dovrà risultare necessaria per assicurare l’effettività e la pubblica
utilità. Sarà il prefetto ad adottare il provvedimento che impone l’obbligo di restare
aperti.
Il decreto interviene (art. 3), inoltre, sul rapporto tra ordinanze regionali e
disposizioni nazionali: le Regioni potranno introdurre misure più restrittive
ma esclusivamente nell’ambito delle attività di loro competenza e senza
incidere sulle attività produttive. In ogni caso le ordinanze adottate nei
giorni scorsi rimarranno in vigore per altri 10 giorni dall’entrata in vigore del
decreto.
Inoltre, “in casi di estrema necessità e urgenza” i Presidenti delle Regioni
potranno adottare ordinanze che saranno in vigore fino all’adozione del
DPCM che le assorbe.

Nel caso di ordinanze adottate da sindaci si ribadisce che non potranno essere in
contrasto con le misure statali.
L’art. 4 modifica le multe e le sanzioni previste:
– la sanzione amministrativa va da 400 euro a 3.000 euro e potrà
essere ridotta del 30% se si paga entro 30 giorni. Tuttavia, se si viene colti
in violazione alla guida di un veicolo l’importo della multa è
aumentato fino a un terzo;
– per quello che riguarda alcune attività sospese (lett. i), m) p), u), v), z),
aa)) vi è anche la sanzione accessoria della chiusura dell’attività da 5
a 30 giorni;
– inasprimento della sanzione prevista dal Testo Unico sulle Leggi Sanitarie
per chi diffonde il virus con l’arresto da 3 a 18 mesi e l’ammenda da 500 a
5.000 euro. È infine confermato il carcere fino a 5 anni per chi non rispetta
la quarantena.

Resta salva la disposizione dell’Art. 1, lettera d) del DPCM del 22 marzo 2020 che consente l’attività a quelle aziende che sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività non sospese (si veda seguente allegato) previa comunicazione al Prefetto.

Si allega il Decreto Ministeriale con l’elenco aggiornato delle attività che possono rimanere aperte

Abbiamo anche predisposto una tabella di raffronto tra i codici attività citati nei due decreti (DPCM 22-03-2020 e DM 25-03-2020)

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