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COVID-19, RIPRESA VERSAMENTI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI

Emergenza epidemiologica da COVID-19. Ripresa dei versamenti dei
contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali

Premessa

Con il messaggio n. 2871 del 20 luglio 2020 sono state illustrate le modalità con cui è possibile
effettuare i versamenti sospesi ai sensi dei decreti-legge 2 marzo 2020, n. 9, 17 marzo 2020,
n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, 8 aprile 2020, n. 23,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, e 19 maggio 2020, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, in unica soluzione o mediante
rateizzazione in quattro rate mensili a partire dal 16 settembre 2020.
L’articolo 97 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, ha introdotto, in alternativa alle
succitate disposizioni, un’ulteriore rateizzazione dei versamenti sospesi prevedendo la
possibilità per i contribuenti di effettuare i versamenti beneficiando di una diversa modulazione
dell’adempimento rateale, come di seguito riportata:

– per un importo pari al cinquanta per cento delle somme oggetto di sospensione, in un’unica
soluzione o mediante rateizzazione, fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo,
con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020;
– il restante importo, pari al rimanente cinquanta per cento delle somme dovute, può essere
versato, senza applicazione di sanzioni e interessi, mediante rateizzazione, fino ad un massimo
di ventiquattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16
gennaio 2021.
Resta confermato che non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.
Con il presente messaggio si forniscono le indicazioni cui i contribuenti devono attenersi per
adempiere al versamento dell’importo pari al cinquanta per cento delle somme oggetto di
sospensione qualora intendano effettuare il pagamento in modalità rateale, la prima delle quali
da versare entro il 16 settembre 2020. Le ulteriori rate dovranno essere pagate entro il giorno
16 di ciascun mese successivo.
Con successivo messaggio saranno fornite le istruzioni per il pagamento del restante importo,
pari al residuo cinquanta per cento delle somme dovute, il cui versamento della prima rata è
da effettuarsi entro il 16 gennaio 2021.
Si conferma, inoltre, che i contribuenti aventi diritto alla sospensione in esame possono
effettuare il versamento dell’intero importo entro il 16 settembre 2020 in unica soluzione o in
4 rate mensili di uguale importo, senza aggravio di sanzioni e interessi.

1. Aziende con dipendenti, Artigiani e Commercianti, e Committenti
tenuti al versamento dei contributi alla Gestione separata di cui all’articolo
2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335

Nel paragrafo 2.4 del richiamato messaggio n. 2871/2020 sono riportate le indicazioni per la
trasmissione della comunicazione della volontà di avvalersi della rateizzazione per Aziende con
dipendenti, Artigiani e Commercianti e Committenti tenuti al versamento dei contributi alla
Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
Il servizio, disponibile nel sito internet dell’Istituto, contenente il format da inoltrare, è
reperibile al seguente percorso: “Prestazioni e servizi” > “Tutti i servizi” > “Rateazione
Contributi sospesi emergenza epidemiologica COVID-19”.

1.1 Aziende con dipendenti e Committenti tenuti al versamento dei
contributi alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della
legge 8 agosto 1995, n. 335

Le Aziende con dipendenti e i Committenti tenuti al versamento dei contributi alla Gestione
separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995 che intendano avvalersi della
rateazione di cui all’articolo 97 del decreto-legge n. 104/2020, devono continuare ad utilizzare
il format di cui al messaggio n. 2871/2020 indicando gli importi totali oggetto di
sospensione.
Per il versamento delle prime quattro rate di pari importo, pari al cinquanta per cento delle
somme dovute, i contribuenti provvederanno ai relativi versamenti utilizzando i codici F24 e le
modalità riportate nel medesimo messaggio.

1.2. Artigiani e commercianti

Si richiama integralmente quanto indicato al paragrafo 2.2 della circolare n. 59/2020 per
l’individuazione dei soggetti destinatari della normativa in esame.
Per presentare istanza di sospensione e per avvalersi della rateazione secondo le modalità di
cui all’articolo 97 del decreto-legge n. 104/2020, i contribuenti devono continuare ad utilizzare
il format di cui al messaggio n. 2871/2020.
Per il versamento delle rate i contribuenti possono utilizzare apposita codeline visualizzabile nel
Cassetto previdenziale per Artigiani e Commercianti alla sezione Posizione assicurativa –
Dilazioni: “Mod. F24 Covid19”, dove è possibile scaricare anche il relativo modello “F24”
precompilato.

2. Aziende agricole assuntrici di manodopera
Alle aziende assuntrici di manodopera destinatarie della sospensione contributiva collegata
all’emergenza epidemiologica da COVID-19 sono stati attributi specifici codici di autorizzazione,
visualizzabili nel Cassetto previdenziale Aziende Agricole.
Secondo le indicazioni contenute nel messaggio n. 2871/2020, le aziende per le quali risultano
contributi non versati riferiti ai periodi oggetto di sospensione e alle quali è stato attribuito uno
dei seguenti codici di autorizzazione:
7H – “Azienda interessata alla sospensione dei contributi a causa dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19 D.L. n. 9/2020, art. 5” (cfr. le circolari n. 37/2020,
paragrafo 3.4 e n. 52/2020, paragrafo 5.4), attribuito in automatico a cura della
Direzione generale;
7L – “Azienda interessata alla sospensione dei contributi a causa dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19 di cui all’art. 61 comma 2 del D.L. 18/2020” (cfr. la circolare
n. 52/2020, paragrafo 5.4), attribuito in automatico a cura della Direzione generale;

7Q – “Azienda interessata alla sospensione dei contributi a causa dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19. D.L. n. 18/2020, art. 62 comma 2”, attribuito su istanza del
contribuente destinatario della sospensione, riceveranno, in prossimità della data di
scadenza della ripresa dei versamenti (16 settembre 2020), una comunicazione
individuale (News individuale) nel Cassetto previdenziale Aziende Agricole, con
l’indicazione dell’importo da versare, la data di scadenza e i riferimenti del modello “F24”
(codeline).
Considerato che l’articolo 97 del decreto-legge n. 104/2020 ha introdotto un’ulteriore modalità
di rateizzazione dei versamenti sospesi, ad integrazione delle indicazioni contenute nel
paragrafo 2.5 del messaggio n. 2871/2020, si precisa che le aziende che intendono avvalersi
della nuova modalità di versamento rateale potranno versare il cinquanta per cento della
contribuzione sospesa (in un’unica soluzione o tramite versamento rateale) utilizzando la
medesima codeline.
Si evidenzia che il versamento della prima rata entro il 16 settembre indicherà, pertanto, la
volontà del contribuente, avente diritto alla sospensione, di avvalersi del pagamento rateale.

3. Lavoratori agricoli autonomi e concedenti a piccola colonia e
compartecipazione familiare
Nei periodi oggetto di sospensione non sono state previste scadenze di versamento riferite alla
contribuzione corrente dei lavoratori in esame.

4. Aziende con natura giuridica privata con dipendenti iscritti alla
Gestione pubblica

Le aziende con dipendenti iscritti alla Gestione pubblica, che intendano avvalersi della
rateazione prevista dall’articolo 97 del decreto-legge n. 104/2020, dovranno compilare
l’elemento dell’Uniemens Lista PosPA, secondo le modalità illustrate
nella circolare n. 37/2020 e nel messaggio n. 1692/2020; in particolare, su Anno\ Mese di
riferimento deve essere indicato il periodo di riferimento delle somme dovute per contributi
trattenuti. Il valore da indicare nell’elemento sarà quello della singola rata,
che potrà essere relativa alla restituzione del cinquanta per cento ovvero del cento per cento
dell’importo totale sospeso.
Si richiamano le indicazioni del messaggio n. 2871/2020 per quanto attiene al codice F24 e
alle modalità di compilazione dello stesso, da utilizzare per il versamento.
Si ricorda che, qualora si renda necessario procedere con operazioni di correzione
dell’elemento , già inviato per pari a 002, sarà
possibile procedere al solo invio di tale elemento correttivo tramite il Flusso a Variazione.

5. Ripresa dei versamenti relativi ai piani di rateizzazione dei debiti
contributivi in fase amministrativa concessi dall’Istituto

Resta ferma la scadenza del 16 settembre 2020 per la ripresa dei versamenti relativi ai piani
di rateizzazione dei debiti contributivi in fase amministrativa già concessi dall’Istituto ai sensi
dell’articolo 2, comma 11, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n 338, la cui sospensione è stata
disposta dall’articolo 8 del decreto-legge n. 9/2020, dall’articolo 61 del decreto-legge n.

18/2020, dall’articolo 62, comma 2, del decreto-legge n. 18/2020, dall’articolo 18 del decreto-
legge n. 23/2020 e dall’articolo 78, comma 2-quinquiesdecies, del decreto-legge n. 18/2020,

introdotto dalla legge di conversione n. 27/2020.
Le rate sospese dei piani di ammortamento già emessi, la cui scadenza sia ricaduta nel periodo
temporale interessato dalla sospensione, dovranno essere versate, in unica soluzione, entro il
16 settembre 2020.
Le aziende aventi natura giuridica privata con dipendenti iscritti alla Gestione pubblica, per
effettuare il pagamento dei contributi facenti parte di un piano di dilazione in precedenza
autorizzato dall’Istituto e il cui versamento è stato sospeso a seguito delle citate disposizioni
legislative, dovranno utilizzare la causale P X 42 (laddove la X deve assumere il valore
corrispondente alla gestione di riferimento), che comprenderà la somma delle rate ancora non
pagate.