DPCM 7 agosto 2020 – Ulteriori misure in materia di contenimento
e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
Il Consiglio dei Ministri di venerdì 7 agosto ha approvato il nuovo DPCM
(pubblicato in Gazzetta Ufficiale l’8 agosto) che si applicherà a partire dal 9 agosto e
avrà efficacia fino al 7 settembre.
Il DPCM contiene numerosi allegati, alcuni dei quali di diretto interesse per le
nostre imprese.
Le misure, di carattere generale, si applicheranno su tutto il territorio nazionale
e, di fatto, prorogano quelle già esistenti. In particolare si prevede:
– l’obbligo di utilizzare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi al chiuso
accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto, e comunque in tutte le
occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento
della distanza di sicurezza;
– l’obbligo di mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un
metro, fatte salve le eccezioni già previste e validate dal Comitato Tecnico
Scientifico;
– lo svolgimento delle manifestazioni pubbliche è consentito solo in forma
statica a condizione che siano osservate le distanze sociali prescritte e le altre
misure di contenimento;
– dal 1° settembre 2020 sono consentite le manifestazioni fieristiche e i
congressi, previa adozione dei Protocolli validati dal Comitato Tecnico
Scientifico di cui all’art. 2 dell’Ordinanza 3 febbraio 2020 n. 630 del Capo del
Dipartimento della Protezione Civile, e secondo misure organizzative adeguate
alle dimensioni e alle caratteristiche dei luoghi e tali da consentire la distanza
interpersonale di almeno un metro;
– per quanto riguarda i corsi di formazione, sono consentiti quello per l’accesso
alla professione di trasportatore su strada di merci e viaggiatori e i corsi sul
buon funzionamento del tachigrafo svolti dalle autoscuole o da altri enti di
formazione, gli esami di qualifica dei percorsi IeFP, secondo le disposizioni
emanate dalle singole Regioni, nonché i corsi di formazione da effettuarsi in
materia di salute e sicurezza a condizione che siano rispettate le misure di cui
al “Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di
contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di
prevenzione” pubblicato dall’INAIL;
– le attività nei centri benessere sono consentite a condizione che le Regioni e
le Province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello
svolgimento delle stesse attività con l’andamento della situazione
epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida
applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio (al riguardo si veda l’allegato 9
al DPCM);
– le attività di commercio al dettaglio si svolgono a condizione che sia
assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli
ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare nel
locale più del tempo necessario all’acquisto. In particolare, bisogna attenersi
alle disposizioni dell’allegato 11 (Misure per gli esercizi commerciali);
– le attività e i servizi di ristorazione (tra cui gelaterie e pasticcerie) sono
consentite a condizione che le Regioni e le Province autonome abbiano accertato
preventivamente la compatibilità dello svolgimento delle stesse attività con
l’andamento della situazione epidemiologica e in linea con i protocolli o le linee
guida adottati dalla Conferenza delle Regioni. Continua a essere consentita la
ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie
sia per l’attività di confezionamento sia di trasporto, nonché la ristorazione con
asporto, fermo restando l’obbligo di rispettare la distanza interpersonale di
almeno un metro;
– le attività inerenti ai servizi alla persona sono consentite a condizione che le
Regioni e le Province autonome abbiano accertato preventivamente la
compatibilità dello svolgimento delle stesse attività con l’andamento della
situazione epidemiologica e in linea con i protocolli o le linee guida adottati dalla
Conferenza delle Regioni. Resta fermo lo svolgimento delle attività inerenti ai
servizi alla persona già consentite sulla base del DPCM del 26 aprile (v. Circ.
prot. 572 del 4 maggio 2020);
– le attività degli stabilimenti balneari sono esercitate a condizione che le
Regioni e le Province autonome abbiano accertato preventivamente la
compatibilità dello svolgimento delle stesse attività con l’andamento della
situazione epidemiologica e in linea con i protocolli o le linee guida adottati dalla
Conferenza delle Regioni. Per tali attività e nelle spiagge di libero accesso deve
essere assicurato il mantenimento del distanziamento sociale, garantendo
comunque la distanza interpersonale di almeno un metro. Vengono inoltre
specificati i contenuti che devono avere al riguardo i protocolli delle Regioni;
– tutte le attività produttive manifatturiere e commerciali sull’intero territorio
nazionale devono rispettare i contenuti del protocollo condiviso di
regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione
del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020 tra il
Governo e le Parti sociali (Allegato 12), nonché, per i rispettivi ambiti di
competenza, quello nei cantieri, sottoscritto il 24 aprile 2020 (Allegato 13) e
nel settore del trasporto e della logistica (Allegato 14).
Sono, inoltre, previste limitazioni agli spostamenti da e per l’estero (artt. 4 e 5 del
DPCM) con, in alcuni casi, la previsione di un periodo di isolamento fiduciario per 14
giorni all’ingresso in Italia dai Paesi individuati nell’Allegato 20.
Il DPCM contiene numerosi allegati di interesse, tra i quali:
– Allegato 9, linee guida per la riapertura delle attività
economiche e produttive della Conferenza delle Regioni e
delle Province autonome dell’11 giugno 2020 e linee guida
per la riapertura delle attività economiche, produttive e
ricreative aggiornate al 6 agosto 2020;
– Allegato 11, recante misure per gli esercizi commerciali;
– Allegato 12, recante protocollo condiviso di regolamentazione
delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione
del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro fra il Governo e le
Parti sociali del 24 aprile 2020;
– Allegato 13, recante protocollo condiviso di regolamentazione
per il contenimento della diffusione del Covid-19 nei cantieri;
– Allegato 14, recante protocollo condiviso di regolamentazione
per il contenimento della diffusione del Covid-19 nel settore
del trasporto e della logistica;
– Allegato 16, recante linee guida per il trasporto scolastico
dedicato;
– Allegato 19, recante misure igienico-sanitarie;
– Allegato 20, spostamenti da e per l’estero.
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