SOSPENSIONE TERMINI DI VERSAMENTI DEI CARICHI AFFIDATI ALL' AGENTE
DELLA RISCOSSIONE
Il comma 1 dell’articolo 68 prevede la sospensione dei termini di versamento che scadono nel
periodo dall’8 di marzo al 31 maggio 2020, derivanti da:
• cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione;
• avvisi di accertamento esecutivi emessi dall’Agenzia delle entrate
• avvisi di addebito emessi dagli enti previdenziali.
? atti di accertamento esecutivo emessi dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli,
? ingiunzioni di cui al R.D. n. 639/1910 (Che approva l' annesso testo unico delle disposizioni
di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato) emesse dagli enti
territoriali,
? nuovi atti esecutivi che gli enti locali possono emettere (art. 1, co. 792, L. n. 160/2019) sia
per le entrate tributarie che per quelle patrimoniali.
I versamenti oggetto della sospensione di cui sopra devono essere effettuati in un’unica
soluzione entro il mese successivo al termine della sospensione, ossia entro il 30 giugno 2020.
Il comma 3 dell’articolo 68 in commento, inoltre, dispone il differimento al 31 maggio 2020 del
termine di versamento del 28 febbraio 2020, relativo alla cosiddetta «rottamazione-ter»,
nonché del termine del 31 marzo in materia di cosiddetto «saldo e stralcio».
Si ritiene che nella sospensione in oggetto rientrino anche le rateazioni in corso di cartelle
esattoriali emesse dagli agenti della riscossione in quanto la norma parla di versamenti
“derivanti da cartelle esattoriali”.