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DECRETO SOSTEGNI TER, le novit? per imprese e professionisti

DECRETO SOSTEGNI TER , TUTTE LE NOVITA' 

1. PREMESSA
Il decreto-legge n. 4 del 27 gennaio 2022, in materia di sostegno alle imprese ed
operatori economici, emanato a fronte del proseguimento dell’emergenza
sanitaria COVID-19 (cd. “decreto
Sostegni ter”) è entrato in vigore il 27 gennaio 2022, lo stesso giorno della sua
pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (n. 4 del 27 gennaio 2022) ed è stato
convertito con modificazioni nella legge
n. 25 del 28 marzo 2022 (pubblicata sul Supplemento ordinario
alla “Gazzetta Ufficiale„ n. 73 del  28 marzo 2022).

Si ricorda che le disposizioni contenute nel predetto Decreto-legge n. 4/2022
sono già state commentate con l’Informativa n. 5 del 1° febbraio 2022
redatta a seguito della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
Con la presente Informativa si commentato le misure fiscali di maggior
interesse (ad eccezione delle disposizioni sui bonus edilizi che saranno
oggetto di un separato approfondimento) a seguito delle modifiche
intervenute nel corso del processo di conversione in legge
del decreto Sostegni ter.

2. MISURE DI SOSTEGNO PER LE ATTIVITÀ CHIUSE (Articolo 1)
Con l’articolo 1 è stato rifinanziato il Fondo previsto dall’art. 2 del
D.L. n. 73/2021 (Sostegni bis) per il sostegno delle attività chiuse
fino al 31 marzo 2022 (attività che si svolgono in sale da
ballo, discoteche e locali assimilati di cui all’art. 6, comma 2
D.L. n. 221/2021 convertito con modificazioni dalla legge
n. 11 del 18 febbraio 2022).
Inoltre, per le medesime imprese, viene prevista una sospensione
dei termini di pagamento per i versamenti:
• delle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 D.P.R. 600/1973
(ovvero ritenute sui redditi di lavoro dipendente e sui redditi assimilati
a quelli di lavoro dipendente) e
trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, operate, in
qualità di sostituti d’imposta, nel mese di gennaio 2022;
• dell’Iva in scadenza nel mese di gennaio 2022.

LE NOVITA’ FISCALI DELLA LEGGE DI CONVERSIONE  
DEL DECRETO “SOSTEGNI TER”

Le disposizioni di carattere fiscale del D.L. n. 4 del 27 gennaio 2022 convertito
in Legge n. 25 del 28 marzo 2022

È stato convertito in legge il decreto-legge n. 4 del 27 gennaio 2022
(Sostegni ter) che contiene sia misure legate al sostegno per le attività ancora
obbligate alla chiusura e a quelle
particolarmente colpite dall’emergenza Covid-19, sia disposizioni volte
a contrastare il rischio di frodi nel settore delle agevolazioni fiscali limitando
la cedibilità dei crediti relativi a Bonus edilizi.

I predetti versamenti potranno pertanto essere effettuati entro il 16.10.2022,
in un’unica soluzione.

3. FONDO PER IL RILANCIO DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE DI COMMERCIO AL
DETTAGLIO (Articolo 2)

Con l’articolo 2 è concesso un contributo a fondo perduto alle imprese,
che svolgono in via prevalente le seguenti attività di commercio al dettaglio:

• 47.19 commercio al dettaglio in altri esercizi non specializzati;
• 47.30 commercio al dettaglio di carburante per autotrazione
in esercizi specializzati;
• 47.43 commercio al dettaglio di apparecchiature audio video
in esercizi specializzati;
• 47.5 commercio al dettaglio di altri prodotti per uso domestico
in esercizi specializzati;
• 47.6 commercio al dettaglio di articoli culturali e ricreativi
in esercizi specializzati;
• 47.71 commercio al dettaglio di articoli di abbigliamento
in esercizi specializzati;
• 47.72 commercio al dettaglio di calzature e articoli in pelle
in esercizi specializzati;
• 47.75 commercio al dettaglio di cosmetici di articoli di profumeria e
di erboristeria in esercizi specializzati;
• 47.76 commercio al dettaglio di fiori piante semi fertilizzanti animali
domestici e alimenti per animali domestici in esercizi specializzati;
• 47.77 commercio al dettaglio di orologi e articoli di gioielleria
in esercizi specializzati;
• 47.78 commercio al dettaglio di altri prodotti esclusi quelli di 2
mano in es. specializzati;
• 47.79 commercio al dettaglio di articoli di 2 mano in negozi;
• 47.82 commercio al dettaglio ambulante di prodotti tessili
abbigliamento e calzature;
• 47.89 commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti;
• 47.99 commercio al dettaglio al di fuori di negozi banchi mercati.
Per beneficiare del contributo, i ricavi del 2019 non devono essere superiori
a 2 mln di euro e si deve essere verificata una riduzione del fatturato
nel 2021 non inferiore del 30% rispetto al 2019.
Le risorse finanziarie del fondo previsto sono ripartite tra le imprese aventi diritto,
riconoscendo a ciascuna delle predette imprese un importo determinato applicando una percentuale pari alla differenza tra l'ammontare medio mensile dei ricavi
relativi al periodo d’imposta 2021 e l'ammontare medio mensile dei medesimi
ricavi riferiti al periodo d’imposta, come segue:
• 60%, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 non superiori a
quattrocentomila euro;
• 50%, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 superiori
a quattrocentomila euro e fino a un milione di euro;
• 40%, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 superiori
a un milione di euro e fino a due milioni di euro.
Qualora la dotazione finanziaria non sia sufficiente a soddisfare
la richiesta di agevolazione riferita a tutte le istanze ammissibili,
successivamente al termine ultimo di presentazione delle stesse,
il Ministero dello sviluppo economico provvede a ridurre in modo
proporzionale il contributo sulla base delle risorse finanziare disponibili
e del numero di istanze ammissibili pervenute, tenendo conto
delle diverse fasce di ricavi.

Un provvedimento del Ministero dello sviluppo economico
indicherà i termini e le modalità di presentazione dell’apposita istanza.

4. ULTERIORI MISURE DI SOSTEGNO PER ATTIVITÀ ECONOMICHE PARTICOLARMENTE
COLPITE DALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA (Articolo 3)

Il comma 1 dell’articolo 3 prevede l’integrazione di 20 milioni di euro,
per l’anno 2022, della dotazione del Fondo per il sostegno delle attività economiche particolarmente colpite
dall’emergenza da COVID-19 di cui all'articolo 26 del decreto-legge 22
marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21
maggio 2021, n. 69, da destinare ad interventi in favore dei parchi tematici,
acquari, parchi geologici e giardini zoologici. Le risorse sono
ripartite, secondo le modalità di cui al richiamato articolo 26 del decreto-legge
n. 41 del 2021, fra le regioni e le province autonome, sulla base della
proposta formulata dalle regioni in sede di auto-coordinamento, con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano, da adottare entro trenta giorni
dalla data di dall’entrata in vigore della legge di conversione
del decreto-legge n. 4/2022.

Il comma 2 sempre dell’articolo 3, incrementa il fondo di 40 milioni
di euro da destinare alle imprese che svolgono le seguenti attività:
• 96.09.05 Organizzazione di feste e cerimonie;
• 56.10 ristoranti e attività di ristorazione mobile;
• 56.21 fornitura di pasti preparati (catering ed eventi);
• 56.30 bar e altri esercizi simili senza cucina;
• 93.11.2 gestione piscine.
Il comma 2-bis prevede che in considerazione della necessità di inquadrare,
anche a livello statistico, le imprese operanti nel settore dei matrimoni
e degli eventi privati, l'Istituto nazionale di statistica definisce, entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, una classificazione volta all'attribuzione di un codice ATECO
specifico nell'ambito di ciascuna attività connessa al settore, mediante
l'introduzione, nell'attuale classificazione alfanumerica delle attività economiche,
di un elemento ulteriore, al fine di evidenziarne il nesso con l'organizzazione
di matrimoni ed eventi privati.
Il contributo spetta se nell’anno 2021 le imprese hanno subito
una riduzione del fatturato non inferiore al 40% rispetto al 2019.

Il contributo spetta anche ai soggetti nati nel 2020 per i quali in luogo
dei ricavi, la riduzione del 40% deve far riferimento all’ammontare medio mensile
del fatturato e dei corrispettivi dei mesi del 2020 successivi a quello
di apertura della partita IVA rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato
e dei corrispettivi del 2021.
Sarà un D.M. del Ministero dello sviluppo economico a
disciplinare tempi e modalità operative.
Il comma 3 prevede che la concessione di un credito d'imposta per
contenere gli effetti negativi sulle rimanenze finali di magazzino nel
settore tessile, della moda e degli accessori di cui all’art. 48-bis del D.L.
n. 34/2020 è riconosciuto anche per l’esercizio in corso al

31.12.2021 alle imprese operanti nel settore del commercio di prodotti
tessili della moda del calzaturiero e della pelletteria aventi i seguenti codici Ateco:
• 47.51 commercio al dettaglio in esercizi specializzati di prodotti tessili;
• 47.71, commercio al dettaglio di articoli di abbigliamento;
• 47.72. commercio al dettaglio di calzature e articoli in pelle.
Il comma 4-bis, introdotto in sede di conversione del decreto-legge
n. 4/2022, dispone che in considerazione della particolare situazione
di emergenza del settore della vendita a domicilio e
del necessario e conseguente sviluppo di nuove modalità di
valorizzazione e promozione di tali attività, l’Istituto nazionale di statistica,
entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, definisce una specifica classificazione merceologica delle
attività di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 17 agosto 2005,
n. 173, ai fini dell’attribuzione del codice ATECO.

5. NEUTRALITÀ CIVILISTICA DELLA REVOCA DELLA RIVALUTAZIONE
(Articolo 3, comma3-bis)

Il comma 624 della legge n. 234 del 2021 ha previsto la possibilità
per i soggetti che hanno effettuato il versamento dell’imposta sostitutiva
in applicazione della disciplina in materia di rivalutazione dei beni e di
riallineamento dei valori fiscali, di revocare l’opzione.
Il comma 3-bis dell’articolo 3 introdotto in sede di conversione consente
ai soggetti che scelgono di revocare, anche parzialmente, una rivalutazione
fiscale di beni di impresa già effettuata, ai
sensi del comma 624 dell’articolo 1 della legge n. 234 del 2021,
di rendere l’operazione neutrale dal punto di vista civilistico,
eliminandone gli effetti dal bilancio.

6. FONDO UNICO NAZIONALE TURISMO (Articolo 4)
L’articolo 4 dispone che il fondo unico per il turismo di cui all’articolo 1,
comma 366, della legge 31 dicembre 2021, n. 234, è incrementato
di 105 milioni di euro per l’anno 2022.

7. INTERVENTI EDILIZI AGEVOLABILI PER LE IMPRESE TURISTICHE
(Articolo 4-bis
)
L’articolo 4-bis, introdotto in sede di conversione, prevede l’inclusione
di taluni interventi edilizi nel novero di quelli realizzabili da imprese
turistiche al fine di incrementare l’efficienza energetica o eliminare
barriere architettoniche, che possono beneficiare del credito d’imposta
e dei contributi a fondo perduto previsti all’articolo
1 del decreto-legge n. 152 del 2021.

La norma citata ha riconosciuto, in favore delle imprese alberghiere,
delle imprese che esercitano attività agrituristica, delle imprese che
gestiscono strutture ricettive all'aria aperta, nonché delle imprese
del comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale,
ivi compresi gli stabilimenti balneari, i complessi termali,
i porti turistici, i parchi tematici, inclusi i parchi acquatici e faunistici,
un contributo a fondo perduto per determinati
interventi, da concedere entro individuati limiti di spesa fino
a esaurimento delle risorse.
Il comma 2 mantiene fermo il rispetto dei limiti di spesa
previsti ai commi 10 e 13 dell’articolo 1 del citato decreto-legge,
rispettivamente per il riconoscimento del credito di imposta e del contributo a fondo perduto.
Tali limiti di spesa sono pari a 100 milioni di euro per l'anno 2022,
180 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024,
40 milioni di euro per l'anno 2025, ai fini della fruizione
del credito di imposta, e a 100 milioni di euro per l’anno 2022,
ai fini della fruizione dei contributi a fondo perduto.

8. CREDITO D'IMPOSTA IN FAVORE DI IMPRESE TURISTICHE PER CANONI DI
LOCAZIONE DI IMMOBILI (Articolo 5)

Tale articolo prevede il riconoscimento del credito d'imposta in
favore di imprese turistiche e a quelle che svolgono l’attività di gestione
piscine (codice ATECO 93.11.20) per canoni di
locazione di immobili per i mesi da gennaio 2022 a marzo 2022 ai
soggetti che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi
nel mese di riferimento 2022 di almeno il 50% rispetto allo stesso
mese dell’anno 2019.
Le disposizioni si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni
previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del
19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le
misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale
emergenza del COVID-19». Va presentata da parte degli operatori
economici apposita autodichiarazione all’Agenzia delle entrate
attestante il possesso dei requisiti e il rispetto delle condizioni e
dei limiti previsti dalle Sezioni 3.1
«Aiuti di importo limitato» e 3.12 «Aiuti sotto forma di sostegno
a costi fissi non coperti» della predetta comunicazione.
Le modalità, i termini di presentazione e il contenuto delle
autodichiarazioni sono stabiliti con provvedimento del direttore dell’Agenzia.

9. SOSPENSIONE TEMPORANEA DELL'AMMORTAMENTO DEL COSTO DELLE
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI E IMMATERIALI (Articolo 5-bis)

L’articolo 5-bis introdotto in sede di conversione attribuisce ai
soggetti che non adottano i princìpi contabili internazionali,
la facoltà di differire, ai soli fini civilistici, la quota di ammortamento
di beni materiali e immateriali del 2021 e 2022.

10. MISURE URGENTI DI SOSTEGNO PER IL SETTORE DELLA CULTURA (Articolo 8)
In considerazione dell’andamento dell’emergenza epidemiologica
i commi da 1 a 3 dell’articolo 8 prevedono il rifinanziamento e l’incremento
per l’anno 2022 dei fondi di emergenza destinati a ristorare le categorie
più colpite dai danni economici causati dall’emergenza sanitaria, al fine di
assicurare un adeguato sostegno al settore della cultura.
Per tale ragione, il comma 1 incrementa i fondi di cui all’articolo 89,
comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, per l’anno 2022
di 50 milioni di euro per la parte corrente e di 25 milioni di euro per
gli interventi in conto capitale.
I commi 3 e 4 mirano a contribuire al sostegno delle attività circensi
e dello spettacolo viaggiante, colpite dalle misure di restrizione per
il contenimento della diffusione del COVID-19 e sono rivolti
ai soggetti che esercitano le attività di cui all’articolo 1 della legge
18 marzo 1968, n. 337.
Il comma 3 proroga al 30 giugno 2022 l’esenzione dal pagamento
del canone patrimoniale istituito dai comuni, dalle province e
dalle città metropolitane ai sensi dell'articolo 1, commi 816 
seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 per i soggetti
che esercitano attività circensi e di spettacolo viaggiante, già prevista
dall’articolo 65, comma 6, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73.

Correlativamente, il comma 4 incrementa il fondo di cui all’articolo 65,
comma 7, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 istituito nello
stato di previsione del Ministero dell’interno per il ristoro ai comuni
dalle minori entrate derivanti dall’esenzione in questione, prevedendo
altresì che alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati si provvede
con uno o più decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di
Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro trenta
giorni dall’entrata in vigore del presente decreto.

11. DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI SPORT (Articolo 9)
Al fine di sostenere gli operatori del settore sportivo per gli
investimenti pubblicitari effettuati dal
1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022 è concesso il credito di imposta
del 50% e vengono incrementate le somme destinate ai fondi finalizzati
a sostenere il settore sportivo.

12. PIANO TRANSIZIONE 4.0 (Articolo 10)
Per la quota superiore a 10 milioni di euro degli investimenti inclusi
nel PNRR, diretti alla realizzazione di obiettivi di transizione ecologica
che saranno individuati con decreto del Ministro
dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della transizione
ecologica e con il Ministro dell’economia e delle finanze, il credito d’imposta
per investimenti in beni strumentali 4.0 (disciplina dal 01.01.2023 al 31.12.2025
e fino al 30.06.2026 su prenotazione) è riconosciuto nella
misura del 5% del costo fino al limite massimo di costi complessivamente
ammissibili pari a 50 milioni di euro.

13. PROROGA DEL TERMINE DI COMUNICAZIONE DELL'OPZIONE DI CESSIONE DEL
CREDITO O SCONTO IN FATTURA E DEL TERMINE PER LA MESSA A DISPOSIZIONE
DELLA DICHIARAZIONE PRECOMPILATA 2022 (Articolo 10-quater)

L’articolo 10-quater introdotto in sede di conversione fissa al 29 aprile 2022
(in luogo del 7 aprile 2022) il termine entro il quale deve essere presentata
la comunicazione per l’esercizio delle opzioni di sconto sul
corrispettivo/cessione del credito riferito alla detrazione per interventi edilizi
effettuati nel 2021 nonché alle rate residue non fruite delle detrazioni riferite
alle spese sostenute nel 2020 (comma 1).
Conseguentemente, viene differito dal 30 aprile 2022 al 23 maggio 2022
il termine entro cui l’Agenzia delle entrate mette a disposizione dei
contribuenti la dichiarazione dei redditi precompilata (comma 2).

14. RIMESSIONE IN TERMINI PER LA ROTTAMAZIONE-TER E SALDO E STRALCIO
(Articolo 10-quinquies)

L’articolo 10-quinquies, introdotto in sede di conversione, dispone che
sia considerato tempestivo e non determini quindi l'inefficacia delle
definizioni a titolo di rottamazione ter, di rottamazione
risorse proprie UE e di c.d. "saldo e stralcio", il pagamento delle
rate connesse alle citate definizioni, effettuato:
• nel termine del 30 aprile 2022, per le rate in scadenza nel 2020;
• entro il 31 luglio 2022 per quelle in scadenza nel 2021;
• ed entro il 30 novembre 2022 per quelle che sono in scadenza nel
medesimo anno.

Si chiarisce che sono estinte le procedure esecutive eventualmente
avviate a seguito del decorso del precedente termine del 9 dicembre 2021, s
alva l’acquisizione definitiva delle somme eventualmente versate prima del 27 gennaio 2022.

15. CONTRIBUTO STRAORDINARIO, SOTTO FORMA DI CREDITO D’IMPOSTA,
A FAVORE DELLE IMPRESE ENERGIVORE (Articolo 15)

La norma attribuisce un contributo straordinario, sotto forma di credito
d’imposta, alle imprese cd. energivore i cui costi per kWh della componente
energia elettrica, calcolati sulla base della media dell’ultimo trimestre
2021 abbiano subito un incremento superiore al 30 per cento relativo al
medesimo periodo dell’anno 2019.
Il credito d’imposta è pari al 20 per cento delle spese sostenute per
la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata
nel primo trimestre 2022. Agli oneri derivanti dall’utilizzo
della misura agevolativa in esame, valutati in 540 milioni di euro per
l’anno 2022, si provvede:
• quanto a 405 milioni di euro mediante corrispondente utilizzo
di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2
di cui all’articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n.47,
relativi all’anno 2022, con esclusione delle risorse destinate al fondo
ammortamento titoli di Stato, versata dal Gestore dei servizi
energetici (GSE) ad apposito capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato,
che resta acquisita definitivamente all’erario;
• quanto a 24,11 milioni di euro mediante utilizzo delle maggiori
entrate derivanti dalla soppressione delle misure agevolative previste
all’articolo 18, comma 1;
• quanto a 110,89 milioni di euro ai sensi dell’articolo 32.
Il Ministero dell’economia e delle finanze effettua il monitoraggio
delle fruizioni del credito d’imposta di cui al presente articolo,
ai fini di quanto previsto dall’articolo 17, comma 13, della legge n.196 del 2009.

Per maggiori info contattaci alo 015 8551710