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DL CRISI D’IMPRESA e risanamento aziendale pubblicato in gazzetta ufficiale

DL Crisi d’impresa e risanamento aziendale pubblicato in GU.

Il decreto-legge sulla crisi d’impresa e risanamento aziendale (DL n. 118/21) è stato
pubblicato in Gazzetta Ufficiale ed è entrato in vigore lo scorso 25 agosto.

Il decreto recepisce in buona parte le osservazioni avanzate da Confartigianato alla
Commissione del Ministero della Giustizia incaricata di elaborare le proposte di
modifica del Codice della crisi d’impresa (approvato nel 2019 e mai entrato in vigore
a causa della pandemia).

Primo aspetto positivo è la proroga al 16 maggio 2022 dell’entrata in vigore
dello stesso Codice,
che altrimenti sarebbe divenuto operativo il prossimo 1°
settembre (art. 1, co. 1, lett. a).

Il decreto, inoltre, rinvia al 31 dicembre 2023 l’entrata in vigore delle misure
di allerta, contenute nel Titolo II del Codice (art. 1, co. 1, lett. b)
. In assenza di tale
rinvio migliaia di imprese sarebbero state a rischio di segnalazione a fronte
dell’aumento delle difficoltà finanziarie determinate dalle restrizioni imposte dalla
pandemia.

Secondo quanto dichiarato dal Governo, tali rinvii saranno anche l’occasione per
ripensare l’attuale formulazione della disciplina che, come denunciato da
Confartigianato, è eccessivamente complessa e non a misura di micro e piccola
impresa.

La riscrittura dell’istituto dell’allerta dovrà essere in linea con lo spirito della Direttiva
UE 2019/1023 (da recepire entro il 17 luglio 2022), che di fatto è stato disatteso dal
Codice della crisi.

Infatti, mentre la Direttiva chiede agli Stati membri di adattare gli strumenti di allerta
in funzione delle dimensioni dell’impresa, l’attuale sistema previsto dal Codice della
crisi impone a tutti gli imprenditori i medesimi obblighi, indipendentemente dalla
dimensione aziendale.

In secondo luogo, il decreto-legge introduce l’istituto della composizione negoziata
della crisi
(art. 2) che troverà applicazione a partire dal 15 novembre 2021 (art.
27).
Si tratta di un nuovo strumento di ausilio alle imprese in difficoltà finalizzato al loro
risanamento
e si sostanzia in un percorso di composizione volontario e
caratterizzato da riservatezza.

La procedura, pertanto, non comporta il rischio di una successiva segnalazione al
pubblico ministero o dell’attivazione di una procedura fallimentare.
L’esperto che
assiste l’impresa durante la procedura è, infatti, tenuto al rispetto della
riservatezza
sulla situazione dell’imprenditore, così come tutte le parti coinvolte
nelle trattative (art. 4).

L’imprenditore che si trova in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-
finanziario (che ne rendono probabile la crisi o l'insolvenza), può chiedere al
segretario generale della CCIAA competente per territorio la nomina di un esperto
indipendente
, quando risulta ragionevolmente perseguibile il risanamento
dell'impresa. Tale esperto ha il compito di agevolare le trattative tra l'imprenditore, i
creditori ed eventuali altri soggetti interessati (art. 2).

All’imprenditore viene quindi affiancato un esperto in possesso di specifiche
competenze ed iscritto in un apposito elenco tenuto dalle CCIAA
. Possono iscriversi
nell’elenco: commercialisti, avvocati, consulenti del lavoro e anche altri soggetti che,
pur non iscritti in albi professionali, posseggono particolari esperienze in materia di
risanamento di imprese (art.3).

La nomina dell’esperto è affidata ad una commissione composta da tre membri,
designati dal presidente del tribunale delle imprese del capoluogo di regione, dal
presidente della camera di commercio e dal prefetto (art. 3, co. 6).

L’istanza di accesso alla composizione negoziata si presenta tramite una piattaforma
unica nazionale accessibile dal sito della CCIAA
, attraverso la quale
l’imprenditore deve depositare una serie di documenti (bilanci, elenco dei creditori,
etc.) utili a fornire all’esperto un quadro della situazione contabile e debitoria
dell’impresa, al fine di valutarla e di avviare le trattative (art. 5).

Nel corso delle trattative l’imprenditore, pur essendo obbligato a gestire l’impresa in
modo da non recare pregiudizio ai creditori, continua nella gestione ordinaria e
straordinaria dell’impresa, potendo eseguire anche i pagamenti
(art. 9).
L'imprenditore, inoltre, partecipa personalmente alla procedura e può farsi
assistere da propri consulent
i (art. 5, co. 5).

L’imprenditore può richiedere una protezione del patrimonio, domandando
l’applicazione di misure protettive successivamente sottoposte alla conferma da parte
del giudice. Sono, però, esclusi dalle misure protettive i crediti dei lavoratori (art. 6).

La procedura di composizione negoziata può concludersi in diversi modi: con
la stipula di un contratto con uno o più creditori idoneo ad assicurare la continuità
aziendale, con una convenzione di moratoria, un piano di risanamento, un accordo di
ristrutturazione dei debiti, la presentazione di una domanda di concordato
semplificato per la liquidazione del patrimonio o accedere ad una delle procedure
disciplinate dall’attuale legge fallimentare (art. 17).

L’accesso alla procedura di composizione è favorito da misure premiali tra cui: la
riduzione al tasso legale degli interessi sui debiti tributari, la riduzione delle sanzioni
tributarie e la rateazione delle imposte (art. 14).

Infine, il decreto, attraverso una modifica all’attuale legge fallimentare (RD n.
267/42), anticipa alcuni strumenti di composizione negoziale già previsti dal
Codice della crisi, tra cui gli accordi ad efficacia estesa ed agevolati, la convenzione
di moratoria, etc.

Come consueto, seguiremo il provvedimento durante l’iter di conversione in legge in
Parlamento.
Per scaricare il decreto legge clicca qui