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DL CURA ITALIA – MODIFICHE IN MATERIA DI AMMORTIZZATORI SOCIALI,LAVORO,AMBIENTE

DL CURA ITALIA – modifiche in materia di ammortizzatori sociali, lavoro ed ambiente apportate in sede di conversione in legge

Si riportano di seguito le modifiche di maggiore rilevanti in materia di
ammortizzatori sociali, lavoro ed ambiente apportate in sede di conversione in legge del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (CURA ITALIA).
Art. 19
Norme speciali in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale ed
assegno ordinario

Al comma 1 è stata introdotta una formulazione più chiara riguardo alla durata massima
del periodo di 9 settimane fruibile, che pertanto scade al 31 agosto 2020.
Al comma 2, ai fini della procedura di richiesta dei trattamenti di cassa integrazione ed
assegno ordinario, è stata soppressa la specifica previsione concernente l’obbligo del
datore di lavoro di informazione, consultazione ed esame congiunto con le
organizzazioni sindacali. Pertanto resta efficace la dispensa generale dagli obblighi in
materia di informazione e consultazione previsti dal D.Lgs. 148/2015, già disposta
dall’art. 19, di cui la disposizione, eliminata in sede di conversione in legge, costituiva
eccezione.
I commi 10-bis, ter e quater riprendono la disciplina in materia di trattamenti di
sostegno al reddito di cui all’art. 13 del DL 9/2020, a favore dei datori di lavoro con
unità produttive rientranti nei comuni di cui all’allegato 1 al DPCM 1° marzo 2020 (cd.
zone rosse), ovvero se esterne agli stessi territori limitatamente ai lavoratori ivi
residenti, per i quali è previsto un periodo aggiuntivo di cassa integrazione ordinaria e di
assegno ordinario non superiore a 3 mesi. A tal scopo il comma 10-ter mantiene il
finanziamento già disposto per il 2020, pari complessivamente a 10,2 milioni di euro, a
valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione (comma 10-quater).
Art. 19 bis
Norma di interpretazione autentica in materia di accesso agli ammortizzatori
sociali e rinnovo dei contratti a termine

L’articolo 19bis, introdotto in sede di conversione in legge, in considerazione
dell’emergenza epidemiologica e per la durata della stessa, dispone che i datori di
lavoro che accedono agli ammortizzatori sociali previsti dal D.L. n. 18/2020 (CIGO,
CIGS,

CIGD, assegno ordinario) possono procedere al rinnovo o alla proroga dei contratti a
tempo determinato in corso, anche a scopo di somministrazione, in deroga agli articoli
20, comma 1, lett. c) e 32, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 81/2015 (che vietano il ricorso
ai contratti a termine, anche a scopo di somministrazione, presso unità produttive nelle
quali sono operanti una sospensione del lavoro o una riduzione dell’orario in regime di
cassa integrazione guadagni).
La disposizione in esame consente, inoltre, di derogare alla disciplina del c.d. stop
and go (art. 21, comma 2, D.Lgs. n. 81/2015) in caso di rinnovo di un contratto a
termine (intervallo temporale di dieci giorni per contratti di durata fino a sei mesi,
ovvero venti giorni per contratti di durata superiore a sei mesi).
Restano, tuttavia, ferme le altre condizioni richieste dal D.Lgs. n. 81/2015 e, in
particolare, l’indicazione della causale in occasione di ciascun rinnovo o nel caso di
proroga di un contratto di durata complessiva superiore a 12 mesi.
Art. 20
Trattamento ordinario di integrazione salariale per le aziende che si trovano già in
Cassa integrazione straordinaria

I commi 7-bis e 7-ter riprendono la disciplina di cui all’art. 14 del DL 9/2020,
aggiungendo un periodo di ulteriori 3 mesi di trattamento di cassa integrazione ordinaria
per i datori di lavoro con unità produttive rientranti nei comuni di cui all’allegato 1 al
DPCM 1° marzo 2020 (cd. zone rosse) che abbiano in corso un trattamento di
integrazione salariale straordinario. Viene confermato il limite massimo di spesa pari a
0,9 milioni di euro a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e
formazione.
Art. 22
Nuove disposizioni per la Cassa integrazione in deroga
Al comma 1, ai fini dell’accesso ai trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga,
è stata estesa l’esclusione dall’obbligo di accordo con le organizzazioni sindacali
comparativamente più rappresentative, esclusione originariamente prevista per i soli
datori di lavoro che occupino fino a 5 dipendenti, anche ai datori di lavoro che
abbiano chiuso l’attività in ottemperanza ai provvedimenti di urgenza emanati per
far fronte all’emergenza epidemiologica.
Al comma 4 viene chiarita la competenza del Ministero del Lavoro ad emanare i decreti
autorizzativi del trattamento di cassa integrazione in deroga per i datori di lavoro con
unità produttive ubicate in più Regioni o Province autonome.
I commi 8-bis e 8-ter riprendendo quanto già disposto dall’art. 15 del DL 9/2020,
prevedono 3 mesi aggiuntivi di cassa integrazione in deroga per i datori di lavoro con
unità produttive site nei comuni di cui all’allegato 1 al DPCM 1° marzo 2010 (cd. zone
rosse), ovvero se esterne limitatamente ai lavoratori in forza ivi residenti. Viene anche
in questo caso mantenuto il finanziamento pari a 7,3 milioni di euro per l’anno 2020,
previsto dal citato art. 15.
Al comma 8-quater per le Regioni Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna, con
riferimento ai datori di lavoro con unità produttive ivi ubicate, ovvero se esterne al
territorio della Regione limitatamente ai lavoratori in forza ivi residenti o domiciliati,
viene previsto un ulteriore periodo di cassa integrazione in deroga per massimo 4
settimane. A tale scopo viene previsto uno stanziamento aggiuntivo a valere sulle
risorse attribuite alle predette Regioni ai sensi dell’art. 44, comma 6-bis del D.Lgs.
148/15.
Art. 40
Sospensione delle misure di condizionalità
L’articolo 40, al fine di limitare gli spostamenti delle persone fisiche ai casi
strettamente necessari, sospende per due mesi le misure di condizionalità per
l’attribuzione di alcune prestazioni (reddito di cittadinanza, NASPI, DIS – COLL,
integrazioni salariali), ferma restando la fruizione dei relativi benefici economici. La
sospensione è disposta anche per alcune procedure relative al collocamento
obbligatorio (chiamata nominativa o stipula di convenzioni), nonché per le
convocazioni da parte dei centri per l’impiego per la partecipazione ad iniziative di
orientamento previste nel patto di servizio personalizzato dei lavoratori disoccupati.
In sede di conversione, è stato previsto che tale sospensione non si applica alle offerte
di lavoro congrue nell’ambito del comune di appartenenza, fermo restando lo
svolgimento a distanza, ove possibile, delle attività di formazione professionale e
orientamento al lavoro, nonché delle altre attività connesse ai patti per il lavoro e ai
patti per l’inclusione sociale.
Art. 44-bis
Indennità per i lavoratori autonomi nei comuni di cui all’allegato 1 al decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020

E’ stata inserita nel provvedimento in esame la disciplina contenuta nell’art. 16 del DL
9/2020, concernente l’indennità mensile aggiuntiva di 500 euro per un massimo di 3
mesi, parametrata all’effettivo periodo di sospensione dell’attività, a favore dei
collaboratori coordinati e continuativi, dei titolari di rapporti di agenzia e dei lavoratori
autonomi o professionisti, compresi i titolari di attività di impresa, iscritti all’AGO o
alle forme esclusive e sostitutive della medesima e alla gestione separata ex art. 2, c. 26,
L. 223/95, che svolgono la loro attività nei comuni di cui all’allegato 1 al DPCM 1°
marzo 2020. Viene mantenuto lo stanziamento di 5,8 milioni di euro previsto dal
precitato art. 16, comma 2.
La domanda viene presentata all’Inps, invece che alla Regione come disposto dal
predetto art. 16, che provvede all’erogazione del trattamento.
Art. 46
Sospensione termini di impugnazione dei licenziamenti

A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto l’avvio delle procedure relative ai
licenziamenti collettivi (apertura del procedimento per mobilità; scelta dei lavoratori) è
precluso per 60 giorni e nel medesimo periodo sono sospese le procedure pendenti
avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020.
La disposizione, come modificata in sede di conversione, fa salve le ipotesi in cui il
personale interessato dal recesso, già impiegato nell’appalto, sia riassunto a seguito di
subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di
lavoro o di clausola del contratto d’appalto.
In merito ai licenziamenti individuali resta confermato che, fino alla scadenza del
suddetto termine di 60 giorni, il datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei
dipendenti, non può recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi
dell’articolo 3, della legge n. 604/1966.
Art. 103
Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti
amministrativi in scadenza

Il comma 2 della norma, riformulato in sede di conversione, dispone la proroga della
validità di tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti
abilitativi comunque denominati, a condizione che siano in scadenza tra il 31 gennaio
e il 31 luglio 2020, per i successivi 90 giorni dalla dichiarazione di cessazione dello
stato di emergenza.
Viene, quindi, ampliato l’arco temporale della sospensione rispetto al testo originario
del decreto che, al comma 2, disponeva invece la proroga fino al 15 giugno 2020 della
validità di tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti
abilitativi comunque denominati, a condizione che fossero in scadenza tra il 31 gennaio
e il 15 aprile 2020.
A tale riguardo si segnala che anche il DURC si intende incluso tra i documenti di cui
alla disposizione in esame.
Nel testo, inoltre, è altresì esplicitato che il rinvio dei titoli in scadenza riguarda anche le
autorizzazioni ambientali (es. A.I.A, A.U.A) rilasciate alle imprese. Questo consente
un alleggerimento del carico di lavoro sulle imprese che in tale contesto avrebbero
avuto difficoltà ad avvalersi di personale tecnico specialistico indispensabile
all’assolvimento di molti oneri in materia ambientale.
I commi 2quater e 2quinquies, introdotti in sede di conversione, stabiliscono inoltre che
è estesa fino al 31 agosto 2020 la validità dei permessi di soggiorno dei cittadini di
Paesi terzi e che sono prorogati fino alla medesima data, tra gli altri:
– i termini per la conversione dei permessi di soggiorno da studio a lavoro
subordinato e da lavoro stagionale a lavoro subordinato non stagionale;
– la validità dei nulla osta rilasciati per lavoro stagionale;
– i permessi di soggiorno per lavoro subordinato e lavoro autonomo.

Art. 113 bis – Proroghe e sospensioni di termini per adempimenti in materia
ambientale

L’inserimento dell’art.113-bis sul deposito temporaneo rifiuti risolve una criticità che
avrebbe coinvolto molte micro, piccole e medie imprese.
La situazione di perdurante emergenza sta generando difficoltà logistiche per il ritiro dei
rifiuti e molte imprese, loro malgrado, avrebbero corso il rischio di superare i limiti
quantitativi e temporali di deposito temporaneo dei rifiuti presso la loro attività. Questo
li avrebbe esposti al rischio di sanzioni civili e penali.
Il raddoppio dei quantitativi – fino a 60 m 3 (anziché 30) di cui 20 m 3 massimo di rifiuti
pericolosi (anziché 10)- e l’estensione del limite temporale (18 mesi anziché 12)
consente alle imprese di operare con serenità e senza il rischio di incorrere in sanzioni
per il mancato rispetto di termini difficili da rispettare nell’attuale contesto
Il testo ricalca alla lettera la circolare del Ministero dell’Ambiente del 27 marzo scorso
sollecitata anche da Confartigianato e, a seguito della quale, sono stati emanati diversi
regolamenti regionali e provinciali.
La presenza della misura in una norma primaria consente di uniformare le disposizioni
in materia su tutto il territorio.
 

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