Dl Liquidità: quando è esclusa la responsabilità del datore in caso di contagio
Il Dl “Liquidità” è legge. Nella giornata di ieri il Senato ha rinnovato la fiducia al Governo, approvando in via definitiva il ddl n. 1829, di conversione in legge del Dl 8 aprile 2020, n. 23, in materia di accesso al credito, che aveva ottenuto il via libera dalla Camera il 26 maggio scorso.
Tra le novità del provvedimento, approvato senza modifiche, la limitazione della responsabilità del datore di lavoro in caso di contagio da Covid-19, su cui giorni fa si era espressa analogamente l’INAIL con la circolare n. 22/2020, sostenendo che il datore di lavoro non era automaticamente responsabile del contagio per i propri dipendenti.
Nell’emendamento approvato si precisa che l'obbligo di tutelare le condizioni di lavoro stabilite dal Codice Civile (art. 2087) può essere considerato adempiuto, nel settore pubblico e privato, con l'applicazione delle prescrizioni contenute nel protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro. In altre parole, i datori di lavoro in regola con gli adempimenti dei protocolli anti contagio saranno sollevati da responsabilità nel caso in cui un dipendente contragga il Covid-19.
Come si ricorderà l’articolo 42, comma 2 del Dl Cura Italia aveva equiparato il contagio all’infortunio sul lavoro, alimentando diffuse preoccupazioni su eventuali responsabilità penali e civili del datore di lavoro. Dopo la circolare dell’Inail, le varie associazioni datoriali, tra cui ANAEPA-Confartigianato, al fine di superareogni incertezza in merito, avevano chiesto l’inserimento urgente di un’apposita norma in un provvedimento all'esame del Parlamento, che non è tardato ad arrivare con l’emendamento al Dl Liquidità.