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DPCM 3 NOVEMBRE 2020, INDICAZIONI PER ACCONCIATORI, BARBIERI E PARRUCCHIERI

Dpcm del 3 novembre 2020

 

Indicazioni per Acconciatori,
Barbieri e Parrucchieri:
clienti provenienti da Comuni
diversi dal proprio

Dalla data odierna, 6 novembre 2020, è entrato in vigore il Dpcm del 3 novembre 2020, che prevede

 

"… è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori di cui al comma 1, nonché all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Il transito sui territori di cui al comma 1 è consentito qualora necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti sono consentiti ai sensi del presente decreto; …"

(Articolo 3 – Comma 4 – Lettera a)

 

Fermo restando tale divieto, il medesimo Dpcm consente lo svolgimento delle attività di "Servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere" (Allegato 24 al Dpcm), senza precisare se tale servizio debba essere riservato ai soli residenti nel medesimo comune dove l'azienda ha sede, o possa essere erogato senza limitazioni.

 

Alla luce di ciò si riporta l'interpretazione prudenziale fornita oggi dalla Confederazione nazionale di Confartigianato – Area Benessere:

"(…) Lo spostamento al di fuori del comune è consentito solo nel caso in cui nel proprio comune non sia presente un'impresa che eserciti l'attività di acconciatore (…) Anche nelle regioni rosse lo spostamento si ritiene consentito solo nel caso in cui nel proprio comune non sia presente un'impresa che eserciti l'attività di acconciatore (l'attività di estetica non è consentita nelle zone rosse. (…)".

Scarica la Comunicazione integrale

 

 

Nell'attesa di un'interpretazione autentica da parte del Governo, fermo restando l'obbligatorietà di utilizzare l'apposita autocertificazione nella quale, come noto, occorre indicare le ragioni dello spostamento, allo stato attuale della situazione e in mancanza di precisazioni, non si può dare per assunto che specificare in tale modulo quale motivazione la "fruizione del servizio di acconciatura/barbiere" manlevi il cliente, che si sposta dal proprio comune di residenza alla sede del parrucchiere/barbiere ubicato in un altro comune, da eventuali multe da parte degli Organi di controllo (es. Polizia di Stato o Carabinieri).

 

Non appena si avranno dei chiarimenti sulla fattispecie vi informeremo prontamente.