Decreto OMNIBUS, sostituisce ed integra i precedenti Decreti ristori 1, bis, ter e quater.
È entrata in vigore il 25 dicembre 2020 la Legge n. 176 del 18 dicembre 2020 di conversione, con modificazioni, del Decreto Legge n. 137/2020 (Decreto "Ristori").
La Legge n. 176/2020 o Decreto "Ristori omnibus accorpa al proprio interno i Decreti "Ristori bis" (DL n. 149/2020), "Ristori ter" (DL n. 154/2020) e "Ristori quater" (DL n. 157/2020), di cui ne dispone, contestualmente, l'abrogazione.
La Legge n. 176/2020 mantiene ferme le misure in materia di lavoro finalizzate a fronteggiare il periodo emergenziale connesso alla pandemia come disposte non solo dal Decreto Ristori ma anche dai successivi Decreti Ristori bis, Ristori ter e Ristori quater, trasfusi nel corpo normativo (dall'integrazione salariale all'esonero contributivo, dall'istituzione o implementazione di Fondi per il sostegno di particolari settori alle indennità per i lavoratori maggiormente colpiti dalle misure anti-COVID-19).
Inoltre, sono introdotte importanti modifiche alla disciplina sul sovraindebitamento contenuta nella L. 27 gennaio 2012, n. 3, prevedendo una semplificazione delle procedure di accesso per le imprese e per i consumatori, applicabili anche alle procedure pendenti alla data di entrata in vigore della L. n. 176/2020.
In particolare, si evidenziano sul punto le seguenti novità (art. 4 ter):
– l'estensione degli effetti dell'accordo di composizione della crisi della società anche nei riguardi dei soci illimitatamente responsabili;
– l'ammissibilità di procedure di sovraindebitamento c.d. familiari e, cioè, la possibilità che i membri della stessa famiglia presentino un'unica procedura di composizione della crisi di sovraindebitamento se conviventi ovvero se il sovraindebitamento ha un'origine comune;
– l'inclusione nella definizione di "consumatore" anche del socio di una società di persone, nonché la possibilità che la proposta di piano del consumatore preveda la falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto, del trattamento di fine rapporto o della pensione nonché quelli derivanti da operazioni di prestito su pegno;
– la previsione della allegazione alla proposta di piano del consumatore – e alla domanda di accordo di composizione della crisi – di una relazione dell'organismo di composizione della crisi che deve evidenziare le cause dell'indebitamento, la diligenza del debitore nell'assumere le obbligazioni, le ragioni dell'incapacità di adempiere le obbligazioni assunte, la completezza e attendibilità della documentazione depositata, l'indicazione presunta dei costi della procedura;
– quando l'accordo è proposto da un soggetto diverso dal consumatore e contempla la continuazione dell'attività aziendale, possibilità di prevedere il rimborso alla scadenza convenuta delle rate del contratto di mutuo con garanzia reale gravante su beni strumentali all'esercizio dell'impresa, a condizione che il debitore abbia adempiuto le proprie obbligazioni o se il giudice lo abbia autorizzato al pagamento del debito per capitale ed interessi scaduto a tale data.
– Articolo 8 estende (Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda per le imprese interessate dalle nuove misure restrittive di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020), per alcuni specifici settori, il credito d’imposta previsto per i canoni di locazione e di affitto d’azienda (articolo 28 del decreto-legge n. 34 del 2020) anche per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020.
– Art. 8-ter (Riduzione degli oneri delle bollette elettriche). – 1. Ai fini di ridurre nell'anno 2021 la spesa sostenuta dai titolari delle utenze elettriche connesse in bassa tensione diverse dagli usi domestici
– Proroga versamento ISA L’articolo 9-quinquies, introdotto al Senato, estende a tutti i soggetti ISA operanti in determinati settori economici, con domicilio fiscale o sede operativa in zona rossa, nonché esercenti l’attività di gestione di ristoranti in zona arancione, la proroga al 30 aprile 2021 del termine di versamento della seconda o unica rata dell’acconto delle imposte sui redditi e dell’Irap dovuto per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, a prescindere dall’eventuale diminuzione del fatturato o dei corrispettivi.
–Art. 9-quater (Fondo per la sostenibilità del pagamento degli affitti di unità immobiliari residenziali). – 1. Per l'anno 2021, al locatore di immobile ad uso abitativo, ubicato in un comune ad alta tensione abitativa, che costituisca l'abitazione principale del locatario, che riduce il canone del contratto di locazione in essere alla data del 29 ottobre 2020, è riconosciuto, nel limite massimo di spesa di cui al comma 4, un contributo a fondo perduto fino al 50 per cento della riduzione del canone, entro il limite massimo annuo di 1.200 euro per singolo locatore.
– Articolo 10-bis Detassazione di contributi, di indennità e di ogni altra misura a favore di imprese e lavoratori autonomi relativi all'emergenza COVID-19 stabilisce che i contributi e le indennità di qualsiasi natura erogati a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 ai soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi, non concorrono alla formazione del reddito imponibile e del valore della produzione, e non rilevano ai fini della deducibilità di interessi passivi e altre componenti negative di reddito.
–Articolo 10 dispone lo slittamento al 10 dicembre 2020 del termine per la presentazione del Mod. 770/2020, previsto originariamente per il 2 novembre 2020
Art.12 Proroga agevolazioni per l'assunzione di donne vittime di violenza di genere – Art. 12, commi 16-bis e 16-ter del Decreto "Ristori omnibus", introdotti in sede di conversione, estendono
-
alle assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato
-
effettuate dal 1° gennaio 2021 ed entro il 31 dicembre 2021,
-
l'esonero contributivo previsto dall'articolo 1, comma 220 della Legge n. 205/2017, a favore delle cooperative sociali che assumono donne vittime di violenze di genere.
–Art.12 Incentivo alternativo agli ammortizzatori sociali – Art. 12, commi 14-16 in base alla quale i datori di lavoro privati che hanno richiesto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali ai sensi dell'articolo 3 del DL n. 104/2020 possono rinunciarvi, limitatamente alla frazione di esonero richiesto e non goduto, e contestualmente presentare domanda per accedere ai trattamenti di integrazione salariale previsti dal citato articolo 12.
– Articolo 13-ter dispone la sospensione dei termini dei versamenti che scadono nel mese di novembre 2020 relativi alle ritenute alla fonte sui redditi da lavoro dipendente e assimilato, alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale e all'IVA a beneficio dei soggetti che esercitano una serie di attività economiche danneggiate dalle misure previste dal D.P.C.M. del 3 novembre 2020 e dal presente decreto-legge.
– Articolo 13-octies, introdotto al Senato, proroga di 24 mesi (9 aprile 2022) il termine per avvalersi dei benefici previsti del Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa, anche se in ammortamento da meno di un anno. La norma proroga altresì al 31 dicembre 2021 il termine entro cui la banca è tenuta alla sospensione dalla prima rata in scadenza successiva alla data di presentazione della domanda di sospensione del pagamento.
– Articolo 13-terdecies – ( Bonus baby-sitting) introdotto al Senato – riproduce l’art. 14 del DL 149/2020 (cosiddetto decreto Ristori-bis) che, limitatamente ad alcune zone caratterizzate da un livello di rischio epidemiologico alto, riconosce il diritto a fruire della corresponsione di uno o più bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting o di servizi integrativi per l’infanzia. La misura è disposta in favore dei lavoratori iscritti alla Gestione separata o alle gestioni speciali dell’INPS genitori di alunni di scuole secondarie di primo grado nelle quali sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza, nonché dei genitori di figli con disabilità iscritti a scuole di ogni ordine e grado per le quali sia stata disposta la medesima sospensione o ospitati in centri assistenziali diurni per i quali sia stata disposta la chiusura.
–Articolo 14 riconosce, inoltre, due mensilità di Reddito di emergenza ai nuclei familiari in possesso cumulativamente dei seguenti requisiti:
- un valore del reddito familiare, nel mese di settembre 2020, inferiore all'importo del beneficio (il valore del beneficio varia dai 400 agli 800 euro);
- assenza nel nucleo familiare di componenti che percepiscono o hanno percepito una delle indennità di cui all'articolo 15 del DL "Ristori" (indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo);
- possesso dei requisiti di cui ai commi 2, lettere a), c) e d), 2-bis e 3, dell'articolo 82 del Decreto "Rilancio" ( Legge n. 77/2020) riguardanti, rispettivamente, la residenza in Italia del richiedente, il patrimonio mobiliare familiare, il valore dell'ISEE e l'incompatibilità con altre indennità Covid-19 erogate dall'INPS, prestazioni pensionistiche, redditi da lavoro dipendente, reddito e pensione di cittadinanza.
– Art. 15-bis per l'anno 2021, disposizioni per promuovere l'occupazione giovanile
-
per i contratti di apprendistato di primo livello per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, stipulati nell'anno 2021,
-
sia riconosciuto ai datori di lavoro, che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove,
-
uno sgravio contributivo del 100% con riferimento alla contribuzione dovuta ai sensi dell'articolo 1, comma 773, quinto periodo, della Legge n. 296/2006,
-
per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto.
Resta ferma l'aliquota del 10% per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo.
-Articolo 17 riconosce un'indennità di 800 euro, per il mese di novembre e dicembre 2020, a tutti i lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso:
-
il Comitato Olimpico Nazionale (CONI);
-
il Comitato Italiano Paralimpico (CIP);
-
le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale (CONI) e dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP);
-
le società e associazioni sportive dilettantistiche;
che hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.
– articolo 22-ter amplia, fino al 31 gennaio 2021, il periodo di riferimento in relazione al quale le imprese possono usufruire del Fondo per le aziende di trasporto pubblico locale per i minori ricavi tariffari realizzati nel periodo di emergenza Covid-19.
Per maggiori dettagli, consulta la Legge.