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EMERGENZA CORONAVIRUS – DPCM 11 MARZO 2020

EMERGENZA CORONAVIRUS

Dpcm 11 marzo 2020

Ieri, 11 marzo 2020, il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha firmato
il nuovo Dpcm recante ulteriori
misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19 sull'intero territorio nazionale.

Scarica il Decreto

 

Si ritiene utile evidenziare e sintetizzare quanto specificato nel Decreto.
 

SONO CHIUSI
 i servizi alla persona PARRUCCHIERI, BARBIERI, ESTETISTI
 (Articolo 1, Punto 3)
POSSONO RESTARE 
APERTI LAVANDERIE, LAVANDERIE INDUSTRIALI, TINTORIE
 (Allegato 2)
POSSONO RESTARE 
APERTI SERVIZI DI POMPE FUNEBRI (Allegato 2)

SONO GARANTITI
 i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché l’attività del settore agricolo,
zootecnico di  trasformazione agro-alimentare comprese le filiere
che ne forniscono beni e servizi

SONO SOSPESE
 le attività dei servizi di ristorazione, bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie.

Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio 
nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento
che di trasporti

Attività degli artigiani e delle piccole imprese

Premesso che il Decreto recita (Articoli 7 e 8)

7) In ordine alle attività produttive e alle attività professionali s
i raccomanda che:

– sia attuato il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro
agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distan -a;

– siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla
contrattazione collettiva;

– siano sospese le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione;

– assumano protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza
interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di
protezione individuale;

– siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando
a tal fine forme di ammortizzatori sociali;

8) Per le sole attività produttive si raccomanda altresì che siano limitati al massimo
gli spostamenti all’interno dei siti e contingentato l’accesso agli spazi comuni;

si rileva che la ratio del decreto sia quella di limitare al massimo la circolazione
delle persone per contrastare la diffusione del virus
.

Si interpreta quindi che

possono restare aperte le attività manifatturiere con sede fissa ed unità produttiva
 (esempio: falegnamerie, segherie, carpenterie, aziende alimentari, autoriparatori, gommisti,
carrozzieri, centri di revisione, …);

possono restare aperte le imprese di pulizia in quanto il decreto incentiva le operazioni
di sanificazione
le imprese senza sede produttiva fissa quali muratori, elettricisti, idraulici,
cartongessisti, decoratori, …

Possono lavorare presso privati SOLO PER NECESSITÀ URGENTI quali riparazioni non rinviabili

Possono lavorare nei cantieri mantenendo le distanze interpersonali (in tal caso si fa riferimento
alle “comprovate esigenze lavorative”, con cui l’artigiano deve dichiarare il
cantiere sul quale sta andando a lavorare)

Altre attività economiche

POSSONO RESTARE APERTE le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità quali

  1. Ipermercati

  2. Supermercati

  3. Discount di alimentari

  4. Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari

  5. Commercio al dettaglio di prodotti surgelati

  6. Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature
    per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici

  7. Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati
    (codici ateco: 47.2)

  8. Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati

  9. Commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi
    specializzati (codice ateco: 47.4)

  10. Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico

  11. Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari

  12. Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione

  13. Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici

  14. Farmacie

  15. Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica

  16. Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati

  17. Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l'igiene personale

  18. Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici

  19. Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia

  20. Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento

  21. Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini

  22. Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet

  23. Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione

  24. Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono

  25. Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici

Queste sono informazioni aggiornate alla data e ora odierna sulla base dell’interpretazione
al testo del DPCM.

In attesa che il Governo e le Autorità competenti si pronuncino su eventuali dubbi e specificità,
confermiamo che provvederemo prontamente ad informare le imprese per ulteriori chiarimenti e delucidazioni.

Il direttore
Massimo Foscale