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EMERGENZA CORONAVIRUS – DPCM 11 MARZO MARMISTI

Pubblichiamo una nota pervenuta al ns. Presidente regionale Marmisti e proveniente dal Coordinatore Nazionale Radoani, per tramite del Presidente Nazionale Marmisti. 

" Sentito il parere dell'ufficio legislativo confederale riteniamo che l'attività di marmista sia una tipica attività di produzione, generalmente svolta in forma artigiana.

A livello di Classificazione Ateco è inquadrabile con il codice 23.7 TAGLIO, MODELLATURA E FINITURA DI PIETRE, rientrante nella macrocategoria C "Attività manifatturiere".

Tale attività, pertanto, non rientra tra quelle oggetto delle restrizioni introdotte dal DPCM 11 marzo 2020, che riguardano in particolare il commercio, i servizi alla persona e la somministrazione di alimenti.

Pertanto il marmista che si reca al domicilio del cliente si sposta per evidenti ragioni di lavoro, motivazione prevista dal decreto citato.

Si ritiene, inoltre, che non spetti al marmista indagare le motivazioni della richiesta del cliente, similmente a quanto è previsto per le attività ricettive. Queste ultime, infatti, possono rimanere aperte, nonostante gli spostamenti per motivi turistici siano vietati. Sul punto le FAQ del Governo chiariscono che non compete alla struttura turistico ricettiva la verifica della sussistenza dei presupposti che consentono lo spostamento dei propri clienti (ad esempio per necessità).

Ad ogni modo si ricorda che il marmista è tenuto al rispetto delle norme di sicurezza previste dal DPCM per tutte le attività produttive, in primis il rispetto della distanza interpersonale "

 

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