FISCO: AL VIA LE DEDUZIONI FORFETTARIE 2021 PER AUTOTRASPORTATORI A 48 EURO
Invariato l’ammontare delle deduzioni forfettarie per l’anno 2020
Con una notizia pubblicata sul sito del Dipartimento delle Finanze è stato reso noto l’ammontare delle deduzioni forfetarie a favore degli autotrasportatori per il periodo d’imposta 2020.
Gli importi delle deduzioni forfetarie in oggetto, per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore, da prendere in considerazione per l’elaborazione del modello Redditi 2020, sono i seguenti:
- 16,80 euro per i trasporti effettuati all’interno del Comune in cui ha sede l’impresa (ossia il 35% di 48 euro);
- 48 euro per i trasporti effettuati oltre il Comune in cui ha sede l’impresa.
Al riguardo, l’Agenzia delle entrate, con proprio comunicato stampa, ha precisato che la deduzione forfetaria per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore (ai sensi dell’art. 66, comma 5, primo periodo, del TUIR) va riportata nei quadri RF e RG dei modelli REDDITI 2021 PF e SP, utilizzando nel rigo RF55 i codici 43 e 44 e nel rigo RG22 i codici 16 e 17, così come indicato nelle istruzioni del modello REDDITI.
I codici si riferiscono, rispettivamente, alla deduzione per i trasporti all’interno del Comune in cui ha sede l’impresa e alla deduzione per i trasporti oltre tale ambito.
Si rammenta che la deduzione in esame spetta una sola volta per ogni giorno di effettuazione del trasporto, indipendentemente dal numero di viaggi.
Così, ad esempio, l'autotrasportatore che usufruisce per un giorno della deduzione per i viaggi fuori dal Comune in cui ha sede l'impresa, non può beneficiare anche della deduzione per i viaggi all'interno del Comune, ancorché nell'arco della stessa giornata abbia effettuato più viaggi.
Le deduzioni in esame, come evidenziato dall'Agenzia delle Entrate nel citato Comunicato stampa, vanno esposte nel quadro RG / RF del mod. REDDITI 2021 PF / SP, utilizzando gli appositi codici.
Il soggetto interessato è tenuto a predisporre, sottoscrivere e conservare un prospetto riepilogativo, con l'indicazione:
- dei viaggi effettuati, specificandone la durata e la località di destinazione;
- degli estremi dei documenti di trasporto utilizzati, le cui copie devono essere conservate fino alla scadenza del termine per l'accertamento (31.12.2026).
- ALTRE DEDUZIONI
Le imprese di autotrasporto possono beneficiare anche delle seguenti deduzioni:
- € 154,94 per ogni motoveicolo e autoveicolo:
- utilizzato nell'attività d'impresa;
- avente massa complessiva a pieno carico non superiore a Kg 3.500.
La deduzione, come previsto dal citato comma 5 dell'art. 66, spetta esclusivamente alle imprese in contabilità semplificata.
La deduzione in esame può essere cumulata con la predetta deduzione forfetaria per spese non documentate e va ricompresa nel seguente rigo del mod. REDDITI 2021 PF / SP.
Siamo a Vostra completa disposizione per eventuali chiarimenti