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GREEN PASS NEI LUOGHI DI LAVORO

GREEN PASS – Green pass nei luoghi di lavoro: le misure e le interpretazioni degli obblighi per titolari e dipendenti dal 15 ottobre al 31 dicembre 2021

Nel fare seguito alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto legge n. 127/2021, recante Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening, Confartigianato illustra le principali disposizioni concernenti l’estensione del green pass al lavoro privato, con alcune note interpretative desunte anche da interlocuzioni informali con il Ministero del Lavoro.
 

Lavoro privato: obbligo green pass dal 15 ottobre

L’articolo 3“Disposizioni urgenti sull’impiego di certificazioni verdi COVID-19 in ambito lavorativo privato”, prevede l’obbligo dal 15 ottobre al 31 dicembre 2021 di possedere ed esibire, su richiesta, il cosiddetto green pass per tutti coloro che svolgono un’attività lavorativa nel settore privato, al fine di accedere ai luoghi di lavoro.

L’obbligo è esteso a tutti coloro che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa, di formazione o di volontariato presso i luoghi di lavoro privato, anche sulla base di contratti esterni

Niente green pass per gli esenti dal vaccino per motivi medici

Restano, invece, esclusi i soggetti esenti dalla campagna vaccinale per motivi medici (es.: immunodepressi, allergici alle componenti vaccinali, ecc.) sulla base di idonea certificazione medica.

ATTENZIONE

Riguardo il campo di applicazione del decreto, e quindi dell’obbligo di green pass, va evidenziato come il riferimento a chiunque svolge una attività lavorativa nel settore privato” riguardi non solo i lavoratori subordinati ma qualsiasi attività lavorativa, ricomprendendo, quindi, anche i lavoratori autonomi e i titolari d’impresa.

A tale riguardo si pone, la questione relativa ai controlli. Infatti, mentre per i lavoratori dipendenti sarà il datore di lavoro ad effettuare le verifiche circa il possesso della certificazione verde, per il lavoratore autonomo appare necessario un chiarimento su chi sia legittimato a richiedere l’esibizione del green pass.

 

Il datore di lavoro assicura il rispetto dell’obbligo e organizza i controlli

Dal punto di vista attuativo, saranno i datori di lavoro a dover assicurare il rispetto dell’obbligo di possesso e di esibizione della certificazione verde COVID-19, definendo entro il 15 ottobre le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche – da eseguire anche a campione, preferibilmente ma non necessariamente al momento dell’accesso nei luoghi di lavoro – e individuando i soggetti incaricati dell’accertamento delle eventuali violazioni.

Per i lavoratori “esterni” la verifica è effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro

L’app VerificaC19

Il comma 5 specifica, inoltre, che le verifiche sono effettuate secondo le modalità indicate dal DPCM 17 giugno 2021 (attuativo dell’art. 9, comma 10, del D.L. n. 52/2021) provvedimento con il quale è stata istituita l’applicazione mobile “VerificaC19”.

L’app “VerificaC19” è gratuita e può essere scaricata da

Playstore (per sistemi Android, richiesta versione 8 o superiore)

Appstore (per sistemi iOS, richiesta versione 12.1 o superiore).

L’applicazione, una volta installata, funziona anche in assenza di collegamento Internet.

 

Attenzione: nel caso in cui il telefono adibito alla lettura delle certificazioni fornisca continui esiti di invalidità o malfunzionamenti, si suggerisce di disinstallare e reinstallare l’applicazione.

 

Assenti ingiustificati i lavoratori senza green pass: niente retribuzione, ma nessuna sanzione disciplinare

I lavoratori che non siano in possesso del green pass, o che ne siano privi al momento dell’accesso al luogo di lavoro, sono considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione della certificazione, senza corresponsione della retribuzione o di altro compenso ed emolumento, con diritto alla conservazione del posto e senza conseguenze disciplinari.

 

Il datore di lavoro assicura il rispetto dell’obbligo e organizza i controlli

Per le imprese con meno di 15 dipendentidopo 5 giorni di assenza ingiustificata è prevista la possibilità per il datore di lavoro di sospendere e sostituire il lavoratore per un periodo massimo di 10 giorni, rinnovabili una sola volta, fermo restando il limite del 31 dicembre 2021 (termine dello stato di emergenza). Si evidenzia come la formulazione dell’art. 3, comma 7, del decreto pubblicato sia diversa rispetto a quella contenuta nel testo diffuso dopo il Consiglio dei Ministri del 16 settembre u.s., a seguito dell’intervento della Confederazione che evidenziava l’ambiguità della norma originaria.

In particolare, alla luce della formulazione dei commi 6 e 7 dell’articolo 3 sembra possibile affermare come le imprese sotto i 15 dipendenti abbiano a disposizione due possibilità:

  • considerare il lavoratore privo di green pass assente ingiustificato fino alla presentazione del certificato verde, senza quindi procedere alla sospensione;

  • valutare, decorsi 5 giorni di assenza, la sospensione del lavoratore per poi procedere con un contratto a termine per sostituzione. In tal caso la sospensione sarebbe, quindi, una condizione necessaria per stipulare il contratto a termine per sostituzione. In tal caso la sospensione sarebbe, quindi, una condizione necessaria per stipulare il contratto a termine.

 

Le sanzioni

In merito gli aspetti sanzionatori i commi 8 e 9 prevedono:

  • per i lavoratori che accedono ai luoghi di lavoro in violazione dell’obbligo di certificazione verde COVID-19, una sanzione amministrativa pecuniaria da 600 a 1.500 euro;

  • per i datori di lavoro, in caso di mancata verifica del rispetto dell’obbligo di certificazione o di mancata adozione delle modalità organizzative entro il 15 ottobre, una sanzione amministrativa pecuniaria da 400 a 1.000 euro.

 

Tamponi a prezzo calmierato e gratuiti per i soggetti fragili

Tra le altre norme di interesse contenute nel provvedimento segnaliamo, inoltre, gli articoli 4 e 5, che contengono disposizioni per la somministrazione dei test antigenici rapidi e sulla durata delle certificazioni verdi, e che si legano quindi all’estensione dell’obbligo di green pass.

Come noto, infatti, la certificazione verde COVID-19, necessaria per l’accesso ai luoghi di lavoro, attesta di aver fatto almeno una dose di vaccino, oppure essere risultati negativi a un tampone  rapido nelle 48 ore o molecolare nelle 72 ore  precedenti, oppure di essere guariti da COVID-19 nei sei mesi precedenti.

A tale riguardo:

  • l’art. 4, comma 1, lett. b) dispone la somministrazione da parte delle farmacie di test antigenici rapidi .al prezzo calmierato di 15 euro, test, che si ricorda, non sono a carico dei datori di lavoro; si ricorda che per i minori da 12 a 18 anni i tamponi avranno prezzo calmierato ad 8 euro e che per i soggetti fragili il test molecolare o antigenico è sempre gratuito;

  • l’art. 5 prevede che per le persone guarite da COVID, la certificazione verde sarà valida a decorrere dalla somministrazione della prima dose di vaccino (ad oggi la normativa prevede che la validità decorra dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione).

 

Si segnala, infine, l’articolo 8 del decreto a monte del quale il Comitato tecnico scientifico, entro il 30 settembre 2021, è chiamato ad esprimere un proprio parere sulle misure di distanziamento, capienza e protezione nei luoghi nei quali si svolgono attività culturali, sportive, sociali e ricreative, in vista dell’adozione di ulteriori misure e tenendo conto dell’andamento dell’epidemia, dell’estensione dell’obbligo di green pass e dell’evoluzione della campagna vaccinale.

Nel restare a disposizione per qualsiasi ulteriore informazione e chiarimento, si rinvia a tempestive comunicazioni per gli aggiornamenti in merito agli ulteriori aspetti applicativi della nuova disciplina.
 

CASISTICHE
a. Lavoratore che si reca direttamente nel luogo della prestazione di lavoro e
non in azienda

Si verifica spesso l’ipotesi del lavoratore che si reca non in azienda ma direttamente
nel luogo ove deve rendere la prestazione. In questo caso, il controllo deve essere
operato dal titolare della struttura
presso la quale egli si reca (art. 9-septies, co. 2) o anche, nell’ipotesi di trasferta mediante mezzi di trasporto pubblico ultraregionale,
dal vettore. In questi casi si ritiene che, per effetto del controllo che dà esito
negativo, il datore di lavoro debba imporre un obbligo contrattuale di immediata
comunicazione. Esso potrebbe, ad esempio, fondarsi sulla previsione di un obbligo
contrattuale di comunicazione da parte del committente (es. mancato accesso nel
luogo di svolgimento della prestazione) o dello stesso lavoratore (es. mancato
accesso al treno) al datore di lavoro del prestatore non ammesso al lavoro ovvero
colto senza certificato all’interno del luogo di lavoro. Teoricamente, lo stesso
modello potrebbe essere adottato anche per i lavoratori in trasferta all’estero.

b. Il lavoro in turni
Altra ipotesi riguarda il lavoro in turni, anche notturni. In questa situazione, sembra
opportuno che il controllo sia affidato al personale della vigilanza (dal momento che, se si esegue attività lavorativa, detto personale debba sempre essere presente in
azienda).

c. Individuazione del perimetro aziendale
Altra questione riguarda il concetto di accesso nei luoghi in cui è svolta l’attività
lavorativa, ossia se debba intendersi il perimetro aziendale esterno ovvero
l’accesso all’interno dei luoghi della produzione. Premesso che si tratta di una
valutazione legata all’organizzazione di ciascuna azienda, il rischio viene introdotto
nel momento in cui si entra nei luoghi accessibili alla comunità lavorativa. La norma
non fa alcun riferimento ai luoghi al chiuso
: si pensi, quindi, al cantiere edile ovvero
all’azienda che dispone, all’interno del recinto aziendale ma al di fuori del perimetro
produttivo, luoghi per il deposito di materiali o ambiti ai quali accedono i fornitori
esterni. Ne consegue che sembra opportuno dare una accezione estensiva alla
nozione di luogo di lavoro.

D Il green pass è obbligatorio anche per prestazioni lavorative brevi
La norma non consente distinzioni, né quanto alla durata della prestazione, né per
quanto riguarda il fatto che il luogo è frequentato da persone senza green pass.
Quindi, qualsiasi lavoratore si rechi in luoghi presso i quali eseguire la prestazione
lavorativa, deve essere controllato tanto dal datore di lavoro titolare del rapporto di lavoro,
quanto del datore di lavoro titolare del luogo nel quale viene svolta la
prestazione, benché di breve durata.
Si faccia il caso del trasportatore che si reca in un supermercato per il deposito della merce, dove gli utenti evidentemente non sono obbligati ad avere il green pass. Ovviamente il trasportatore deve possedere un green pass, che deve essere stato controllato dal datore di lavoro titolare del rapporto di lavoro e dal titolare dell’esercizio presso il quale verrà svolta l’attività di consegna.

E- L’obbligo di possesso del green pass – lavoratori stranieri
Tutti i lavoratori stranieri 
 senza eccezioni, sono tenuti all’obbligo del possesso del green pass.

F-Formazione e green pass.
L’attività formativa è svolta in orario di lavoro, per cui
sembra difficile ritenere che il lavoratore che partecipa ad un corso di formazione
non debba avere il green pass e questo non debba essere controllato (dal datore di
lavoro, se il lavoratore fa accesso in azienda) ovvero dal titolare della struttura
presso la quale si svolge il corso (con comunicazione dal datore di lavoro
dell’eventuale carenza del green pass). Per i seminari, laddove non si tengano in
azienda, se esso costituisce parte della giornata lavorativa, può valere lo stesso
principio della formazione; non così se la partecipazione al seminario non
costituisce orario di lavoro ovvero la formazione è a distanza ed il lavoratore non fa
accesso ad alcun luogo di lavoro restando presso il proprio domicilio.

H-Attività associative  Se l’attività viene esercitata in
orario di lavoro (es. rappresentante sindacale, lavoratore), deve ritenersi che,
trattandosi di attività lavorativa, sia richiesto il controllo del possesso del green
pass.

ALLEGATO

DL n. 127 – 21 settembre 2021

 

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