E’ stato pubblicato sulla GU n. 175 del 23/7 u.s. il DL recante “Misure urgenti per
fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l’esercizio in sicurezza di attività
sociali ed economiche”.
Il Decreto, che proroga fino al 31/12/2021 lo stato di emergenza, stabilisce che – a partire
dal prossimo 6 agosto – sarà possibile accedere ad alcune attività solo se si è in possesso di un
“green pass” comprovante: l’effettuazione di almeno la prima dose di vaccino o la guarigione
dall’infezione (validità sei mesi) o l’effettuazione di un “tampone negativo” (validità 48 ore.)
I titolari o i gestori dei servizi e delle attività autorizzati previa esibizione del Green pass
sono tenuti a verificare che l’accesso a questi servizi e attività avvenga nel rispetto delle
prescrizioni. In caso di violazione può essere elevata una sanzione pecuniaria da 400 a 1000
euro sia a carico dell’esercente sia dell’utente. Qualora la violazione fosse ripetuta per tre volte
in tre giorni diversi, l’esercizio potrebbe essere chiuso da 1 a 10 giorni.
Tale misura non riguarda i centri estetici, mentre sono soggetti a tale previsione i centri
benessere.
Stante la sovrapponibilità di alcune attività che possono essere svolte sia nei centri
estetici che nei centri benessere, si ritiene che l’unico elemento di certezza da utilizzare in caso
di controlli da parte della pubblica autorità sia il codice attività.
Pertanto:
– sono esclusi dall’obbligo di verifica del green pass i centri estetici (Codice attività
96.02.02)
– sono soggetti all’obbligo di verifica del green pass tutti i centri benessere (Codice attività
96.04.10), indipendentemente dai trattamenti erogati (quindi anche in caso di
svolgimento di un trattamento estetico, qualora vi fosse una cabina di estetica
all’interno).
Il predetto decreto è stato inviato alla Camera dei Deputati per la conversione in Legge (AC
3223).
Al fine di alleggerire le operazioni di verifica poste in capo alle imprese, Confartigianato
ha veicolato alle Commissioni Affari sociali e Attività produttive della Camera un emendamento
(allegato) volto a chiarire che le imprese stesse non sono responsabili della verifica dell’identità
delle persone che accedono alle attività e ai servizi per cui è obbligatorio esibire il green pass,
in quanto tale verifica spetta esclusivamente alla pubblica autorità.
Per consultare l'emendamento presentato da Confartigianato clicca qui