Obbligo di comunicazione dei lavoratori autonomi occasionali – Nota dell’Ispettorato
Nazionale del Lavoro
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro fornisce le prime indicazioni per effettuare la comunicazione
preventiva dei lavoratori autonomi occasionali, ai sensi dell’articolo 13 del D.L. n. 146/2021 (c.d.
Decreto Fisco – Lavoro).
La nota, facendo seguito alle richieste di chiarimento di Confartigianato, fornisce in particolare
indicazioni in merito alle tempistiche, alle modalità ed al contenuto della comunicazione.
I committenti che, nelle more dell’emanazione delle istruzioni, non hanno potuto inviare la
comunicazione preventiva possono effettuarla entro il 18 gennaio p.v.
Nel fare seguito alla circolare confederale prot. n. 1786 del 23 dicembre 2021, Si informa che
con la nota n. 29 dell’11 gennaio (v. allegato) l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, congiuntamente
al Ministero del Lavoro, ha fornito le prime indicazioni in merito al nuovo obbligo di comunicazione preventiva per i lavoratori autonomi occasionali.
Come noto, infatti, la legge n. 215/2021, di conversione del D.L. n. 146/2021 (c.d. Decreto
Fisco – Lavoro), ha previsto che, a partire dal 21 dicembre 2021, l’avvio dell’attività dei suddetti
lavoratori sia oggetto di preventiva comunicazione all’Ispettorato territoriale del lavoro
competente per territorio da parte del committente, mediante le modalità già previste per il lavoro intermittente, ossia SMS o posta elettronica.
La nota dell’Ispettorato Nazionale contiene, pertanto, le istruzioni operative per
l’assolvimento dell’obbligo, con particolare riguardo alle tempistiche, alle modalità ed al contenuto della comunicazione, profili sui quali Confartigianato aveva chiesto chiarimenti allo stesso Ispettorato.
In merito all’ambito di applicazione delle nuove disposizioni, l’Ispettorato chiarisce, in primo
luogo, che il nuovo obbligo di comunicazione:
• si riferisce esclusivamente ai committenti che operano in qualità di imprenditori e che
• interessa i lavoratori autonomi occasionali come definiti dall’art. 2222 c.c. (ossia
coloro che compiono, verso un corrispettivo, un’opera o un servizio con lavoro
prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del
committente).
L’obbligo, inoltre, riguarda i rapporti avviati dopo il 21 dicembre 2021 (data di entrata in
vigore della norma) o che siano ancora in corso alla data dell’11 gennaio 2022 (data di emanazione della nota).
In merito alle tempistiche per la comunicazione, la nota consente di rimettere in termini tutti
quei committenti che, sino alla emanazione delle istruzioni, non hanno potuto effettuare la
comunicazione preventiva stante l’assenza di indicazioni al riguardo.
Pertanto, per tutti i rapporti di lavoro in essere all’11 gennaio 2022, nonché per i rapporti
iniziati a decorrere dal 21 dicembre 2021 e già cessati, la comunicazione andrà effettuata entro
il 18 gennaio p.v. compreso.
Resta fermo il regime ordinario per i rapporti avviati successivamente all’11 gennaio 2022
per i quali la comunicazione andrà effettuata prima dell’inizio della prestazione del lavoratore
autonomo occasionale, eventualmente risultante dalla lettera di incarico.
Dal punto di vista delle modalità, la comunicazione deve essere effettuata mediante SMS o
posta elettronica, secondo le specifiche regole previste per i lavoratori intermittenti dall’articolo 15, comma 3, del D.Lgs. n. 81/2015.
Tuttavia, nelle more dell’aggiornamento da parte del Ministero del Lavoro degli applicativi
online, l’obbligo andrà assolto attraverso l’invio di una e-mail agli specifici indirizzi messi a
disposizione dei singoli Ispettorati territoriali ed il cui elenco è allegato alla stessa nota n. 29/2022.
La comunicazione dovrà contenere i seguenti contenuti minimi:
• dati del committente e del prestatore;
• luogo della prestazione;
• sintetica descrizione dell’attività;
• data inizio prestazione e presumibile arco temporale entro il quale potrà considerarsi
compiuta l’opera o il servizio (ad es. 1 giorno, una settimana, un mese). Nell’ipotesi in cui
l’opera o il servizio non sia compiuto nell’arco temporale indicato sarà necessario
effettuare una nuova comunicazione;
• ammontare del compenso, qualora stabilito al momento dell’incarico.
In assenza di tali contenuti minimi la comunicazione sarà considerata omessa.
La nota chiarisce, inoltre, che una comunicazione già trasmessa potrà essere annullata o i dati
indicati potranno essere modificati in qualunque momento antecedente all’inizio dell’attività del
prestatore e che eventuali errori non sostanziali non si traducono in una omessa comunicazione.
L’Ispettorato ricorda, infine, che in caso di violazione degli obblighi, si applica la sanzione
amministrativa da 500 a 2.500 euro in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione, senza possibilità di applicare la procedura di diffida.