Proroga documento regolarità contributiva (Durc on line). Istruzioni Inps
In sede di conversione del DL 34/20, con l’art. 81, comma 1, è stato abrogato l’articolo
103, comma 1, del D.L. n. 18/2020, disposizione che aveva stabilito che i Durc on line in
scadenza tra il 31 gennaio ed il 15 aprile 2020 conservassero validità fino al 15 giugno
2020.
A seguito di tale abrogazione, per i Durc on line trova applicazione il regime di proroga
previsto dall’art. 103, comma 2, del D.L. n. 18/2020, a mente del quale tutti i certificati,
attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi in scadenza tra il 31
gennaio ed il 31 luglio 2020 conservano validità per i 90 giorni successivi alla
cessazione dello stato di emergenza.
Sulla materia è intervenuto l’Istituto con il messaggio 2998 del 30 luglio 2020, che si
allega, nel quale viene pertanto precisata la scadenza della validità dei Durc on line che
riportano nel campo Scadenza validità una data compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 31
luglio 2020, che pertanto viene estesa al 29 ottobre p.v. (90 giorni dopo la fine dello stato
di emergenza, che fino al 30 luglio u.s. era fissato al 31 luglio 2020).
In riferimento alla nuova scadenza del 15 ottobre 2020 introdotta con il D.L. 83/2020 si
fa riserva di fornire ulteriori indicazioni quando tale disposizione sarà recepita
ufficialmente dall’Istituto.
Di conseguenza, chiarisce il messaggio in esame, sia i contribuenti per cui è stato prodotto
il Durc on line entro la forbice di date sopra riportata ovvero i richiedenti a cui è stata
comunicata la formazione dello stesso documento devono ritenerne estesa la validità fino
al 29 ottobre 2020.
Una ulteriore precisazione del messaggio 2998 riguarda l’esclusione dalla disciplina in
esame delle casistiche di contratti pubblici di beni e servizi riportati nell’art. 8 del DL
76/2020, per i quali il comma 10 dello stesso articolo 8 esclude l’applicazione della
proroga.
Un messaggio coerente con le indicazioni sopra riportate è stato inserito nell’home page
del Durc on line.
Si precisa infine che le richieste di verifica della regolarità pervenute sia prima che dopo
la data di entrata in vigore della legge di conversione (19 luglio u.s.) saranno trattate
secondo la disciplina generale in materia di Durc, per cui si rimanda alla casistica di cui
all’ultimo periodo del punto 2 del messaggio in esame.
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