Parte il progetto "#RiparTiAmo Biella, per una città viva e sicura , spazi a dehor, ombrelloni e tavolini sulle vie cittadine.
D EL I B E R A COMUNE DI BIELLA
Covid 19 – Misure e individuazione di regole e criteri da osservare per la ripresa delle attività di
somministrazione di alimenti e bevande nel rispetto di condizioni idonee alla tutela della salute. INDIRIZZI.
L' AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI BIELLA fornisce i i seguenti indirizzi gestionali:
a tutti i soggetti interessati con particolare riferimento agli esercenti i pubblici esercizi, di attenersi alle seguenti disposizioni:
1. prevedere che tavoli e sedie, ombrelloni ed eventuali elementi a protezione delle sedute possano essere collocati anche in corrispondenza della facciata di altre attività o edifici, previo consenso scritto dei gestori e/ o dei proprietari degli stabili anche nel caso che lo spazio sia sfitto, andando ad aumentare fino al massimo del raddoppio della superficie già occupata con dehors preesistenti o, qualora non siano stati mai concessi dehors , fino al massimo della superficie del locale;
2. consentire, per la collocazione delle attrezzature di cui al punto 1, l’utilizzo di aiuole, aree verdi o/e piazze poste nelle vicinanze dell’attività. Qualora l’occupazione riguardi spazi sul lato opposto dell’esercizio, tale occupazione sarà consentita compatibilmente al traffico che si sviluppa abitualmente in luogo. Inoltre, se le condizioni generali lo richiederanno, per garantire la sicurezza durante l’attraversamento della strada, dovranno essere realizzate tutte le opere necessarie a tal fine e in particolare, se verrà ritenuto necessario, eventuali attraversamento pedonali, secondo le indicazioni dei competenti uffici comunali e con oneri a carico del richiedente;
3. consentire la collocazione delle attrezzature di cui al punto 1 in spazi dedicati a parcheggio, prevedendo idonea protezione verso la carreggiata su strade con traffico e condizioni compatibili con la sicurezza stradale, previa adozione degli atti necessari con oneri a carico del richiedente, tra i quali acquisto posa e manutenzione della segnaletica adeguata ( ad esempio cartelli di divieto di sosta ), ;
4. valutare, in riferimento ad eventuali richieste, la chiusura della strada previo rilascio di ordinanza da parte dei competenti uffici comunali
5. stabilire che nelle aree destinate a dehor venga prevista, qualora risulti compatibile con la dimensione del nuovo spazio occupato, la presenza di verde con funzioni perimetrali con elementi catarinfrangenti, soprattutto a delimitazione di quanto previsto al punto 3, per il quale l’altezza minima degli elementi di delimitazione dovrà essere approssimativamente di un metro ;
6.prevedere, al fine di rispettare il divieto di assembramenti in attesa, che sia applicata, da parte dei gestori dei ristoranti nonché dei bar che offrono consumazioni prolungate al tavolo, la prenotazione obbligatoria; la prenotazione potrà essere eventualmente effettuata anche in presenza, fermo l’obbligo per i titolari dei pubblici esercizi – indicato nelle “Linee di indirizzo per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative “ del 16 maggio 2020 – di mantenere l’elenco dei soggetti che hanno prenotato per un periodo di 14 giorni.
7. prevedere che il distanziamento fra i clienti sia pari ad almeno 1 metro. Per i clienti che si trovino seduti l’uno accanto all’altro a tavoli diversi il distanziamento dovrà essere di 1,5 metri. Tale distanza potrà essere ridotta a 1 metro solo ricorrendo a barriere fisiche tra i diversi tavoli adeguate a prevenire il contagio tramite droplet e comunque dovranno essere rispettate le eventuali norme a livello nazionale e regionale vigenti;
8 di dare atto che le previsioni di cui ai precedenti punti 5 e 6 si applicano alle concessioni di suolo pubblico già rilasciate e a quelle che verranno rilasciate dopo l’adozione della presente deliberazione ed in relazione a tutte le attività di somministrazione di alimenti e bevande che beneficeranno dell’esenzione del pagamento della tassa di occupazione di suolo e aree pubbliche in virtù di norme di legge di provvedimenti comunali adottati.
9 destinare a dehors aree che l’amministrazione individuerà, non attigue alle attività di somministrazione e dedicate al consumo sul posto dei prodotti acquistati, con obbligo per i gestori singoli o associati che facciano richiesta di occupazione, di provvedere a ricevere la prenotazione, ad esercitare la vigilanza nonché la pulizia e la sanificazione dei luoghi in concessione;
10. prevedere che tutte le aree utilizzate, con particolare riferimento alle aiuole e alle aree verdi, debbano essere ripristinate nel loro integrale stato e decoro al temine del periodo di occupazione;
11. dare atto che non sono in ogni caso derogabili le norme relative alla sicurezza stradale previste dal Codice della strada;
12. dare, altresì, atto che la valutazione sull’opportunità di utilizzare spazi pubblici (e in quale misura) verrà determinata dal settore dell’Ufficio di Polizia Locale Attività Economiche e Protezione Civile di concerto con gli altri uffici comunali coinvolti; il settore sopraindicato rilascerà specifica autorizzazione sulla base della presentazione del modulo semplificato pubblicato sul sito del Comune, e sulla base dei seguenti criteri di massima: – valutazione delle effettive condizioni di sicurezza, sia pedonale che stradale, della soluzione proposta; – valutazione dell’adeguatezza delle soluzioni proposte al fine di non recare disturbo ad altre attività che si svolgono nell’area di riferimento; – valutazione sulla quantità di spazio richiesto in relazione alla necessità di garantire ad altri gestori pari opportunità e a quanto previsto dal punto 1; – valutazione del decoro delle strutture con riferimento all’area circostante, sulla base delle linee guida allegate alla presente ordinanza;
13 dare atto che con deliberazione della giunta comunale verranno individuate in via sperimentale, zone, parti di carreggiate, piazze o parchi da adibire all’attività di somministrazione, secondo criteri definiti della stessa deliberazione;
14. che le istanze di concessione di occupazione delle aree interessate dalla presente deliberazione siano presentate, in attuazione delle previsioni dell’articolo 187 bis, del D.L. “Rilancio Italia“ e sulla base del modulo apposito pubblicato sul sito internet del Comune.
b)DI DISPORRE che le misure previste dalla presente debbano essere applicate, in tutti i casi, nel rispetto delle
seguenti disposizioni: – in prossimità di intersezioni viarie i dehors non devono essere di ostacolo alla visuale di sicurezza.
Qualora l'installazione del dehors interferisca con la segnaletica verticale od orizzontale, il titolare dell'esercizio
provvede ai necessari adeguamenti, previo accordo con i competenti uffici comunali e con oneri a suo carico. Le
strutture non devono inoltre occultare la vista di eventuali impianti semaforici oltre alla vista di targhe, lapidi o cippi
commemorativi eventualmente presenti. – Al fine di consentire il transito pedonale lungo il marciapiede deve essere garantito uno spazio adibito a tale scopo avente larghezza non inferiore a metri 1,50 per tutta la zona di transito in corrispondenza del dehors, salvo deroghe a 1.20 metri per casi particolari che non consentono l’occupazione in altro modo nelle vicinanze e che comunque vengano valutati, tenuto conto della tipologia di strada, di traffico veicolare e pedonale, della presenza di idoneo marciapiede sul lato opposto. – Nelle zone a traffico
limitato (Z.T.L.) l’installazione di dehors in carreggiata è consentita a condizione che non crei pericolo o intralcio alla
viabilità. L'ingombro del manufatto deve essere tale da mantenere libere da qualsiasi tipo di occupazione le aree
necessarie al transito dei mezzi di soccorso e delle Forze di Polizia, oltre che dei mezzi adibiti alla raccolta dei rifiuti solidi urbani e ad altri mezzi di trasporto pubblico: a tal fine la larghezza di detti spazi non deve essere inferiore a metri 3,50 lineari.
c) DI DISPORRE altresi’ che le presenti prescrizioni d’indirizzo entrino in vigore con valenza sperimentale dal 23 Maggio al 31 Ottobre 2020, con possibilità di proroga e di adeguarne l’applicazione sulla base degli effetti prodotti, anche in relazione all’andamento della situazione epidemiologica e alla
adozione dei preannunciati atti normativi in fase di emanazione.
d) DI DISPORRE, infine che: coloro che non sono in regola con i pagamenti dei tributi locali non hanno titolo per fruire per occupare il suolo pubblico e ogni eventuale occupazione sarà ritenuta abusiva sanzionata e dovrà essere rimossa, in ossequio all’articolo 15 ter del D.L. 34/2019;
È possibile autorizzare l’occupazione degli stalli dedicati al carico-scarico merci solamente qualora lo
spostamento dello stesso, se necessario, sia possibile e a carico del richiedente.
Le richieste di occupazione suolo pubblico disciplinate dalla presente delibera non impegnano in alcun modo il
settore Polizia Locale Attività Economiche e Protezione Civile, all’accoglimento delle stesse che restano
vincolate alla sola valutazione favorevole da parte del Settore sopra citato.”
Per tutte le informazioni sarà possibile per gli esercenti contattare lo sportello Suap al numero 015.3507224.
Per scaricare la delibera clicca qui