Sentenza Consiglio di Stato su modalità di vendita del pane precotto.
Vi segnaliamo una recente sentenza del Consiglio di Stato riguardante un ricorso, già
rigettato dal TAR della Puglia, proposto contro l’Azienda sanitaria di Lecce che aveva
disposto il sequestro di pane già precotto messo in vendita tramite degli espositori
self-service, da parte di una impresa di distribuzione alimentare al fine di ottenere un
parere sulla legittimità o meno di questa modalità di vendita (cfr allegato).
E’ sempre più ricorrente soprattutto in supermercati l’utilizzo di contenitori, in cui viene
riposto il pane sfuso di solito proveniente da cottura di pane precotto precedentemente,
a disposizione dei clienti che, seguendo le indicazioni apposite riportate accanto agli
stessi contenitori possono ritirarlo, inserirlo in appositi sacchetti, pesarlo con un
riferimento numerico, stampare lo scontrino con relativo prezzo, peso ed informazioni
di legge ed apporlo sullo stesso sacchetto.
La motivazione del sequestro risiedeva nel fatto che un cliente senza dotarsi di appositi
guanti aveva prelevato da un apposito erogatore a cassetto alcuni pezzi di pane
precotto, dopo averne toccati con le mani diversi di questi, e li aveva imbustati, prezzati
ed acquistati, e ciò era avvenuto senza la presenza di un operatore che potesse
controllare il rispetto delle modalità di prelievo ed acquisto da parte della clientela.
Il Consiglio di stato al proposito ha richiamato le norme che prevedono l’obbligo del
preconfezionamento per il pane ottenuto per cottura del pane parzialmente cotto,
surgelato o meno, sia l’art. 14 comma 4 delle Legge 580/67, che l’art. 1 del Regolamento
sulla revisione della normativa in materia di lavorazione e commercio del pane,
approvato con DPR 30 novembre 1998 n. 502.
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