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EMERGENZA ENERGETICA, nuovi limiti di esercizio degli impianti termici

EMERGENZA ENERGETICA: nuovi limiti temporali di esercizio degli impianti
termici di climatizzazione alimentati a gas naturale e riduzione di un grado dei
valori massimi delle temperature degli ambienti riscaldati nella stagione
invernale 2022-2023 (DM n. 383 del 6 ottobre 2022 del Ministero della
Transizione Ecologica)

Con la presente portiamo a vostra conoscenza i contenuti del Decreto del Ministero della
Transizione Ecologica n. 383 del 6 ottobre 2022
che, anche in relazione ai contenuti del
decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n.74 (recante “Regolamento recante
definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e
ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici”), fissa le
speciali modalità di funzionamento degli impianti termici di climatizzazione alimentati a gas
naturale nella stagione 2022-2023” per gli edifici residenziali e produttivi.

Entrando nel merito del provvedimento (allegato), l’articolo 1, comma 1, interviene sul
funzionamento nella stagione invernale, stabilendo una riduzione di 15 giorni complessivi per
quanto attiene al periodo di accensione e di 1 ora per quanto attiene la durata giornaliera di
accensione.

Con riferimento alla riduzione del periodo di accensione, questa è attuata mediante la
posticipazione di 8 giorni della data di inizio e anticipando di 7 giorni la data di fine esercizio,
sulla base dei criteri di zonizzazione riportati analiticamente nel comma 2 del medesimo
articolo 1, stabilendo, al comma 3, che la durata giornaliera di attivazione degli impianti non
ubicati in zona F (cfr mappa climatica allegata) debba essere compresa tra le ore 5 e le ore 23
di ciascun giorno.
Le norme indicate si applicano a tutti gli edifici con le eccezioni stabilite dalle deroghe di cui ai
commi 4 e 5 dell’articolo 1.

In particolare tali deroghe prevedono:
1) alla lettera e) del comma 4, per gli edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e
assimilabili quando ostino esigenze tecnologiche o di produzione (coerentemente
con quanto già stabilito dall’articolo 4, coma 5, del già citato DPR n. 74/2013);

2) alla lettera d) del comma 5), limitatamente alla durata giornaliera, per edifici pubblici
e privati che rispettino gli obblighi di utilizzo di impianti a fonti rinnovabili di cui
all’allegato 3, paragrafo 2, punto 1 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n.199 e
che pertanto siano dotati di impianti alimentati prevalentemente a energie rinnovabili.
Il comma 7 dell’articolo 1 prevede che durante il periodo di funzionamento nella stagione
invernale 2022-2023 degli impianti termici di climatizzazione alimentati a gas naturale, i valori
di temperatura dell’aria indicati all’articolo 3, comma 1, del DPR n.74/2013 sono ridotti di 1°C.
Anche in questo caso, la disposizione non trova applicazione, nei seguenti casi:
1) articolo1, comma 11, lettera d), relativamente agli edifici adibiti ad attività industriali,
artigianali e assimilabili per i quali le autorità comunali abbiano già concesso deroghe
ai limiti di temperatura dell’aria, motivate da esigenze tecnologiche o di produzione
che richiedano temperature diverse dai valori limite di cui al DPR n.74/2013 o dalla
circostanza per cui l’energia termica per la climatizzazione invernale degli ambienti
derivi da sorgente non convenientemente utilizzabile in altro modo (coerentemente
con quanto già disposto dall’articolo 3, comma 5, del già citato DPR n. 74/2013);
2) articolo 1, comma 11, lettera e) edifici pubblici e privati che rispettino gli obblighi di
utilizzo di impianti a fonti rinnovabili di cui all’allegato 3, paragrafo 2, punto 1 del
decreto legislativo 8 novembre 2021, n.199 e che pertanto siano dotati di impianti
alimentati prevalentemente a energie rinnovabili.
Infine, l’articolo 2 del DM n. 383/ 2022 in oggetto prevede la disciplina dei controlli, rimessi
all’autorità competente di cui al D.Lgs.n. 192 del 19 agosto 2005.
Nel rimandare gli approfondimenti al testo allegato e nel restare a disposizione per ogni
eventuale esigenza, l’occasione è gradita per porgere i nostri migliori saluti.

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