Da domenica 13 dicembre 2020 la Regione Piemonte diventa zona GIALLA
Le regole della zona gialla
Spostamenti
È consentito spostarsi dalle 5 alle 22 senza necessità di giustificane il motivo. Dalle 22 alle 5 sono vietati tutti gli spostamenti, ad eccezione di quelli dovuti a comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute.
Nelle abitazioni private è fortemente raccomandato non ricevere persone diverse dai conviventi, salvo che per esigenze lavorative o situazioni di necessità e urgenza.
È possibile spostarsi per accompagnare i propri figli dai nonni o per andarli a riprendere all'inizio o al termine della giornata di lavoro ma è fortemente sconsigliato, perché gli anziani sono tra le categorie più esposte al contagio e devono quindi evitare il più possibile i contatti con altre persone. Pertanto, questo spostamento è ammesso solo in caso di estrema necessità, se entrambi i genitori sono impossibilitati a tenere i figli con sé per ragioni di forza maggiore.
Sono consentiti gli spostamenti per fare visita alle persone detenute in carcere tra le ore 5 e le ore 22.
Si può andare a fare la spesa in un Comune diverso da quello in cui si abita.
Chi si trova fuori dal proprio domicilio, abitazione o residenza potrà rientrarvi.
È possibile raggiungere la seconda casa se è ubicata in un Comune dell’area gialla. Se la seconda casa si trova in un Comune di area arancione o rossa è consentito solo se dovuto alla necessità di porre rimedio a situazioni sopravvenute e imprevedibili (quali crolli, rottura di impianti idraulici e simili, effrazioni, ecc.) e comunque secondo tempistiche e modalità strettamente funzionali a sopperire a tali situazioni.
Dalle 5 alle 22 è consentito fare una passeggiata, uscire con il proprio animale da compagnia e fare attività motoria.
È possibile utilizzare la bicicletta per tutti gli spostamenti consentiti, mantenendo la distanza di almeno un metro dalle altre persone. È inoltre consentito utilizzarla dalle 5 alle 22 per svolgere attività motoria all’aperto, sempre nel rispetto del distanziamento di almeno un metro, e per svolgere attività sportiva, nel qual caso il distanziamento deve essere di 2 metri.
Attività commerciali
I ristoranti e le altre attività di ristorazione, compresi bar, pasticcerie e gelaterie, sono aperti con possibilità di consumo all'interno dalle 5 alle 18. Dalle 5 alle 22 è consentita anche la vendita da asporto. La consegna a domicilio è consentita senza limiti di orario, ma deve comunque avvenire nel rispetto delle norme sul confezionamento e sulla consegna dei prodotti.
Negli orari in cui è sospeso il consumo di cibi e bevande all’interno dei locali, l’ingresso e la permanenza dei clienti sono consentiti esclusivamente per il tempo strettamente necessario ad acquistare i prodotti per asporto. Non sono comunque consentiti gli assembramenti né il consumo in prossimità dei locali.
Non sono previste limitazioni alle categorie di beni vendibili. Nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole.
Le attività commerciali al dettaglio si svolgono comunque a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni.
Scuola
Lezioni in presenza per materne, elementari e prima media, mentre permane la didattica a distanza per seconde e terze medie (fino al 23 dicembre come da ordinanza del presidente Cirio) e superiori.
Università e istituzioni di Alta formazione
Le attività formative e curriculari si svolgono a distanza, fatta eccezione per quelle relative al primo anno dei corsi di studio e per i laboratori, che possono svolgersi in presenza.
I tirocini, le attività di laboratorio sperimentale o didattico o le esercitazioni possono essere svolte in presenza laddove previste dai piani di organizzazione della didattica e delle attività curriculari predisposti dai singoli Atenei, sentito il Comitato universitario regionale; resta fermo che, laddove previste, esse dovranno svolgersi nel rispetto dei protocolli, specificamente dedicati alle università e allegati al dpcm del 3 novembre.
Le lezioni di musica, canto, teatro o danza o delle altre attività di tipo artistico presso le Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica si svolgono prevalentemente a distanza. Possono svolgersi in presenza quelle del primo anno dei corsi di studi, i laboratori o assimilabili
Si possono tenere le sessioni d’esame e le sedute di laurea.
Eventi, cerimonie e riunioni
Le funzioni religiose con la partecipazione di persone si possono svolgere, purché nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo con le rispettive confessioni.
Lo svolgimento delle manifestazioni pubbliche è consentito soltanto in forma statica e a condizione che, nel corso di esse, siano osservate le distanze sociali prescritte e le altre misure di contenimento.
Sono vietate tutte le gare, le competizioni e le attività connesse agli sport di contatto di carattere amatoriale.
L’apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura è sospesa.
Tumulazioni e sepolture sono consentite rispettando la distanza interpersonale di un metro tra le persone che vi assistono ed evitando ogni forma di assembramento.
Attività motoria e sportiva
È possibile praticare l’attività venatoria o la pesca dilettantistica o sportiva.
Le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere e centri termali sono sospese, fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza per le attività riabilitative o terapeutiche e per gli allenamenti degli atleti, professionisti e non professionisti, che devono partecipare a competizioni ed eventi riconosciuti di rilevanza nazionale con provvedimento del Coni o del Cip.
È consentito recarsi presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, per svolgere esclusivamente all'aperto l’attività sportiva di base, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento.
Sono inoltre vietate tutte le gare, le competizioni e tutte le attività connesse agli sport di contatto di carattere amatoriale. Tuttavia, è consentito svolgere all’aperto e a livello individuale i relativi allenamenti, nonché gli allenamenti per sport di squadra, che potranno svolgersi in forma individuale, all’aperto e nel rispetto del distanziamento.
Caccia
Si considera come “stato di necessità” lo svolgimento dell’attività venatoria per limitare i danni alle colture, mitigare il potenziale pericolo per la pubblica incolumità e per conseguire l’equilibrio faunistico venatorio nel rispetto di determinate condizioni
Ulteriori informazioni
Altre informazioni e le disposizioni specifiche per il periodo 21 dicembre 2020 – 6 gennaio 2021 sono consultabili su http://www.governo.it/it/articolo/domande-frequenti-sulle-misure-adottate-dal-governo/15638?gclid=EAIaIQobChMI6MD3lcDB7QIVjal3Ch0RPAzDEAAYASAAEgK3BvD_BwE#zone