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DECRETO CLIMA – INCENTIVI ALLA VENDITA DI PRODOTTI SFUSI

Decreto clima, incentivi alla vendita di prodotti sfusi e alla spina

Vi forniamo di seguito alcuni aggiornamenti in merito al cosiddetto decreto clima (DL
14.10.19, n. 111), in vigore dal 15 ottobre 2019, che introduce all’articolo 7 alcune
misure per l’incentivazione di prodotti sfusi o alla spina.
( https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/12/13/19A07885/sg ).

Gli incentivi alla vendita di prodotti sfusi e alla spina ambiscono a promuovere nuove
modalità di consumo dei prodotti alimentari e detergenti, con l’obiettivo di ridurre la
produzione di imballaggi e contenitori monouso, laddove non indispensabili per
esigenze sanitarie, rinunciando al loro impiego.
Destinatari degli incentivi sono gli esercenti commerciali di vicinato, di media e grande
struttura ex D.Lgs 31 marzo 1998, n. 114.
Nel dettaglio:
– Esercizi di vicinato, con superficie di vendita:
enlightened inferiore a 150 m2, nei Comuni con popolazione residente inferiore a 10.000
abitanti
 inferiore a 250 m2, nei Comuni con popolazione residente superiore a 10.000
abitanti
– Medie strutture, aventi superficie di vendita:
enlightened inferiore a 1.500 m2, nei Comuni con popolazione residente inferiore a
10.000 abitanti
enlightened inferiore a 2.500 m2, nei Comuni con popolazione più ampia
– Grandi strutture di vendita

Gli esercizi commerciali potranno accedere a un contributo economico a fondo
perduto pari alla spesa sostenuta e documentata per un importo massimo di
euro 5.000 ciascuno

a condizione che:
a) vengano attrezzati spazi dedicati alla vendita ai consumatori di prodotti
alimentari e detergenti, sfusi o alla spina ovvero vengano aperti nuovi negozi che
prevedano esclusivamente la vendita di prodotti sfusi;
b) vengano proposti ai consumatori contenitori riutilizzabili, consentendo anche
l’impiego di quelli di proprietà del cliente, purché puliti e idonei all’uso
alimentare; non è permesso offrire contenitori monouso per imballare i suddetti
prodotti;
c) tale attività di vendita venga mantenuta per un periodo minimo di tre anni, a
pena di revoca del contributo.

Il contributo verrà corrisposto secondo l’ordine di presentazione delle domande
ammissibili, nel limite complessivo di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e
2021, sino ad esaurimento delle predette risorse.
Le modalità per l’ottenimento del contributo, nonché per la verifica anche
successiva delle sue condizioni, saranno fissate con decreto del Ministro dell’ambiente e
della tutela del territorio e del mare, d’intesa con il Ministro dello sviluppo economico e
sentita la Conferenza unificata, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto (il 15 dicembre 2019).
E’ opportuno evidenziare che predisporre un esercizio commerciale alla vendita
di alimenti sfusi genera una revisione delle buone prassi igieniche e del manuale
HACCP al fine di ottimizzare il sistema di autocontrollo teso a garantire la sicurezza
alimentare.
Per garantire inoltre la effettiva conformità alle regole vigenti sia dei
dispenser, sia dei contenitori riutilizzabili, i materiali e oggetti che vengono a contatto
con gli alimenti devono rispettare la normativa sui MOCA
.
Si ricorda infine che la
vendita di prodotti alimentari sfusi è soggetta alle regole d’informazione al
consumatore stabilite nel d.lgs. 231/17.
Per ulteriori approfondimenti siamo a Vostra  disposizione al numero 015 8551710
 

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