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DPCM 3 NOVEMBRE, CHIARIMENTI DAL MINISTERO DELL’ INTERNO

Pubblicata  la circolare del Viminale a chiarimento delle regole su divieti e controlli.

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Area rossa

L’art. 3 del d.P.C.M. riguarda i territori ricompresi nella terza area (area rossa), caratterizzati da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (in cui ricadono attualmente Calabria, Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta, secondo l’ordinanza del Ministro GABINETTO DEL MINISTRO 11 MODULARIO INTERNO – 54 MOD. 4 UL della Salute del 4 novembre 2020), che giustificano prescrizioni ancor più restrittive (“scenario di tipo 4”).

Mobilità, attività motoria e sportiva (art. 3, comma 4, lett. a) ed e)
Il regime più stringente riguarda innanzitutto il divieto di spostamento, che viene a corrispondere alla massima estensione possibile, in quanto relativo ad ogni forma di mobilità non solo extra ma anche intraregionale e intracomunale, ricomprendendo sia gli spostamenti fra un comune e un altro, sia quelli all’interno dello stesso comune di domicilio, abitazione o residenza.

Si precisa che nei territori dell’area rossa restano consentiti gli spostamenti dovuti a motivi di lavoro, salute o altra necessità, nonché per le altre cause giustificative indicate dall’art.3, comma 4, lett. a).

È sempre consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

Relativamente agli attraversamenti dei territori inclusi nell’area rossa, la disciplina è del tutto identica a quella commentata a proposito dell’area arancione, a cui qui di seguito stralcio:

Zona Arancione …..Mobilità (art.2, comma 4, lett. a e b)
In coerenza con quanto si è appena affermato in premessa, è il caso di precisare, in tema di mobilità, che anche per i territori a cui si riferisce l’art. 2 varrà il generale divieto di spostamento dalle ore 22 alle ore 5, di cui all’art. 1, comma 3 del d.P.C.M. Ciò in quanto, come già detto, tale articolo reca l’insieme delle disposizioni generali applicabili sull’intero territorio nazionale, salvo che esse non siano derogate da misure più restrittive per i territori a cui si riferiscono gli artt. 2 e 3 del provvedimento.

In base alla lett. a) del comma 4 dell’art. 2, le restrizioni alla mobilità in area arancione comportano, innanzitutto, un generale divieto di spostamento, in entrata e in uscita, da quei territori regionali, in ogni fascia oraria della giornata, salvo i casi in cui non ricorrano cause giustificative dovute a esigenze di lavoro, salute o altra necessità, a cui si si aggiunge l’esigenza di assicurare le attività didattiche e formative in presenza, nei limiti in cui esse sono consentite.

È sempre consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

Inoltre, la disposizione in commento precisa, opportunamente, che l’attraversamento di tali territori è sempre consentito qualora esso sia necessario per raggiungere altri territori non soggetti a restrizioni di mobilità, ovvero quando ci si sposti per cause consentite dal quadro regolatorio generale.

Occorre inoltre far presente che nei territori dell’area arancione, la mobilità all’interno del comune di domicilio, abitazione o residenza non è soggetta a limitazioni, salvo che nelle ore del cosiddetto “coprifuoco” (22,00-5,00); sicché per gli spostamenti da una zona a un’altra dello stesso comune non vi è alcuna necessità che ricorrano cause giustificative, né conseguentemente di utilizzare il modulo di autocertificazione.

L’art.2, in base al combinato disposto delle lettere a) e b), prevede, invece, restrizioni alla mobilità verso altri comuni della stessa o di altre regioni.

Per quanto riguarda gli spostamenti di cui sopra, la lettera b) provvede a chiarire che essi sono consentiti non solo per le consuete cause giustificative indicate già nella norma (la quale include anche i motivi di studio), ma anche quando sia necessario svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili nel comune di residenza, domicilio o abitazione.

In forza di tale previsione risulterà dunque possibile lo spostamento per recarsi, solo a titolo di esempio, presso uffici pubblici, esercizi commerciali o centri servizi (es. per assistenza fiscale, previdenziale, ecc.) quando essi non siano presenti nel proprio territorio comunale.

Naturalmente, valgono anche in questo caso le regole prudenziali che suggeriscono non solo di limitare all’indispensabile gli spostamenti, ma anche di effettuarli, di massima, raggiungendo il luogo più vicino dove comunque sia possibile la soddisfazione della propria esigenza.

Come si è già avuto modo di dire in sede di commento all’art.1, le suddette limitazioni alla mobilità non elidono l’esercizio di attività consentite in base ad altre disposizioni del provvedimento e non espressamente oggetto di restrizioni in forza di specifiche disposizioni contenute nell’art. 2.

Si ribadisce, pertanto, che la partecipazione a manifestazioni pubbliche resta regolata, anche in questi territori, dall’art. 1, comma 9, lett. i), e soggiace, ovviamente, alle stesse limitazioni anti-COVID ivi indicate.

Lo stesso dicasi per l’accesso ai luoghi di culto e la partecipazione alle funzioni religiose, che restano disciplinate dall’art.1, comma 9, lett. p) e q). Va da sé che, come detto, vigendo nei territori in questione restrizioni agli spostamenti, i luoghi di culto dovranno ragionevolmente essere individuati fra quelli più vicini.

È bene infine, precisare che sia gli spostamenti sia i transiti ammessi dalle surrichiamate disposizioni potranno essere sempre giustificati ricorrendo all’uso del modulo di autocertificazione.

Analogamente a quanto precisato per i territori in area arancione, anche per quelli in area rossa le limitazioni alla mobilità non si riflettono sull’esercizio di attività consentite in base ad altre disposizioni del provvedimento e non espressamente oggetto di restrizioni in forza di specifiche disposizioni contenute nell’art. 3.

La partecipazione a manifestazioni pubbliche resta perciò regolata, anche in questi territori, dall’art. 1, comma 9, lett. i), e soggiace alle stesse limitazioni anti-COVID ivi indicate. Lo stesso dicasi per l’accesso ai luoghi di culto e la partecipazione alle funzioni religiose, che restano disciplinate dall’art.1, comma 9, lett. p) e q).

In ogni caso, si ribadisce anche per l’area rossa, che per tutti gli spostamenti consentiti, quale che ne sia la causa giustificativa, potrà sempre farsi ricorso all’uso del modulo di autocertificazione.

L’utilizzo del modulo di autocertificazione si correla anche allo svolgimento dell’attività motoria e dell’attività sportiva, che restano consentite nei termini e alle condizioni precisate dall’art. 3, comma 4, lett. e), fatti salvi i casi in cui lo svolgimento di dette attività in conformità al precetto sia verificabile ictu oculi.

Attività commerciali al dettaglio (art. 3, comma 4, lett. b)

Nei territori dell’area rossa sono oggetto di generalizzata sospensione le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 23 al decreto, sia negli esercizi di vicinato sia nelle medie e grandi strutture di vendita, anche ricompresi nei centri commerciali; sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari.

Diversamente da quanto precisato per i mercati ubicati in area gialla – il cui assunto è valido anche per quelli collocati in area arancione, considerata l’assenza di norme derogatorie al riguardo – in area rossa i mercati, sia coperti che all’aperto, sono chiusi, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari.

Il commercio ambulante continua pertanto a essere consentito su stalli esterni alle aree mercatali o in modo itinerante per tutte le tipologie merceologiche indicate nell’allegato 23 al d.P.C.M..

Per effetto del rinvio all’art. 1, comma 9, lett. ff), anche nei territori in area rossa i centri commerciali e i mercati sono chiusi nei giorni prefestivi e festivi, con le precisazioni dianzi fornite per l’area gialla e valide anche per l’area arancione.

Servizi di ristorazione (art. 3, comma 4, lett. c)
Tenuto conto che le disposizioni in tale ambito sono le medesime introdotte dall’articolo 2, comma 4, lett. c), relativamente all’area arancione, si rinvia a quanto illustrato con riferimento a tale ultima disposizione che potrete leggere qui di seguito 
Servizi di ristorazione (art 2, comma 4, lett. c) Riguardo alle attività dei servizi di ristorazione, la lett. c) dell’art. 2 ne dispone la sospensione, ad eccezione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, nel rispetto dei protocolli e delle linee guida vigenti.

Resta consentita senza limiti di orario, inoltre, la ristorazione con consegna a domicilio, mentre quella con asporto è ammessa fino alle ore 22.00, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. L

La sospensione generalizzata dei servizi di ristorazione in area arancione non comporta alcun riflesso sull’offerta di tali servizi nelle strutture alberghiere ivi presenti.

Pertanto, analogamente a quanto consentito in area gialla, le strutture alberghiere ubicate in area arancione potranno erogare servizi di ristorazione a beneficio esclusivo dei propri clienti senza limiti di orario.

Nelle strutture alberghiere prive di servizi di ristorazione potrà essere praticata la consegna a domicilio di alimenti e bevande, anche ai fini della consumazione in camera.

Infine, restano aperti, senza limiti orari, gli esercizi presenti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro. 

Centri e circoli sportivi, sport di contatto e attività motoria e sportiva (art.3, comma 4, lett. d) ed e)

In area rossa tutte le attività di carattere sportivo previste dall’art. 1, comma 9, lett. f), e gli sport di contatto, di cui alla successiva lett. g), sono sospesi, senza alcuna eccezione.
Rientrano nel divieto, pertanto, a differenza di quanto disposto per l’area gialla e per l’area arancione, le medesime attività sportive anche se svolte nei circoli all’aperto.

L’attività motoria è consentita se svolta individualmente ed in prossimità dell’abitazione, purché nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di utilizzo delle mascherine.

L’attività sportiva è consentita esclusivamente all’aperto e in forma individuale. Essa può essere svolta, con l’osservanza del distanziamento interpersonale di almeno due metri, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, non necessariamente ubicati in prossimità della propria abitazione.

Attività scolastiche, formative e curriculari (art. 3, comma 4, lett. f) e g)

Le attività scolastiche in area rossa si svolgono esclusivamente con modalità a distanza, a partire dal secondo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado. Si potranno svolgere in presenza, come per l’area gialla, le attività didattiche che implichino l’uso di laboratori e quelle che interessino particolari situazioni di fragilità, come riconosciute dall’ordinamento scolastico.

La frequenza delle attività formative e curriculari delle Università e delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica è sospesa, fermo restando che tali attività potranno proseguire a distanza.

Specifiche previsioni volte a consentire la modalità in presenza riguardano i corsi di formazione riservati alle professioni mediche e sanitarie.

Servizi per la persona (art. 3, comma 4, lett. h)
Particolarmente rilevante, tra le altre, è la sospensione delle attività inerenti ai servizi alla persona, diverse da quelle individuate nell’allegato 24

In considerazione che il d.P.C.M. viene a definire tre distinte aree di crescente severità delle relative misure, appare opportuno richiamare l’attenzione delle SS.LL. sulla necessità che l’attività di controllo venga ad essere conseguentemente modulata, in relazione ai diversificati livelli di rischio.

La complessità del provvedimento potrà richiedere precisazioni e chiarimenti su specifiche questioni o aspetti che non abbiano già formato oggetto della presente circolare.

In relazione a tanto, si fa presente che sta per essere riattivata sul sito on-line della Presidenza del Consiglio dei Ministri un’apposita sezione di FAQ sui contenuti del provvedimento.