EMERGENZA CORONAVIRUS – DPCM 8marzo 2020: applicazioni
e interpretazioni.
Nella notte tra sabato e domenica il Presidente del Consiglio ha emanato
un nuovo Decreto (allegato 1) recante misure per il contenimento e il contrasto del
diffondersi del COVID-19 sull’intero territorio nazionale.
IL DPCM contiene, all’art. 1, disposizioni per la regione Lombardia e le province di
Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell’Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria,
Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia.
In particolare:
devono essere evitati gli spostamenti in entrata e in uscita da questi
territori, salvo quelli per esigenze lavorative o motivi di salute. Ai
soggetti con febbre superiore a 37,5 gradi è fortemente raccomandato di
rimanere a casa e limitare al massimo i contatti sociali;
vi è il divieto assoluto di uscire dalla propria abitazione per chi è
sottoposto alla quarantena o è risultato positivo al virus;
si raccomanda ai datori di lavoro pubblici e privati di promuovere la
fruizione da parte dei dipendenti dei periodi di congedo ordinario e
di ferie;
sono chiusi quindi anche cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale
giochi, sale scommesse, sale bingo e discoteche e locali assimilati, con
sanzioni della sospensione dell'attività in caso di violazione;
sono sospese le cerimonie civili e religiose, comprese i funerali;
per quello che riguarda i ristoranti e bar dovranno essere aperti dalle 6
alle 18 e durante l’apertura dell’attività il gestore ha l’obbligo di
garantire la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.
In caso di violazione, è prevista la sospensione dell’attività;
le altre attività commerciali sono consentite solo se il gestore
garantisce accessi contingentati, evita assembramenti di persone
e garantisce ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza di
almeno un metro;
nelle giornate festive e prefestive sono chiuse le medie e grandi
strutture di vendita, nonché gli esercizi commerciali presenti
interno dei centri commerciali e dei mercati. Nei giorni feriali il
gestore dell’esercizio deve garantire il rispetto della distanza di sicurezza
interpersonale di un metro. Nell’impossibilità di garantirla o in caso di
violazione, l’attività viene chiusa;
per quello che riguarda gli alimentari, le farmacie e le parafarmacie il
gestore è chiamato a garantire il rispetto della distanza di un metro;
sono sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri
natatori, centri benessere, centri termali (fatta eccezione per
l’erogazione delle prestazioni incluse nei Lea), impianti sciistici, centri
culturali, sociali e ricreativi.
Sin da subito il decreto ha suscitato dubbi interpretativi sui quali la Confederazione
si è mossa nei confronti della Presidenza del Consiglio e dei Ministri competenti al
fine di fugare ogni dubbio interpretativo e fornire alle Associazioni territoriali e alle
Federazioni regionali indicazioni corrette.
In risposta a queste sollecitazioni, nella tarda serata di ieri è stata emanata
un’ordinanza della Protezione Civile (allegato 2) che chiarisce che il DPCM si
applica alle sole persone fisiche ed “è esclusa ogni applicabilità della
misura al transito e al trasporto di merci ed a tutta la filiera produttiva da e
per le zone indicate”. Inoltre è consentito lo spostamento su tutto il
territorio nazionale per motivi di lavoro, di necessità o per motivi di salute.
Inoltre le Regioni potranno adottare ulteriori misure per il contenimento e la
gestione dell’emergenza che vanno previamente comunicate al Ministro dell’Interno
al fine di evitare sovrapposizioni nell’esclusiva competenza statale relativa all’ordine
e alla sicurezza pubblica.
Il Ministero della Salute ha, inoltre, diffuso delle FAQ (allegato 3) relative in
particolare a come i cittadini si devono comportare all’interno delle “aree a
contenimento rafforzato”.
Infine, per quello che riguarda i controlli relativi alla limitazione degli
spostamenti delle persone fisiche in entrata ed in uscita e all’interno dei
territori “a contenimento rafforzato”, gli spostamenti potranno avvenire solo
se motivati da esigenze lavorative o situazioni di necessità o motivi di
salute da attestare mediante autodichiarazione, che potrà essere resa anche
seduta stante attraverso la compilazione di moduli forniti dalle forze di polizia
(allegato 4). Le persone sottoposte a quarantena o che sono risultate positive al
Coronavirus non potranno spostarsi dalle proprie abitazioni. La veridicità
dell’autodichiarazione potrà essere verificata anche con successivi controlli e la
sanzione prevista per chi viola le limitazioni agli spostamenti è la pena fino a 3 mesi
di reclusione o l’ammenda fino a 206 euro (art. 650 del codice penale) salvo che
non possano configurarsi ipotesi più gravi (delitti colposi contro la salute pubblica
art. 452 C.P.).
Pertanto, pur richiamando alla responsabilità di ognuno di noi che con i propri
comportamenti quotidiani potrà contribuire al rallentamento della diffusione del
virus, l’azione tempestiva della Confederazione ha consentito di evitare uno stop
alle attività delle imprese associate, sia delle zone “a contenimento rafforzato” sia
di quelle di tutto il Paese che potranno, quindi, proseguire nelle loro attività sia
all’interno dell’area che in quelle limitrofe.
Sarà nostra cura aggiornarvi costantemente sull’evolversi della situazione e sui
provvedimenti che verranno adottati e vi invito a segnalare criticità che dovessero
riscontrarsi sui territori all’email coronavirus@confartigianato.it
Allegati:
DPCM 8 marzo 2020 CLICCA QUI
ORDINANZA della Protezione Civile dell’8 marzo 2020 CLICCA QUI
FAQ del Ministero della Salute CLICCA QUI
Modulo autocertificazione CLICCA QUI
Direttiva ai Prefetti COVID-19 CLICCA QUI