Novità in materia di vigilanza e casi di SOSPENSIONE dell’attività lavorativa
L’art. 14 del D.Lgs n. 81/2008, originariamente denominato “Disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori”, è stato interamente sostituito dalla nuova formulazione introdotta con l’art. 13, comma 1, del DL n. 146/2021 (Decreto Fiscale), che ha apportato all’istituto della sospensione dell’attività imprenditoriale una serie di modifiche sostanziali.
La nuova riforma prevede la sospensione dell’attività imprenditoriale qualora l’Organo di Vigilanza riscontri
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la presenza di lavoratori “in nero” in percentuale superiore al 10 %; nel calcolo non vanno considerati quei rapporti per i quali non sussiste l’obbligo di comunicazione preventiva dell’instaurazione del rapporto di lavoro e la percentuale deve essere calcolata sul numero di lavoratori presenti sul luogo di lavoro al momento dell’ispezione. Si precisa che l’impresa ha un unico lavoratore occupato, anche se “in nero”, non si procede alla sospensione dell’attività lavorativa.
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la sussistenza di gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro qui di seguito riportate:
– Mancata elaborazione del Documento di Valutazione dei Rischi (D.V.R.)
– Mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.)
– Mancata elaborazione del piano di emergenza ed evacuazione
– Mancata elaborazione del POS
– Mancata formazione e addestramento; si precisa che questa condizione è applicata solo quando è prevista la partecipazione del lavoratore sia ai corsi di formazione sia all’addestramento, ovvero nei seguenti casi: utilizzo di attrezzatura da lavoro, utilizzo di DPI appartenenti alla III categoria e dispositivi di protezione dell’udito, sistemi di accesso e posizionamento di funi, lavoratori e preposti addetti al montaggio, smontaggio , trasformazione di ponteggi, formazione e addestramento sulla movimentazione manuale dei carichi. La sospensione per mancata formazione e addestramento comporta l’impossibilità di far lavorare la persona fino all’avvenuta formazione/addestramento e con l’obbligo di erogare la retribuzione
– Mancata fornitura di dispositivi di protezione anti caduta
– Mancanza di protezioni verso il vuoto
– Mancanza di armature di sostegno
– Lavori in prossimità di linee elettriche senza misure di protezione
– Presenza di conduttori in tensione nudi senza protezioni idonee
– Mancanza di protezione contro contatti diretti e indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale)
– Omessa vigilanza su rimozione o modifica di dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo
– Mancata notifica all’Organismo di Vigilanza prima dell’inizio dei lavori che possano comportare il rischio di esposizione all’amianto.
Si sottolinea che, essendo la sospensione per gravi violazioni di sicurezza o per lavoro irregolare una misura di tutela dei lavoratori, nella legge di conversione si stabilisce espressamente che a fronte del necessario allontanamento degli stessi dal lavoro il datore di lavoro è sempre obbligato a corrispondere integralmente la retribuzione, a versare i relativi contributi e pagare le relative sanzioni.
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