REGIONE PIEMONTE DECRETO N. 127 del 6 novembre 2020
Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica daCOVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica.
Revoca dei DD.P.G.R. n. 120 del 26 ottobre 2020 e n. 123 del 30 ottobre 2020,
La Regione Piemonte ordina che
1) le attività commerciali al dettaglio, consentite ai sensi dell’articolo 3, comma 4, lettera b) e
dall’allegato 23, del D.P.C.M. del 3 novembre 2020, si svolgono, nel rigoroso rispetto
dell’articolo 1, comma 9, lettera ff, e dell’allegato 10 del D.P.C.M. del 3 novembre 2020 e
delle schede tecniche “Commercio al dettaglio” e “Commercio al dettaglio su aree pubbliche
(mercati e mercatini degli hobbisti)” contenute nelle “Linee guida per la riapertura delle
Attività Economiche, Produttive e Ricreative” allegate sub 1 al presente provvedimento.
Resta ferma la chiusura di qualunque esercizio di vendita al dettaglio e di servizi alla
persona – anche tramite apparecchi automatici purché non riservati alla rivendita di generi di
monopolio – dalle ore 22,00 alle ore 5,00 del giorno successivo, salva l’attività degli esercizi
di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento
carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti;
2) nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all’interno dei
centri commerciali e dei mercati, a eccezione dei punti vendita di generi alimentari, tabacchi
ed edicole ai sensi e nei limiti dall’art.1 comma 9, lettera ff) del D.P.C.M. del 3 novembre
2020;
3) le disposizioni di cui ai punti 1) e 2) non si applicano a farmacie, parafarmacie, studi medici
e presidi sanitari;
4) le attività dei servizi di ristorazione (fra cui, a titolo esemplificativo, bar, pub, ristoranti,
gelaterie, pasticcerie) è consentita per il solo asporto, con divieto di consumazione sul posto
o nelle adiacenze, ai sensi e con i limiti dell’articolo 3, comma 4, lettera c, del D.P.C.M. del
3 novembre 2020 nel rigoroso rispetto dell’allegato 10 del D.P.C.M. del 3 novembre 2020 e
della scheda tecnica “Ristorazione” contenuta nelle “Linee guida per la riapertura delle
Attività Economiche, Produttive e Ricreative” allegate sub 1 al presente provvedimento;
5) la consegna a domicilio resta sempre consentita nel rigoroso rispetto dell’art.3, comma 4,
lettera b), del D.P.C.M. del 3 novembre;
6) le attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale sono consentite ai
sensi e nei limiti dell’articolo 3, comma 4, lettera c, del D.P.C.M. del 3 novembre 2020 nel
rigoroso rispetto dell’allegato 10 del D.P.C.M. del 3 novembre 2020 e della scheda tecnica
“Ristorazione” contenuta nelle “Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche,
Produttive e Ricreative” allegate sub 1 al presente provvedimento;
7) le attività inerenti ai servizi alla persona (lavanderia e pulitura articoli tessili e pelliccia,
Attività delle lavanderie industriali, Altre lavanderie, tintorie, Servizi di pompe funebri e
attività connesse, Servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere) sono consentite ai sensi
dell’articolo 3, comma 4, lettera h e dell’allegato 24, del D.P.C.M. del 3 novembre 2020 per
le attività indicate nell’allegato 24 del medesimo D.P.C.M. nel rigoroso rispetto della scheda
tecnica “Servizi alla persona” contenuta nelle “Linee guida per la riapertura delle Attività
Economiche, Produttive e Ricreative” allegate sub 1 al presente provvedimento;
8) le attività delle strutture ricettive sono esercitate nel rigoroso rispetto dell’articolo 1, comma
9, lettera pp, del D.P.C.M. del 3 novembre 2020 e della scheda tecnica “Attività ricettive”
contenuta nelle “Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e
Ricreative” allegate sub 1 al presente provvedimento;
9) è consentito l’accesso ai locali di qualsiasi attività tuttora sospesa per lo svolgimento di
lavori, di vigilanza, manutenzione, pulizia e sanificazione nonché per la ricezione in
magazzino di beni e forniture, da svolgersi nel rigoroso rispetto delle misure di prevenzione
previste dal D.P.C.M. del 3 novembre 2020;
10)l’accesso agli Uffici Giudiziari fino a cessazione dell’emergenza è consentito, previa
rilevazione della temperatura corporea, con l’obbligo per chiunque di indossare protezioni
delle vie respiratorie dal momento dell’ingresso e fino all’uscita e nel rigoroso rispetto delle
misure di prevenzione previste dal D.P.C.M. 3 novembre 2020;
11)l’attività degli uffici pubblici, ivi compresa quella giudiziaria, aperta al pubblico deve essere
svolta nel rigoroso rispetto della scheda tecnica “Uffici aperti al pubblico” contenuta nelle
“Linee guida per la riapertura della Attività Economiche, Produttive e Ricreative” allegate
sub 1 al presente provvedimento;
12)in relazione alla valutazione della diffusione del infezione e delle stime del suo trend di
crescita, i Dipartimenti di Prevenzione della Regione Piemonte possono segnalare
l’opportunità di adottare provvedimenti di carattere restrittivo alle singole Amministrazioni
comunali;
13)le strutture residenziali socio-assistenziali sono tenute ad accreditarsi tempestivamente sulla
piattaforma regionale “COVID-19 – Gestione RSA” al fine di comunicare idonee
informazioni sulla situazione sanitaria della struttura e le aziende sanitarie competenti
territorialmente devono vigilare sul corretto adempimento di tale obbligo;
14)l’attività della Unità di crisi di cui al Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 93 del
8 settembre 2020 è confermata fino al 31 gennaio 2021 ed è organizzata in modalità H24;
15)il mancato rispetto delle misure previste dal presente Decreto, ai sensi di quanto disposto
dall’articolo 2 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, è sanzionato secondo quanto
previsto dall’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con
legge 22 maggio 2020, n. 35.
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