Settore RISTORAZIONE – ulteriori informazioni sulle procedure di verifica del
Green Pass previsto per il consumo al tavolo al chiuso e facsimile di delega
per il verificatore (DPCM 17 giugno 2021 Art. 13)
Con la presente integriamo quanto già descritto nella precedente circolare n. 1137 del 28
luglio, poiché abbiamo ricevuto da alcune Associazioni Territoriali diverse richieste di
approfondimento circa l’applicazione dell’art. 13 del DPCM 17 giugno 2021 che prevede la
verifica, a partire dal 6 agosto prossimo, delle certificazioni verdi COVID-19 (cosiddetto
Green Pass) per l’accesso a diversi servizi ed attività tra cui servizi di ristorazione svolti da
qualsiasi esercizio (bar, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, pizzerie, etc.) per il consumo al
tavolo, al chiuso.
La disciplina dal lato delle imprese, che sono titolate a controllare i Green Pass, prevede che
le stesse devono rispettare alcuni adempimenti a tutela della privacy ed in particolare,
devono:
• designare gli addetti alla verifica dei Green Pass;
• stendere le istruzioni sulle operazioni di verifica e consegnarle agli incaricati.
• indicare come gestire eventuali situazioni di conflitto con gli interessati.
Poiché i titolari possono delegare l’attività materiale di controllo dei pass a propri soggetti
autorizzati, occorre che sia redatta specifica delega nominativa in quanto l’articolo 13,
comma 3, del DPCM 17 giugno 2021, prescrive che i soggetti delegati alle operazioni di
controllo devono essere incaricati con un atto formale, quindi di un atto riportante in
maniera precisa l’oggetto della delega: attività di verifica delle certificazioni verdi Covid-19
emesse dalla Piattaforma Nazionale-Dgc.
La delega deve essere arricchita dalle necessarie istruzioni sull’esercizio dell’attività di
verifica. Quindi, descrivere che l’attività di verifica è solo ed esclusivamente il controllo
dell’autenticità, validità e integrità della certificazione, e conoscere le generalità
dell’intestatario, senza rendere, assumere o conservare alcuna informazione.
Come già indicato nella precedente circolare, ricordiamo che il verificatore può accertare
l’identità del portatore del Green Pass; al riguardo infatti l’articolo 13, comma 4, dello stesso
DCPM dice che l’intestatario della certificazione verde Covid-19 all’atto della verifica
dimostra, a richiesta dei verificatori, la propria identità personale mediante l’esibizione di un
documento di identità. La norma, quindi, autorizza i delegati alle verifiche a chiedere il
documento di identità e obbliga l’interessato a esibire il documento di identità.
Al riguardo CONFARTIGIANATO si è fatta promotrice di un emendamento che mira ad
escludere che possa derivare alcun tipo di responsabilità e di conseguenti sanzioni
amministrative a carico dei titolari e dei gestori delle attività per le quali è previsto l’obbligo
di richiedere il Green Pass , ritenendo che le eventuali responsabilità relative ai controlli sulla
verifica dell’identità dei soggetti che esibiscono il green pass non possano gravare sugli
esercenti ma siano in capo alle preposte autorità pubbliche di controllo.
Nel caso in cui non venisse esibito il Green Pass e/o a richiesta il documento d’identità, il
verificatore comunica all’interessato che non può accedere nei locali ed ove questi si
rifiutasse può rivolgersi alle forze di polizia o al personale munito della qualifica di agente di
pubblica sicurezza dei corpi di polizia municipale, così come previsto dal comma 6
dell’art.13.
ATTENZIONE Per quanto sorprendente possa sembrare dalla discussione in corso, la certificazione verde non equivale alla vaccinazione. Viene infatti rilasciata a chi si è vaccinato e a è guarito dal Covid-19, ma la persona può scegliere di esibire un risultato negativo al test molecolare/antigenico eseguito entro e non oltre le 48 ore.
Informiamo infine che, oltre all’emendamento sopra descritto, CONFARTIGIANATO ne ha
predisposto un ulteriore che prevede di escludere sagre, fiere, eventi e manifestazioni locali
assimilabili dalla sfera di applicazione dell’obbligo di possesso delle certificazioni verdi Covid-
19 ai fini del relativo accesso, nel caso in cui tali eventi si svolgano in spazi aperti in quanto
gli stessi favoriscono l’abbattimento del rischio di diffusione del contagio da Covid-19.
In allegato trovate un facsimile di modulo di delega nominativa alla verifica del Green Pass.
Come verificare il GREEN PASS?
Per verificare la veridicità del GREEN PASS bisogna scaricare l’App Verifica C19 dallo store del proprio dispositivo: Google Play store per Android e App store per Ios.
Le sanzioni previste
Per i trasgressori sono previste delle sanzioni che partono da 400 € ed arrivano fino a 1000 €, sia a carico dell’utente, sia a carico dell’esercente.
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