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CORONAVIRUS- BONUS LAVORATORI AUTONOMI DALLA PROSSIMA SETTIMANA IL VIA ALLE PROCEDURE

CORONAVIRUS – Bonus lavoratori autonomi: il Presidente Inps annuncia avvio da prossima settimana delle procedure per accedere   “Dalla prossima settimana saranno aperte le procedure per accedere ai 5 bonus: partite Iva, autonomi, lavoratori agricoli, del turismo e dello spettacolo”. Lo ha annunciato oggi il presidente dell’Inps, Pasquale Tridico, parlando su Raiuno delle misure previste dal Cura Italia. Le domande per la cassa integrazione e per il congedo sono già attive. Per i bonus verrà attivata sul sito dell’Istituto una “procedura semplificata con un Pin semplificato”. L’annuncio fa seguito alle precisazioni dell’Inps che, nei giorni scorsi, su sollecitazione di Confartigianato, aveva rassicurato sul fatto che l’accesso ai bonus non sarebbe avvenuto tramite la modalità del click day. Modalità che Confartigianato aveva duramente contestato considerando  “assurdo e inaccettabile, in un momento tanto critico, immaginare di utilizzare la procedura del click day per consentire ai lavoratori autonomi di richiedere l’indennità di 600 euro prevista dal decreto “Cura Italia”.  

CORONAVIRUS- MODIFICATO L’ ELEBNCO DELLE DITTE CHE POSSONO RIMANERE APERTE

Nella giornata di ieri è stato adottato un Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico che modifica, limitando ulteriormente la lista delle imprese che possono proseguire l’attività, il DPCM del 22 marzo che aveva già molto limitato queste ultime. Queste ulteriori disposizioni si applicano a partire da oggi e fino al 3 aprile 2020. Nell’allegato a questo decreto sono state apportate modifiche sia inserendo Codici Ateco che non erano previsti – e quindi consentendo alcune attività –, sia specificando Codici Ateco di Macro settori il cui Codice Macro era ricompreso nell’Allegato del DPCM del 22 marzo, sia eliminando Codici Ateco di settori non considerati essenziali. In termini generali riteniamo debbano valere i seguenti principi: – le linee produttive riconducibili ai Codici Ateco individuati sono esclusivamente riferite alla produzione di beni di necessità; – l’attività a cui occorre fare riferimento è quella effettivamente svolta dall’impresa di cui ai Codici Ateco indicati con ciò volendo intendere che, laddove l’attività dichiarata al Registro delle Imprese rientra fra quelle che possono continuare ad operare mentre quella effettivamente svolta è compresa tra quelle ad obbligo di chiusura, occorre fare riferimento a tale ultima attività; – le imprese le cui attività sono sospese per effetto di questo decreto del Ministro dello Sviluppo Economico possono completare le attività necessarie alla sospensione entro il 28 marzo 2020, compresa la spedizione della merce in giacenza. Le attività sospese possono proseguire se organizzate in modalità di lavoro a distanza o agile; – le indicazioni fornite devono essere lette anche con riferimento a quanto eventualmente previsto dalle ordinanze che, per effetto del decreto legge (v. infra), possono essere più restrittive. In particolare devono essere sospese entro il 28 marzo le attività di: Settore Manifatturiero: – 13.94 Fabbricazione di spago, corde, funi e reti – 17.23 Fabbricazione di prodotti cartotecnici – 17.24 Fabbricazione di carta da parati – 20.12 Fabbricazione di coloranti e pigmenti – 20.51.01 Fabbricazione di fiammiferi – 20.51.02 Fabbricazione di articoli esplosivi – 20.59.50 Fabbricazione di prodotti chimici impiegati per ufficio e per il consumo non industriale – 20.59.60 Fabbricazione di prodotti ausiliari per le industrie tessili e del cuoio – 22.1 Fabbricazione articoli in gomma – 22.29.01 Fabbricazione di parti in plastica per calzature – 22.29.02 Fabbricazione di oggetti per l'ufficio e la scuola in plastica – 28.3 Fabbricazione di macchine per l'agricoltura e la silvicultura – 28.93 Fabbricazione di macchine per l'industria alimentare, delle bevande e del tabacco (incluse parti e accessori) -33.11.01 Riparazione e manutenzione di stampi, portastampi, sagome, forme per macchine – 33.11.02 Riparazione e manutenzione di utensileria ad azionamento manuale – 33.11.03 Riparazione e manutenzione di armi, sistemi d'arma e munizioni – 33.11.04 Riparazione e manutenzione di casseforti, forzieri, porte metalliche blindate – 33.11.05 Riparazione e manutenzione di armi bianche – 33.11.07 Riparazione e manutenzione di carrelli per la spesa – 33.11.09 Riparazione e manutenzione di altri prodotti in metallo – 33.12.92 Riparazione e manutenzione di giostre, altalene, padiglioni da tiro al bersaglio ed altre attrezzature per parchi di divertimento – 33.16 Riparazione e manutenzione di aeromobili e di veicoli spaziali – 33.17 Riparazione e manutenzione di locomotive e di materiale rotabile ferro-tranviario (esclusi i loro motori) Costruzioni: – 42.91 Costruzione di opere idrauliche – 42.99.09 Altre attività di costruzione di altre opere di ingegneria civile nca Commercio: – 46.69.19 Commercio all'ingrosso di altri mezzi ed attrezzature da trasporto Possono, invece, riprendere le attività di: Settore Manifatturiero: – 23.13 Fabbricazione di vetro cavo – 25.21 Fabbricazione di radiatori e contenitori in metallo per caldaie per il riscaldamento centrale – 25.92 Fabbricazione di imballaggi leggeri in metallo – 27.2 Fabbricazione di batterie di pile e di accumulatori elettrici – 28.29.30 Fabbricazione di macchine automatiche per la dosatura, la confezione e per l’imballaggio Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese: – 78.2 Attività delle agenzie di lavoro temporaneo (interinale), nei limiti in cui siano espletate in relazione alle attività di cui agli allegati 1 e 2 del DPCM 11 marzo 2020 e di cui all’allegato 1 del DPCM 22 marzo 2020. – 82.99.99 Altri servizi di sostegno alle imprese (limitatamente all’attività relativa alle consegne a domicilio di prodotti). Nella Gazzetta Ufficiale di ieri sera è stato pubblicato il Decreto Legge n. 19 del 2020 che reca “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”, che entra in vigore oggi. L’adozione di questo decreto legge si è resa necessaria per ovviare a possibili criticità interpretative relative ai numerosi atti (DPCM, ordinanze regionali, ordinanze dei sindaci) che si sono susseguite nell’ultima settimana. È stata, quindi, scelta l’adozione di una fonte normativa primaria quale il Decreto Legge per rendere il quadro normativo, almeno da un punto di vista di gerarchia delle fonti, il più chiaro possibile. Per quanto riguarda le misure si prevede: ? la possibilità, in capo al Governo, di adottare, su parti del territorio nazionale ovvero su tutto il territorio, una o più misure per periodi predeterminati di durata non superiore a 30 giorni, reiterabili e modificabili, anche più volte, fino al 31 luglio 2020 (termine dello stato di emergenza deliberato il 31 gennaio 2020); ? le misure che possono essere adottate, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio effettivamente presente sono, tra le altre (art. 1, comma 2): – limitazione della circolazione delle persone, anche prevedendo limitazione alla possibilità di allontanarsi dalla propria residenza se non per spostamenti individuali motivati da esigenze lavorative, da situazioni di necessità o urgenza, da motivi di salute o da altre specifiche ragioni (a)); – limitazioni o divieto di allontanamento e di ingresso in territori comunali, provinciali o regionali, nonché rispetto al territorio nazionale (c)); – applicazione della misura della quarantena precauzionale ai soggetti che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di malattia o che rientrano da aree ubicate fuori dal territorio nazionale (d)); – divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte a quarantena perché positive al virus (e)); – possibilità di disporre o di affidare alle competenti autorità statali e regionali la limitazione, la riduzione, la sospensione o la soppressione … Leggi tutto