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VITTORIA! UTILIZZO TARGA PROVA, IL MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI ACCOGLIE LA RICHIESTA DELLA CATEGORIA

VITTORIA! UTILIZZO TARGA PROVA. Il Ministero Infrastrutture e Trasporti accoglie la richiesta della Categoria. A seguito della nostra comunicazione del 7 settembre, siamo lieti di informarVi che il Ministero Infrastrutture e Trasporti ha fornito un positivo riscontro alla nostra richiesta di mantenere il regime applicativo favorevole all’utilizzo della targa prova per gli autoriparatori, rassicurando la Categoria rispetto a possibili effetti restrittivi legati alla recente sentenza della Corte di Cassazione. In particolare, il Ministero dei Trasporti, tenuto conto di tutti gli aspetti (normativi, amministrativi e sanzionatori) connessi all’utilizzo della targa prova e alle funzioni istituzionali interessate che investono anche il Ministero dell’Interno, si è attivato, d’intesa con lo stesso Ministero, per arrivare ad una definizione della problematica attraverso un intervento di natura legislativa. In particolare, è stato predisposto uno schema di regolamento, attualmente in itinere, volto ad introdurre modifiche al DPR N. 474/2001, nell’intento di superare i limiti, posti dall’interpretazione giurisprudenziale, all’utilizzo delle targhe di prova sui veicoli già immatricolati, in specie se non in regola con gli obblighi di revisione. Lo schema sarà poi sottoposto al vaglio del Consiglio di Stato e delle competenti Commissioni parlamentari, confidando in un parere favorevole, per passare poi all’approvazione finale da parte del Consiglio dei Ministri. Si tratta di un importante risultato ottenuto che accoglie le nostre richieste e che auspichiamo possa tradursi al più presto in un provvedimento concreto in grado di superare in modo risolutivo la controversa questione dell’utilizzo della targa prova, garantendo una condizione necessaria per l’operatività della categoria.  

DL AGOSTO, ART.3-6-7- LE TRE AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVE

ART.3 – ART.6 – ART.7 –LE TRE AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVE  Nel decreto Agosto si ritrovano nel fronte del lavoro, oltre al prolungamento degli interventi in materia di ammortizzatori sociali, agevolazioni sia per le aree svantaggiate del Mezzogiorno, che  contributive a sostegno e il rilancio dell’economia.  Con l’entrata in vigore del decreto viene introdotto: – art. 6 – un esonero contributivo in favore dei datori di lavoro (escluso il settore agricolo) che, fino al 31 dicembre 2020, assumono lavoratori subordinati con contratto a tempo indeterminato. L’incentivo non si applica nei  rapporti di apprendistato, nel lavoro domestico ed è strutturato in forma di esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a carico azienda (premio Inail escluso), per un periodo massimo di sei mesi dall’assunzione, nel limite di un importo di esonero pari a 8.060 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. In sintesi, quindi, per un lavoratore full time, l’incentivo non potrà eccedere 4.030 euro nel semestre (671 euro mensili). L’agevolazione, riconosciuta anche per le stabilizzazioni dei rapporti a termine successive all’entrata in vigore del decreto, non si applica in caso di assunzioni/stabilizzazioni di lavoratori che abbiano avuto, nei 6 mesi precedenti, un contratto a tempo indeterminato con la stessa azienda. – art. 7 – Esonero  riconosciuto, con le stesse modalità  e identico arco temporale, per le assunzioni a tempo determinato con contratto di lavoro stagionale nei settori del turismo e degli stabilimenti termali. La facilitazione – cumulabile con altri esoneri o agevolazioni previste dalla normativa vigente – dura per il periodo dei contratti stipulati e comunque sino a un massimo di 3 mesi, concessi anche in caso di stabilizzazione. Questa operatività è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea. – art. 3 – Viene poi introdotto anche un incentivo in favore dei datori (escluso il settore agricolo) che non richiederanno l’estensione dei trattamenti di sostegno al reddito (Cigo/Cigd e Aso) stabiliti dal nuovo decreto e che abbiano già fruito, nei mesi di maggio e giugno 2020, dei trattamenti previsti dalla precedente normativa. La facilitazione, cumulabile con altre agevolazioni, consiste in un esonero dal pagamento dei contributi previdenziali a carico azienda (premio Inail escluso), per un periodo massimo di 4 mesi, fruibili entro il 31 dicembre 2020, nei limiti del doppio delle ore di integrazione salariale già  utilizzate nei mesi di maggio e giugno 2020, riparametrato e applicato su base mensile.