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SUPERBONUS 110%, VIA ALLE COMUNICAZIONI PER SCONTO O PER CESSIONE

Superbonus, via alle comunicazioni per sconto o cessione   A partire da oggi 15 ottobre è possibile procedere con l’invio della comunicazione alle Entrate dell’opzione di sconto in fattura o di cessione del credito di cui i beneficiari del Superbonus 110% intendono avvalersi. Come per le spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio, di efficienza energetica, di riduzione del rischio sismico, anche per gli interventi che danno diritto al Superbonus è prevista la possibilità di optare, in luogo della fruizione diretta della detrazione, per: a) un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, di importo massimo non superiore al corrispettivo stesso, anticipato dal fornitore di beni e servizi relativi agli interventi agevolati. Il fornitore recupera il contributo anticipato sotto forma di credito d’imposta di importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di successive cessioni di tale credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari; b) la cessione di un credito d’imposta corrispondente alla detrazione spettante, ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successive cessioni. Le modalità relative all’esercizio dell’opzione, da effettuarsi esclusivamente in via telematica, sono state definite con il provvedimento del 12 ottobre (n. 326047/2020) del direttore dell’Agenzia delle entrate, in attuazione delle disposizioni dell’articolo 119, comma 12, e l’articolo 121, comma 7 del DL Rilancio (dl 34/2020, convertito con modificazioni nella legge 77/2020): oltre al modello per comunicare le opzioni, sono state approvate le specifiche tecniche per la trasmissione del modello di comunicazione all’Agenzia delle entrate, al fine di gestire definitivamente le opzione per il trasferimento dei bonus casa, ai sensi dell’art. 121 del dl 34/2020. È bene ricordare che la comunicazione relativa agli interventi eseguiti sulle unità immobiliari è inviata dal beneficiario della detrazione, direttamente oppure avvalendosi di un intermediario. Per gli interventi che danno diritto al Superbonus la comunicazione relativa agli interventi eseguiti sulle unità immobiliari è inviata esclusivamente dal soggetto che rilascia il visto di conformità (dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta), ovvero dagli intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni (dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali e consulenti del lavoro) nonché dai CAF. La comunicazione dell’opzione deve essere inviata all’Agenzia delle entrate, esclusivamente in via telematica, utilizzando l’apposito modello entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese per cui viene esercitata l’opzione. Per le spese sostenute nel 2020 la comunicazione può essere trasmessa a partire dal 15 ottobre 2020. Relativamente alle rate di detrazione non fruite la comunicazione della cessione del credito deve essere inviata entro il 16 marzo dell’anno di scadenza del termine ordinario di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui avrebbe dovuto essere indicata la prima rata ceduta non utilizzata in detrazione. L’opzione di cessione o sconto in fattura può essere esercitata anche in relazione a ciascuno stato di avanzamento lavori (SAL) e deve essere indicato nel campo “Stato di avanzamento lavori” del quadro A il numero corrispondente al SAL. In tal caso nel campo “Importo complessivo della spesa (nei limiti previsti dalla legge)” deve essere indicato l’importo delle spese sostenute in relazione al singolo SAL oggetto della comunicazione (al netto degli importi riferiti ai SAL precedenti). Per gli stati di avanzamento lavori successivi al primo devono essere, inoltre, indicati il protocollo telematico e l’anno di sostenimento della spesa riportati nella prima comunicazione (ossia quella relativa al primo SAL).

FORMAZIONE, RINNOVO CQC, POSSIBILE IL RECUPERO DELLE ORE DI ASSENZE GIUSTIFICATE PER COVID19

FORMAZIONE, RINNOVO CQC: POSSIBILE IL RECUPERO DELLE ORE DI ASSENZE GIUSTIFICATE PER COVID19 Confartigianato Trasporti informa che in aggiunta alla possibilità di usufruire di aule esterne più grandi, per l’attività formativa di rilascio o rinnovo CQC, ora si può contare su un altro ammorbidimento delle regole, dovute all’emergenza sanitaria in corso e nel particolare “le ore di assenza dovute alla malattia (o quarantena o isolamento fiduciario) da Covid-19 potranno essere interamente recuperate entro 6 mesi, decorrenti dal giorno della prima assenza”. Si tratta di una scelta ragionevole fatta dalla pubblica amministrazione che con circolare prot. 28630 del 14 ottobre 2020 (che si allega) per venire incontro sia agli autisti che alle strutture di formazione, premia i comportamenti virtuosi di chi comunica la positività, pur in assenza di sintomi, e il lavoro di tutti gli altri, che continua a essere svolto pur con tutte le limitazioni sociali e pratiche che i protocolli di sicurezza impongono. Dunque, chi sta frequentando un corso di qualificazione iniziale o periodica della CQC, nel momento in cui riscontrasse positività al tampone o manifestasse i sintomi della malattia, deve comunicarlo al responsabile del corso attraverso un apposito modulo, in allegato alla circolare prot. 28630, e poi rimanere in isolamento per tutto il periodo prescritto dal medico. I giorni che perderà a causa di questa procedura, potranno però essere recuperati senza problemi in un secondo momento, entro 6 mesi. Il monte di ore già frequentate non può in nessun modo essere azzerato.